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Circolare

Circolare numero 211 del 9-8-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti contributivi della legge 23 luglio 1991, n. 223, in vigore dall'11 agosto 1991, che modifica in modo rilevante la disciplina di Cassa integrazione, mobilità e mercato del lavoro. Vengono definiti i soggetti tenuti ai nuovi contributi per CIG ordinaria e straordinaria, i contributi per il finanziamento delle indennità di mobilità, le esclusioni, la codifica aziendale e le modalità di versamento e regolarizzazione tramite DM10/2. Sono inoltre fornite istruzioni dettagliate per i conguagli, con codici specifici e criteri diversi per industria, edilizia, lapidei, commercio, artigianato, cooperative agricole e aziende agricole agevolate.

Legge n. 223/1991: nuovi contributi per CIG ordinaria, straordinaria e mobilità e relative modalità operative INPS

Legge n. 223/1991: profili contributivi su CIG, mobilità e adempimenti INPS

La circolare fornisce le istruzioni operative conseguenti alla legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991 e in vigore dall'11 agosto 1991. Il documento si concentra sugli effetti contributivi della riforma, che incide sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, sulle indennità di mobilità e sulle modalità di esposizione, versamento e regolarizzazione delle somme dovute nei flussi contributivi DM10/2.

Quadro generale della riforma

La legge introduce un sistema più ampio di interventi in materia di integrazione salariale e mobilità, con riflessi sia sull'ambito soggettivo delle imprese obbligate sia sulle aliquote e sui codici contributivi. Oltre al contributo dello 0,90% già previsto dalla legge n. 407/1990 per le finalità di cui all'art. 2 della legge n. 1115/1968, vengono istituiti nuovi contributi per:

  • finanziare l'estensione della CIG ordinaria agli impiegati e ai quadri;
  • finanziare le indennità di mobilità;
  • adeguare la contribuzione delle imprese interessate alla nuova disciplina della CIG straordinaria.

Contributo per il finanziamento del trattamento ordinario di Cassa Integrazione

L'art. 14, comma 2, della legge n. 223/1991 estende agli impiegati e ai quadri il trattamento ordinario di CIG già previsto per gli operai dell'industria, gli operai agricoli, gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché delle aziende di escavazione di materiali lapidei.

Dal 1 agosto 1991 è quindi dovuto anche per impiegati, viaggiatori, piazzisti e quadri il contributo CIG già applicato agli operai, nelle seguenti misure indicate dalla circolare:

  • 2,20% della retribuzione imponibile per le imprese industriali;
  • 1,90% per le imprese industriali con fino a 50 dipendenti;
  • 5,20% per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia;
  • 3,70% per le imprese industriali e artigiane di escavazione di materiali lapidei;
  • 1,50% per le aziende agricole;
  • per le cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la disciplina del settore industriale.

Contributo per il finanziamento del trattamento straordinario di Cassa Integrazione

La legge modifica sia l'estensione sia il perimetro della CIG straordinaria. Da un lato, l'art. 12 la estende:

  • alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti, riducendo la soglia precedente di 1000 dipendenti;
  • alle imprese artigiane dell'indotto che abbiano avuto, nel biennio precedente la domanda, un influsso gestionale prevalente da parte di un'impresa soggetta alla disciplina della CIG straordinaria.

Dall'altro lato, l'art. 1, primo comma, introduce una soglia occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda di ammissione al trattamento. Il computo dei dipendenti comprende lavoratori di ogni qualifica, ivi inclusi lavoranti a domicilio, dirigenti, apprendisti e assunti con contratto di formazione e lavoro; il lavoratore assente non retribuito è escluso solo se sostituito, nel qual caso il sostituto va conteggiato.

La media del semestre include anche i periodi di sospensione o di sosta dell'attività; per le aziende di nuova costituzione si considera il periodo effettivo di attività, e per il primo mese si fa riferimento alla forza occupazionale di quel mese. In caso di trasferimento d'azienda, se la domanda è presentata prima del decorso di sei mesi, il requisito deve sussistere per il datore subentrante dalla data del trasferimento.

