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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/279

Regolamento (UE) 2020/279 della Commissione del 27 febbraio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’emicellulosa di soia (E 426) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco unionale degli additivi alimentari autorizzati, intervenendo sull’emicellulosa di soia (E 426). In particolare, inserisce tale additivo nel gruppo I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, con uso consentito secondo il principio quantum satis. Conseguentemente, sopprime le precedenti voci specifiche e alcuni limiti massimi previsti per diverse categorie alimentari, compresi gli integratori alimentari. L’intervento si fonda sulla valutazione di sicurezza dell’EFSA e mira a rendere coerente l’allegato II con l’estensione d’uso richiesta.

Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso dell’emicellulosa di soia (E 426) nel gruppo I degli additivi e sopprimere voci/limiti specifici in talune categorie alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, in via generale, a tutti i soggetti che immettono sul mercato o utilizzano additivi alimentari nell’Unione europea, con riferimento specifico all’emicellulosa di soia (E 426). Incide sulle condizioni d’uso negli alimenti disciplinati dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, in particolare nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, nelle bevande aromatizzate, in varie categorie alimentari elencate nella parte E e negli integratori alimentari. È direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modifica dell’uso dell’emicellulosa di soia (E 426) negli additivi alimentari

Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco unionale degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego. La modifica è motivata dall’esito favorevole della valutazione di sicurezza dell’EFSA e dalla necessità di estendere e razionalizzare l’uso dell’emicellulosa di soia (E 426) in talune categorie alimentari.

Contesto e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nei considerando viene richiamata la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi, prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008, nonché la domanda presentata il 16 agosto 2017 per estendere l’uso dell’E 426 come stabilizzante nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato e nelle bevande aromatizzate.

Viene inoltre ricordato che l’EFSA, con parere del 14 marzo 2017, ha concluso che l’attuale uso dell’emicellulosa di soia come additivo alimentare è altamente improbabile che sollevi problemi di sicurezza e che non è necessario fissare una dose giornaliera ammissibile numerica. La Commissione evidenzia che, in base all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità quando l’aggiornamento non può avere effetti sulla salute umana.

Modifica dell’allegato II: inserimento nel gruppo I

La novità principale consiste nell’inserimento dell’E 426 nella parte C, gruppo I, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Per tale gruppo, gli additivi diversi da coloranti ed edulcoranti non richiedono un valore numerico di DGA e possono essere usati in numerosi alimenti secondo il principio del "quantum satis".

Per effetto di tale scelta, l’emicellulosa di soia è autorizzata in via generale, nei limiti della necessità tecnologica, e non più soltanto attraverso autorizzazioni puntuali per singole categorie alimentari.

Soppressione delle voci specifiche nelle categorie alimentari

Poiché l’inclusione nel gruppo I rende l’uso dell’E 426 già consentito nelle categorie interessate, il regolamento sopprime le voci specifiche presenti nella parte E dell’allegato II per le seguenti categorie alimentari:

  • 04.2.6 prodotti trasformati a base di patate;
  • 05.2 altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito;
  • 05.4 decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4;
  • 06.5 noodles;
  • 06.7 cereali precotti o trasformati;
  • 07.2 prodotti da forno fini;
  • 10.2 uova e ovoprodotti trasformati;
  • 12.6 salse;
  • 14.1.4 bevande aromatizzate;
  • 17.1 integratori alimentari in forma solida, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
  • 17.2 integratori alimentari in forma liquida, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Inoltre viene eliminato il riferimento a un livello massimo specifico dell’E 426 per gli integratori alimentari, perché, essendo l’additivo incluso nel gruppo I, il suo uso deve avvenire secondo il principio quantum satis.

Aggiornamento della disciplina sugli integratori alimentari

La parte introduttiva della categoria 17 dell’allegato II è riscritta per chiarire che i livelli massimi indicati per una serie di additivi si riferiscono agli integratori alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni del fabbricante. Il testo precisa anche che, per gli integratori che devono essere diluiti o dissolti, il fattore di diluizione deve essere comunicato insieme alle istruzioni per l’uso.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inquadramento della modifica dell’allegato II

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sia modificato secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. La modifica riguarda l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi autorizzati e delle relative condizioni d’uso.

Inserimento dell’emicellulosa di soia nel gruppo I

Nella parte C, gruppo I, dell’allegato II è inserita la voce E 426, "Emicellulosa di soia", con autorizzazione all’uso secondo il principio "quantum satis".

Soppressione di voci specifiche in parte E

Sono soppresse le voci relative all’emicellulosa di soia (E 426) nelle categorie 04.2.6, 05.2, 05.4, 06.5, 06.7, 07.2, 10.2, 12.6, 14.1.4, 17.1 e 17.2, poiché l’inclusione nel gruppo I rende superflue le autorizzazioni puntuali già previste per tali categorie.

Aggiornamento della categoria 17 sugli integratori alimentari

La parte introduttiva della categoria 17 è sostituita per precisare che i livelli massimi indicati per alcuni additivi si riferiscono agli integratori alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante. È inoltre previsto che il fattore di diluizione per gli integratori da diluire o dissolvere debba essere comunicato congiuntamente alle istruzioni per l’uso.

Base scientifica e ratio della modifica

La Commissione richiama la domanda presentata il 16 agosto 2017 per estendere l’uso dell’E 426 come stabilizzante nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato e nelle bevande aromatizzate. La scelta si fonda sul parere EFSA del 14 marzo 2017, secondo cui l’uso attuale dell’E 426 è altamente improbabile che ponga problemi di sicurezza e non è necessario fissare una DGA numerica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e composizione dei prodotti alimentari

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