Ordinanza n. 2270/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 7453/2023 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro resa nel giudizio iscritto al numero di R.G. 15634/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e inerzia del commissario ad acta nominato per l'ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto l'accoglimento di un precedente ricorso per ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, ha denunciato la persistente inerzia dell'amministrazione e il mancato svolgimento dell'attività sostitutiva da parte del commissario ad acta, nonostante la diffida. Ha quindi chiesto la sostituzione del commissario. Il commissario, fornendo chiarimenti su richiesta del TAR, ha rappresentato difficoltà operative connesse all'introduzione di nuovi applicativi informatici, gestibili soltanto a livello periferico, nonché la riconducibilità delle funzioni necessarie all'ottemperanza a un diverso ufficio dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto allo stato la richiesta di sostituzione del commissario ad acta, confermandone la nomina e assegnando un ultimativo termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il Collegio ha stigmatizzato la persistente inottemperanza dell'amministrazione, chiarendo che la nomina del commissario non trasferisce né attenua la responsabilità dell'amministrazione obbligata, che resta principalmente tenuta all'esecuzione mediante i propri organi e apparati ordinariamente competenti. Quanto al commissario, il TAR ha precisato che egli dispone dei poteri sostitutivi attribuitigli dalla sentenza di nomina e può utilizzare tutte le strutture dell'amministrazione, anche periferiche, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici e delegando l'attività a un funzionario della medesima amministrazione. La delega non comporta la perdita dei poteri di controllo del commissario. Il commissario e/o l'amministrazione dovranno comunicare immediatamente al Tribunale l'avvenuta esecuzione, depositando la documentazione pertinente. La liquidazione delle spese della fase incidentale è stata riservata, così come la liquidazione del compenso del commissario, da effettuarsi al termine dell'incarico su sua richiesta.
Massime di principio
- La nomina di un commissario ad acta nell'ottemperanza non elide la responsabilità dell'amministrazione obbligata, che rimane tenuta all'esecuzione del giudicato attraverso gli organi e gli apparati ordinariamente competenti.
- Il commissario ad acta esercita poteri sostitutivi attribuiti dal giudice e può essere individuato anche al di fuori dell'ufficio ordinariamente competente dell'amministrazione obbligata; l'esercizio di tali poteri non è viziato da incompetenza, poiché la funzione commissariale opera in via sostitutiva rispetto alle competenze amministrative ordinarie.
- Quando il provvedimento di nomina lo consente, il commissario ad acta può delegare l'esecuzione a funzionari dell'amministrazione obbligata e utilizzare strutture centrali o periferiche, mantenendo comunque i poteri di controllo sull'attività delegata.
- Le difficoltà organizzative o informatiche interne all'amministrazione non giustificano il mancato adempimento del giudicato e devono essere superate mediante il coordinamento tra il commissario e gli uffici amministrativi competenti.
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