La circolare indica quindi i soggetti tenuti al contributo dello 0,90% previsto dalla legge n. 407/1990:

  • aziende industriali, incluse edili e affini, con forza occupazionale media nel semestre precedente superiore a 15 dipendenti;
  • cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato, computando anche i soci lavoratori;
  • imprese artigiane, comprese quelle edili, con forza occupazionale media superiore a 15 unità e con oltre il 50% del fatturato nel biennio precedente verso una sola impresa rientrante nella disciplina della CIG straordinaria;
  • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti;
  • imprese commerciali in senso stretto, identificate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, con più di 200 dipendenti.

Per le imprese commerciali il superamento della soglia dei 200 dipendenti produce l'obbligo contributivo per ciascun mese in cui la condizione si verifica; per queste imprese non si applica l'esclusione degli apprendisti e dei contratti di formazione e lavoro dal computo della soglia, poiché tali lavoratori non vanno conteggiati ai fini del limite.

Contributi per le indennità di mobilità

La legge istituisce la lista di mobilità, nella quale sono iscritti, dopo le procedure previste dagli artt. 4 e 5, i lavoratori che non possono essere reimpiegati dopo la CIG straordinaria oppure i lavoratori licenziati nei casi di riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività.

L'art. 7, comma 11, e l'art. 16, comma 2, lettera a), introducono due contributi destinati al finanziamento delle indennità di mobilità, con decorrenza dal periodo di paga in corso all'11 agosto 1991:

  • contributo permanente dello 0,30%;
  • contributo transitorio dello 0,35% fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 e dello 0,43% fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

Per effetto del comma 11 dell'art. 7, i datori di lavoro tenuti al contributo transitorio sono esonerati, per i corrispondenti periodi e punti di aliquota, dal contributo GESCAL a loro carico. Di conseguenza, la quota datoriale GESCAL scende allo 0,35% fino al 31 dicembre 1991 e allo 0,27% nel periodo successivo fino al 31 dicembre 1992, mentre resta invariata allo 0,35% la quota a carico del lavoratore.

La contribuzione per mobilità si applica alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed è dovuta dalle imprese, diverse da quelle edili, destinatarie dell'intervento straordinario di CIG. Sono quindi escluse le imprese edili industriali e artigiane. Sono altresì esclusi:

  • gli apprendisti;
  • i lavoratori con contratto di formazione e lavoro per i quali il datore di lavoro versi la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti;
  • le altre categorie per le quali è previsto un trattamento contributivo ridotto analogo a quello degli apprendisti.

Codifica delle aziende e controlli automatizzati

L'adeguamento della disciplina richiede un controllo puntuale delle denunce aziendali, anche tra imprese appartenenti allo stesso settore. La verifica della soglia occupazionale avviene tramite il numero di dipendenti indicato nel quadro A del modello DM10/2, secondo i criteri esposti dalla circolare.

Le aziende con più cantieri, stabilimenti, filiali o posizioni contributive devono comunicare alla sede competente il caso in cui il requisito occupazionale sia raggiunto computando lavoratori denunciati su un'altra posizione; in tal caso viene attribuito il codice di autorizzazione "3Y", istituito per le aziende soggette alla disciplina CIG e mobilità senza limiti occupazionali, da usare quando il controllo automatico del requisito va escluso.

I principali codici di autorizzazione richiamati sono:

  • "1D", "1E" e "1F", che dal 1 agosto 1991 assumono anche il significato di esclusione dalla contribuzione per CIG straordinaria e mobilità, restando utilizzabili nei soli casi previsti dal manuale di istruzioni;
  • "3X", che dal 1 agosto 1991 indica azienda soggetta a CIG straordinaria e mobilità; per le imprese artigiane edili dell'indotto ha il solo significato di obbligo del contributo per CIG straordinaria;
  • "3Y", per le aziende soggette alla disciplina senza limiti occupazionali;
  • "5R", per le cooperative agricole soggette alla normativa CIG del settore industriale;
  • "1S", per le cooperative agricole che occupano fino a 50 dipendenti, al fine di applicare l'aliquota ridotta dell'1,90% anziché del 2,20%.

