Cassazione Civile, Ordinanza n. 18183/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per TARSU relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, notificato a una società proprietaria di un immobile adibito a sede amministrativa e operativa. In primo grado era stato ritenuto difettare la legittimazione processuale del raggruppamento temporaneo di imprese incaricato della gestione e riscossione del tributo, per la mancata iscrizione di una delle imprese associate all'albo ministeriale e per la mancata produzione del contratto di affidamento. In appello la CTR aveva rigettato l'appello principale del raggruppamento e accolto parzialmente l'appello incidentale della contribuente, rideterminando le superfici tassabili sulla base di una conciliazione. La società contribuente ha proposto ricorso principale in Cassazione deducendo: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la CTR esaminato l'appello incidentale benché condizionato all'accoglimento dell'appello principale; 2) omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione del raggruppamento alla luce della successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'art. 48 d.lgs. n. 50/2016; 3) carenza di motivazione dell'avviso; 4) decadenza dal potere impositivo per l'annualità 2010; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioni. Il raggruppamento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) erronea applicazione delle norme sull'iscrizione all'albo dei concessionari, sostenendo che il requisito non fosse necessario per la società del raggruppamento addetta ad attività secondarie di supporto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale della contribuente e il secondo motivo del ricorso incidentale del raggruppamento; ha rigettato il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. In particolare, ha ritenuto fondato il motivo del raggruppamento sulla non necessità dell'iscrizione all'albo ministeriale per la società che svolga solo attività secondarie di supporto in un RTI misto; ha accolto il motivo della contribuente sulla extrapetizione per aver la CTR rideterminato d'ufficio le superfici tassabili; ha escluso l'omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione del raggruppamento, ritenendola implicitamente rigettata; ha ritenuto fondata la censura di decadenza per la TARSU 2010; ha ritenuto fondata la censura sulla continuazione delle sanzioni tributarie per la reiterazione pluriennale della violazione dichiarativa.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state esaminate distinguendo tra violazione di legge e nullità processuale, con verifica specifica di extrapetizione e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del petitum; la rideterminazione delle superfici tassabili fuori dal perimetro dell'impugnazione integra extrapetizione.
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
Richiamato insieme alle norme sul regime dell'affidamento del servizio di riscossione ai concessionari.
art. 53 d.lgs. n. 446/1997
Il requisito dell'iscrizione all'albo ministeriale è richiesto per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi, ma non per le attività secondarie di mero supporto in un RTI misto, per il periodo antecedente alla disciplina successiva del 2019-2022.
art. 2 d.m. n. 289/2011
Norma richiamata nel motivo incidentale sul regime dei concessionari e dell'iscrizione all'albo.
art. 37 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato per la disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese e la distinzione tra prestazioni principali e secondarie.
art. 48 d.lgs. n. 50/2016
Invocato dalla contribuente per contestare la legittimazione del raggruppamento alla luce della successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma la censura è stata ritenuta assorbita/implicitamente rigettata.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
Per gli accertamenti dei tributi locali la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica gli elementi essenziali della pretesa, senza necessità di esporre le indagini svolte.
art. 7, comma 3, L. n. 212/2000
È stata richiamata insieme all'obbligo generale di motivazione degli atti tributari.
art. 3, comma 1, L. n. 241/1990
Richiamata per il principio generale di motivazione, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 70 d.lgs. n. 507/1993
La denuncia TARSU va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; la denuncia vale per gli anni successivi solo se le condizioni restano invariate.
art. 71 d.lgs. n. 507/1993
Per la TARSU l'avviso di accertamento è dovuto nei casi di omessa, infedele o incompleta denuncia; non è sempre necessario un previo avviso quando il tributo viene liquidato su dati già noti.
art. 72 d.lgs. n. 507/1993
Consente la liquidazione diretta della TARSU solo in presenza di dati già acquisiti, certi e non contestati.
art. 76 d.lgs. n. 507/1993
Prevede le sanzioni per omessa o infedele denuncia TARSU, applicabili per ciascuna annualità in cui persiste l'inadempimento.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
Fissa il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali; nel caso di omessa denuncia TARSU 2010, la notifica del 29 novembre 2016 era tardiva.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
La reiterazione della medesima violazione dichiarativa in più periodi d'imposta integra la continuazione e impone l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
art. 64 d.lgs. n. 507/1993
Ogni anno solare dà luogo a una distinta obbligazione tributaria in materia TARSU.
Massime di principio
- Nei raggruppamenti temporanei di imprese incaricati della gestione di tributi locali, l'iscrizione all'albo ministeriale dei concessionari è necessaria solo per i soggetti che svolgono le prestazioni principali di accertamento e riscossione o prestazioni fungibili; non è invece richiesta alle imprese che svolgono mere attività secondarie di supporto in un RTI di tipo misto, quando la lex specialis consenta tale riparto funzionale.
- In materia di giudizio tributario, sussiste extrapetizione quando la commissione tributaria decide su profili non devoluti dalle parti, come la rideterminazione delle superfici imponibili in assenza di specifica domanda o di impugnazione sul valore accertato.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione del giudice comporti implicitamente il rigetto della questione dedotta, anche se manca una statuizione espressa sul singolo motivo.
- Per la TARSU, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se indica tariffa applicata, superficie tassata e atti generali di riferimento; non è necessario esporre in dettaglio tutte le fonti probatorie o le operazioni istruttorie compiute dall'ente.
- Il termine di decadenza per gli accertamenti dei tributi locali decorre, in caso di omessa denuncia per un'occupazione o detenzione già in corso all'inizio del periodo d'imposta, dall'anno corrente; se invece l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
- La reiterazione annuale di una omissione o infedeltà dichiarativa in materia TARSU configura una pluralità di violazioni della stessa indole in periodi d'imposta diversi e consente l'applicazione del regime della continuazione e del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997.
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