Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2270/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 7453/2023 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro resa nel giudizio iscritto al numero di R.G. 15634/2023.

Giustizia amministrativa202404689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e inerzia del commissario ad acta nominato per l'ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere ottenuto l'accoglimento di un precedente ricorso per ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, ha denunciato la persistente inerzia dell'amministrazione e il mancato svolgimento dell'attività sostitutiva da parte del commissario ad acta, nonostante la diffida. Ha quindi chiesto la sostituzione del commissario. Il commissario, fornendo chiarimenti su richiesta del TAR, ha rappresentato difficoltà operative connesse all'introduzione di nuovi applicativi informatici, gestibili soltanto a livello periferico, nonché la riconducibilità delle funzioni necessarie all'ottemperanza a un diverso ufficio dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto allo stato la richiesta di sostituzione del commissario ad acta, confermandone la nomina e assegnando un ultimativo termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il Collegio ha stigmatizzato la persistente inottemperanza dell'amministrazione, chiarendo che la nomina del commissario non trasferisce né attenua la responsabilità dell'amministrazione obbligata, che resta principalmente tenuta all'esecuzione mediante i propri organi e apparati ordinariamente competenti. Quanto al commissario, il TAR ha precisato che egli dispone dei poteri sostitutivi attribuitigli dalla sentenza di nomina e può utilizzare tutte le strutture dell'amministrazione, anche periferiche, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici e delegando l'attività a un funzionario della medesima amministrazione. La delega non comporta la perdita dei poteri di controllo del commissario. Il commissario e/o l'amministrazione dovranno comunicare immediatamente al Tribunale l'avvenuta esecuzione, depositando la documentazione pertinente. La liquidazione delle spese della fase incidentale è stata riservata, così come la liquidazione del compenso del commissario, da effettuarsi al termine dell'incarico su sua richiesta.

Massime di principio

  • La nomina di un commissario ad acta nell'ottemperanza non elide la responsabilità dell'amministrazione obbligata, che rimane tenuta all'esecuzione del giudicato attraverso gli organi e gli apparati ordinariamente competenti.
  • Il commissario ad acta esercita poteri sostitutivi attribuiti dal giudice e può essere individuato anche al di fuori dell'ufficio ordinariamente competente dell'amministrazione obbligata; l'esercizio di tali poteri non è viziato da incompetenza, poiché la funzione commissariale opera in via sostitutiva rispetto alle competenze amministrative ordinarie.
  • Quando il provvedimento di nomina lo consente, il commissario ad acta può delegare l'esecuzione a funzionari dell'amministrazione obbligata e utilizzare strutture centrali o periferiche, mantenendo comunque i poteri di controllo sull'attività delegata.
  • Le difficoltà organizzative o informatiche interne all'amministrazione non giustificano il mancato adempimento del giudicato e devono essere superate mediante il coordinamento tra il commissario e gli uffici amministrativi competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.