Per le imprese commerciali con oltre 200 dipendenti e per le imprese dell'indotto è previsto l'impiego del codice "3X" secondo le specifiche istruzioni contenute nella circolare.

Modalità di versamento e decorrenza operativa

I contributi derivanti dai punti 1, 2 e 3 devono essere versati a partire dalla denuncia DM10/2 relativa al mese di agosto 1991, da presentare entro il 20 settembre 1991, con le ordinarie modalità di versamento.

Per le aziende soggette al nuovo regime e tenute a esporre separatamente contributi previdenziali e assistenziali, la contribuzione GESCAL ridotta è da indicare con il codice "P530" anziché "P500". Il nuovo codice "P530" va utilizzato anche per le aziende con giornalisti iscritti all'INPGI, per la quota GESCAL versata all'INPS in misura ridotta per effetto del contributo di mobilità versato all'INPGI.

La procedura automatizzata di acquisizione e gestione delle denunce è adeguata alla nuova normativa a partire dalle denunce con competenza agosto 1991.

Regolarizzazioni e interessi

Le aziende che non riescono ad adeguarsi per agosto 1991 possono regolarizzare con la denuncia di settembre 1991, da presentare entro il 20 ottobre 1991, maggiorando le somme dovute con interessi al tasso legale del 10% annuo dal 21 settembre fino alla data del versamento.

Per le imprese artigiane dell'indotto di cui alla lettera c) del punto 2, cui la CIG straordinaria è stata estesa dal 1 aprile 1991, gli interessi devono essere calcolati separatamente:

  • sulle differenze dal 1 aprile 1991 al 30 giugno 1991, dall'11 agosto 1991 alla data del versamento;
  • sulle differenze del mese di luglio, dal 21 agosto alla data del versamento;
  • sulle differenze del mese di agosto, dal 21 settembre alla data del versamento.

Le imprese artigiane possono anche regolarizzare i mesi pregressi con la prima denuncia utile precedente quella di settembre 1991. Le aziende che ricevono eventuali note di addebito relative ad agosto 1991 devono chiederne l'annullamento.

Conguagli per settore e codici da utilizzare

La circolare dettaglia i conguagli da effettuare per ciascun settore, distinguendo tra contributo CIG ordinaria, CIG straordinaria, mobilità e GESCAL. In sintesi:

  • per le imprese industriali con più di 15 dipendenti, diverse da edili e lapidee, il conguaglio riguarda la CIG ordinaria per impiegati e quadri; la CIG straordinaria non richiede conguaglio perché già dovuta; i contributi mobilità sono in sostanza compensati con la soppressione del contributo addizionale DS e con la riduzione GESCAL, salvo casi particolari;
  • per le imprese lapidee, edili e per gli appaltatori di mensa/ristorazione, si prevedono solo i conguagli espressamente dovuti per la specifica contribuzione, con esclusioni dalla mobilità per l'edilizia;
  • per le imprese commerciali con oltre 200 dipendenti, non è dovuto il contributo CIG ordinaria, mentre sono dovuti il contributo per CIG straordinaria, i contributi di mobilità e il recupero GESCAL;
  • per le imprese artigiane dell'indotto, la CIG straordinaria e la mobilità seguono regole analoghe a quelle del punto 2 e 3, con particolare attenzione alle imprese edili dell'indotto;
  • per le cooperative agricole e per le aziende agricole in genere, la CIG ordinaria si applica agli impiegati e quadri; la mobilità si applica alle cooperative agricole interessate, mentre il settore agricolo in genere è escluso dalla GESCAL.

