Cassazione Penale, Sentenza n. 17529/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio relativo a 611 pezzi recanti marchi contraffatti. La difesa deduceva: 1) violazione dell'obbligo di motivazione del decreto di convalida del sequestro urgente per genericità, contraddittorietà nell'individuazione dei beni e mancanza di riferimento agli elementi di fatto e agli elementi utili a configurare le imputazioni provvisorie (artt. 355, 125 c.3 c.p.p.; art. 606 c.1 lett. c) c.p.p. per vizio di motivazione); 2) violazione delle norme sulla finalità del sequestro probatorio (artt. 253 e 355 c.p.p.) per avere esteso il sequestro a tutti i prodotti invece che a campioni specificamente individuati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e aspecifici, ritenendo che la ricorrente si sia limitata a riproporre le censure già svolte davanti al Tribunale senza confrontarsi con la motivazione articolata del giudice di riesame. La Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro e la convalida contenevano una motivazione, seppure concisa, idonea a spiegare la finalità probatoria e il rapporto fra i beni e il reato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e precedenti di Sezione). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di rilevabilità del vizio in cassazione (vizi di motivazione e specificità dei motivi); la Corte ne utilizza il parametro per valutare la genericità dei motivi proposti in ricorso.
art. 355 cod. proc. pen. (comma 2 richiamato)
Norma che disciplina la convalida del sequestro probatorio; interpretata come richiedente una motivazione che colleghi i beni al reato e specifichi la finalità probatoria.
art. 125 cod. proc. pen. (comma 3 richiamato)
Norma procedurale collegata alle misure cautelari e ai relativi requisiti di motivazione: richiede chiarezza sul motivo e sul presupposto del provvedimento autorizzativo o di convalida.
art. 253 cod. proc. pen.
Disciplina le finalità del sequestro probatorio; la censura difensiva mirava a sostenere che il sequestro è stato illegittimamente esteso a tutti i prodotti invece che a campioni limitati, ma la Corte ha ritenuto giustificata l'estensione in relazione alle esigenze investigative e al fumus.
art. 517 cod. pen.
Norma penale richiamata come possibile contestazione provvisoria (richiamata nel ricorso come capo di imputazione provvisorio); dalla sentenza emerge che la presenza di imputazioni provvisorie va comunque motivata rispetto al sequestro.
art. 648 cod. pen.
Norma sul reato di ricettazione richiamata tra le possibili contestazioni provvisorie; il decreto e il riesame hanno valutato la pertinenza dei beni alla fattispecie ipotizzata.
Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018 (Macis)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il decreto di sequestro probatorio deve motivare la ragione per cui i beni sono considerati corpo del reato o cose pertinenti e la concreta finalità probatoria.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Principio delle Sezioni Unite secondo cui il decreto di sequestro probatorio e la convalida devono contenere una motivazione che, pur concisa, specifichi la finalità investigativa e il collegamento fra le cose sequestrate e i fatti da accertare.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente un provvedimento di sequestro probatorio occorre dedurre vizi specifici e concreti della motivazione, non semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già rivolte al giudice di riesame.
- Il decreto di sequestro probatorio (e la relativa convalida) deve spiegare, seppure in modo conciso, la finalità probatoria perseguita e il nesso concreto tra i beni e l'ipotesi di reato; una motivazione adeguata rende difficilmente superabile il riesame e la Cassazione.
- L'estensione del sequestro a tutta la merce può essere giustificata quando sussistono esigenze investigative e un fondato sospetto circa la provenienza illecita dei beni; in tali casi il giudice di riesame e la Cassazione possono ritenere legittima l'ampiezza del provvedimento.
- In sede di ricorso per cassazione è cruciale confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; i motivi generici o meramente ripetuti sono inammissibili.
- Quando si contesta la liceità della detenzione o della provenienza di merci (es. marchi contraffatti), è utile allegare documentazione probante della legittima provenienza per prevenire il sequestro o per sostenere la richiesta di dissequestro.
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