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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17529/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio relativo a 611 pezzi recanti marchi contraffatti. La difesa deduceva: 1) violazione dell'obbligo di motivazione del decreto di convalida del sequestro urgente per genericità, contraddittorietà nell'individuazione dei beni e mancanza di riferimento agli elementi di fatto e agli elementi utili a configurare le imputazioni provvisorie (artt. 355, 125 c.3 c.p.p.; art. 606 c.1 lett. c) c.p.p. per vizio di motivazione); 2) violazione delle norme sulla finalità del sequestro probatorio (artt. 253 e 355 c.p.p.) per avere esteso il sequestro a tutti i prodotti invece che a campioni specificamente individuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e aspecifici, ritenendo che la ricorrente si sia limitata a riproporre le censure già svolte davanti al Tribunale senza confrontarsi con la motivazione articolata del giudice di riesame. La Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro e la convalida contenevano una motivazione, seppure concisa, idonea a spiegare la finalità probatoria e il rapporto fra i beni e il reato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e precedenti di Sezione). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di rilevabilità del vizio in cassazione (vizi di motivazione e specificità dei motivi); la Corte ne utilizza il parametro per valutare la genericità dei motivi proposti in ricorso.

  • art. 355 cod. proc. pen. (comma 2 richiamato)

    Norma che disciplina la convalida del sequestro probatorio; interpretata come richiedente una motivazione che colleghi i beni al reato e specifichi la finalità probatoria.

  • art. 125 cod. proc. pen. (comma 3 richiamato)

    Norma procedurale collegata alle misure cautelari e ai relativi requisiti di motivazione: richiede chiarezza sul motivo e sul presupposto del provvedimento autorizzativo o di convalida.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Disciplina le finalità del sequestro probatorio; la censura difensiva mirava a sostenere che il sequestro è stato illegittimamente esteso a tutti i prodotti invece che a campioni limitati, ma la Corte ha ritenuto giustificata l'estensione in relazione alle esigenze investigative e al fumus.

  • art. 517 cod. pen.

    Norma penale richiamata come possibile contestazione provvisoria (richiamata nel ricorso come capo di imputazione provvisorio); dalla sentenza emerge che la presenza di imputazioni provvisorie va comunque motivata rispetto al sequestro.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul reato di ricettazione richiamata tra le possibili contestazioni provvisorie; il decreto e il riesame hanno valutato la pertinenza dei beni alla fattispecie ipotizzata.

  • Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018 (Macis)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il decreto di sequestro probatorio deve motivare la ragione per cui i beni sono considerati corpo del reato o cose pertinenti e la concreta finalità probatoria.

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Principio delle Sezioni Unite secondo cui il decreto di sequestro probatorio e la convalida devono contenere una motivazione che, pur concisa, specifichi la finalità investigativa e il collegamento fra le cose sequestrate e i fatti da accertare.

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente un provvedimento di sequestro probatorio occorre dedurre vizi specifici e concreti della motivazione, non semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già rivolte al giudice di riesame.
  • Il decreto di sequestro probatorio (e la relativa convalida) deve spiegare, seppure in modo conciso, la finalità probatoria perseguita e il nesso concreto tra i beni e l'ipotesi di reato; una motivazione adeguata rende difficilmente superabile il riesame e la Cassazione.
  • L'estensione del sequestro a tutta la merce può essere giustificata quando sussistono esigenze investigative e un fondato sospetto circa la provenienza illecita dei beni; in tali casi il giudice di riesame e la Cassazione possono ritenere legittima l'ampiezza del provvedimento.
  • In sede di ricorso per cassazione è cruciale confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; i motivi generici o meramente ripetuti sono inammissibili.
  • Quando si contesta la liceità della detenzione o della provenienza di merci (es. marchi contraffatti), è utile allegare documentazione probante della legittima provenienza per prevenire il sequestro o per sostenere la richiesta di dissequestro.

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