I principali codici di esposizione nei modelli DM10/2 sono:

  • "M150" per il conguaglio CIG ordinaria;
  • "M149" per il conguaglio CIG straordinaria;
  • "M151" e "M152" per i contributi mobilità (rispettivamente art. 7, comma 11, e art. 16, comma 2, lett. a);
  • "P501" per il recupero GESCAL;
  • "P530" per la GESCAL ridotta;
  • "L164" per il conguaglio sgravio ex art. 14 L. 183/1976;
  • "V866" per la riduzione del 60% ex L. 48/1988;
  • "V867" per gli sgravi agricoli (85%, 60% o 80% a seconda dell'area);
  • "Q900" per gli interessi sulle differenze dovute.

Per quasi tutti i conguagli la circolare precisa che non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Sgravi per il Mezzogiorno e agevolazioni agricole

Le regolarizzazioni possono incidere sugli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. Le aziende beneficiarie dell'art. 14 della legge n. 183/1976 devono versare le differenze contributive senza riduzioni e poi recuperare, solo per il personale agevolato, le maggiori somme spettanti con il codice "L164".

Le aziende agricole che beneficiano della riduzione contributiva della legge n. 48/1988 o delle agevolazioni della legge n. 67/1988 devono:

  • calcolare la riduzione del 60% delle differenze dovute a carico datore di lavoro con il codice "V866";
  • calcolare lo sgravio agricolo spettante secondo le misure dell'85%, del 60% o dell'80% con il codice "V867";
  • esporre gli interessi al 10% annuo con il codice "Q900".

Le regolarizzazioni effettuate oltre il 20 ottobre 1991 ricadono nella disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti e devono essere effettuate con la procedura di cui alla circolare n. 267 del 13 dicembre 1990.

Punti principali

Nuova disciplina contributiva dopo la legge n. 223/1991

La legge n. 223/1991, pubblicata in G.U. n. 175 del 27 luglio 1991 ed entrata in vigore l'11 agosto 1991, introduce nuovi oneri contributivi oltre al contributo dello 0,90% già previsto dalla legge n. 407/1990. Le nuove contribuzioni finanziano l'estensione della CIG ordinaria agli impiegati e quadri e le indennità di mobilità.

Contributo per CIG ordinaria

Dal 1 agosto 1991 il contributo CIG ordinaria è dovuto anche per impiegati, viaggiatori, piazzisti e quadri nei settori già coperti per gli operai. Le aliquote richiamate sono: 2,20% o 1,90% per imprese industriali, 5,20% per edilizia, 3,70% per lapidei, 1,50% per aziende agricole; per le cooperative agricole che trasformano/manipolano/commercializzano prodotti agricoli e zootecnici si applica la disciplina industriale per i dipendenti a tempo indeterminato.

Contributo per CIG straordinaria e soglia occupazionale

La legge amplia la platea della CIG straordinaria a imprese commerciali con oltre 200 dipendenti e ad alcune imprese artigiane dell'indotto, ma introduce per molte imprese il nuovo limite di oltre 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda. Nel computo vanno inclusi tutti i lavoratori, compresi apprendisti e contratti di formazione e lavoro; sono previste regole specifiche per assenze, nuove aziende e trasferimenti di azienda.

Contributi per le indennità di mobilità

Vengono introdotti due contributi per finanziare la mobilità: uno permanente dello 0,30% e uno transitorio dello 0,35% fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991, poi dello 0,43% fino al 31 dicembre 1992. Per le imprese industriali diverse dalle edili viene meno il precedente contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 1115/1968; resta dovuta la somma per licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Codifica aziendale, versamenti e conguagli

La circolare introduce nuovi codici di autorizzazione e di recupero nei modelli DM10/2, tra cui 3X, 3Y, 5R, M149, M150, M151, M152, P501, P530, Q900, L164, V866 e V867. I contributi decorrono, in via generale, dalla denuncia relativa ad agosto 1991, con regolarizzazioni consentite a settembre 1991 e interessi al tasso legale del 10% annuo; per alcune imprese artigiane la regolarizzazione decorre già dall'1 aprile 1991 per effetto dell'estensione alla CIG straordinaria.

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