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Circolare

Circolare numero 208 del 5-8-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sulla legge n. 45/1990, che estende ai liberi professionisti la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Vengono chiariti i presupposti per la ricongiunzione nella gestione di iscrizione, in gestione diversa, per il supplemento di pensione, nonché le modalità di calcolo dell’onere, i termini procedurali, le regole sulla coincidenza di periodi e la disciplina dei superstiti. Sono inoltre esclusi, per chi utilizza la ricongiunzione, alcuni rimborsi contributivi previsti da specifiche leggi istitutive di Casse professionali.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti ai sensi della legge n. 45/1990

Legge n. 45/1990 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative della legge 5 marzo 1990, n. 45, che ha esteso ai soggetti iscritti, o già iscritti, a fondi di previdenza per liberi professionisti la facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo della norma, i presupposti per l’esercizio della facoltà, le modalità operative di calcolo e trasferimento degli oneri, nonché taluni effetti accessori, come il trattamento dei superstiti e l’esclusione di specifici rimborsi contributivi.

Finalità e ambito della disciplina

La legge n. 45/1990 interviene su una materia complessa e frammentata, caratterizzata dalla coesistenza di regole contributive e pensionistiche differenti tra lavoro autonomo, libere professioni, lavoro dipendente privato e pubblico. La disciplina estende ai liberi professionisti una facoltà già prevista, in via generale, dalla legge n. 29/1979 per i lavoratori dipendenti e per alcune categorie di autonomi iscritti all’INPS. La circolare segnala che l’applicazione uniforme della norma richiede chiarimenti operativi, rinviando ad ulteriori approfondimenti per gli aspetti non ancora definiti.

Ricongiunzione nella gestione in cui il soggetto è iscritto

L’art. 1, commi 1, 2 e 3, riconosce al lavoratore dipendente, autonomo o libero professionista la facoltà di chiedere la ricongiunzione nella gestione previdenziale presso cui risulta iscritto al momento della domanda. Tale facoltà presuppone l’esistenza di un’iscrizione in atto nella gestione che effettua la ricongiunzione.

La domanda deve riguardare tutti i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali, sempre che i relativi rapporti assicurativi non siano più in essere. Non possono essere ricongiunti i periodi già utilizzati o liquidati a favore del titolare della relativa posizione assicurativa.

Ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione

L’art. 1, comma 4, consente in alternativa la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione, quando ricorrano due condizioni cumulative:

  • il lavoratore abbia compiuto l’età pensionabile nella gestione presso cui chiede la ricongiunzione;
  • possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio, riferita ad attività effettivamente esercitata.

La circolare precisa che la continuità della contribuzione presuppone la continuità del periodo di iscrizione in cui essa si colloca, da accertarsi secondo le norme del singolo fondo. Ai fini del computo dei dieci anni non si considerano i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto non riferibili ad attività lavorativa effettivamente svolta.

Ricongiunzione per il supplemento di pensione

L’art. 1, comma 5, disciplina una ipotesi particolare: chi sia stato iscritto a un fondo per liberi professionisti successivamente alla decorrenza di una pensione di anzianità già liquidata presso altro fondo può chiedere la ricongiunzione, ai fini del supplemento di pensione, del periodo successivamente maturato presso il fondo professionale.

La circolare interpreta il richiamo alla pensione di anzianità in senso restrittivo e, in prima applicazione, indica come beneficiari i soggetti che abbiano ottenuto tale prestazione presso gestioni che la prevedono espressamente. Il supplemento viene determinato secondo i criteri in uso presso la gestione interessata, oppure, se l’ordinamento non contempla il supplemento, secondo i criteri previsti per la pensione di anzianità. La facoltà è esercitabile una sola volta e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.

Modalità di ricongiunzione e determinazione dell’onere

L’art. 2 stabilisce che il fondo o i fondi interessati trasferiscano alla gestione che opera la ricongiunzione i contributi di rispettiva pertinenza, maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,50%. La circolare evidenzia che sono escluse dal trasferimento:

  • le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica;
  • gli interessi di mora, di dilazione o compensativi;
  • eventuali sanzioni o multe.

L’onere di ricongiunzione corrisponde alla differenza tra la riserva matematica necessaria a copertura del periodo utile e l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. Per i versamenti rateali, il tasso di interesse composto è pari al tasso medio annuo di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno solare precedente la domanda.

Adempimenti procedurali, termini e effetti della domanda

Il richiedente deve indicare nella domanda tutti i periodi assicurativi maturati. La gestione destinataria della domanda deve richiedere alle altre gestioni, entro 60 giorni, tutti gli elementi utili alla ricongiunzione e alla determinazione dell’onere; le gestioni interpellate devono rispondere entro 90 giorni.

Entro 180 giorni dalla domanda, la gestione competente deve comunicare all’interessato l’ammontare dell’onere, indicando gli elementi fondamentali del calcolo e un prospetto delle possibili rateazioni. Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in rate mensili, secondo il piano di ammortamento prescelto.

La domanda si considera rinunciata se, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’onere, l’interessato non conferma la volontà di procedere mediante:

  • pagamento dell’intero importo dovuto;
  • pagamento di un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate previste per la massima rateazione;
  • presentazione di una richiesta di rateazione diversa da quella prospettata dalla gestione.

Il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto rende la domanda irrevocabile. Se il pagamento viene solo parzialmente eseguito e non completato, non si verifica una rinuncia, ma una risoluzione per inadempimento del rapporto obbligatorio; la gestione deve allora interrompere il procedimento previa diffida, restando obbligata alla restituzione delle somme già incassate.

Pagamento rateale e trasferimento tra gestioni

La rateazione è ammessa in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. Dopo il versamento che rende irrevocabile la domanda, la gestione competente richiede alle gestioni interessate il trasferimento delle contribuzioni di pertinenza, secondo i criteri dell’art. 4, comma 4.

Le gestioni debitrici devono effettuare il trasferimento entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di ritardo, sugli importi dovuti si applica un interesse annuo del 6% a decorrere dal 61° giorno successivo alla richiesta.

Determinazione del diritto e della misura della pensione unica

La pensione unica derivante dalla ricongiunzione è determinata secondo le norme vigenti nella gestione in cui si accentra la posizione assicurativa quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ottenuta tramite ricongiunzione;
  • raggiungimento dell’età per il collocamento a riposo o maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • sussistenza dei requisiti per la pensione di inabilità o invalidità.

Poiché per alcuni lavoratori l’età per il collocamento a riposo non coincide con quella di vecchiaia, la circolare precisa che la condizione si ritiene verificata anche quando l’interessato maturi il diritto alla pensione di vecchiaia. Se nessuna delle condizioni richieste sussiste, non è possibile conseguire la pensione unica; resta però fermo il diritto a una pensione calcolata senza tener conto dei periodi ricongiunti.

In caso di decesso dell’assicurato che abbia chiesto e ottenuto la ricongiunzione, il relativo beneficio si riflette sul trattamento pensionistico spettante ai superstiti.

Periodi coincidenti e criteri di utilizzo dei contributi

La circolare disciplina anche le ipotesi di coincidenza di periodi di contribuzione. Se coincidono periodi riferiti ad attività lavorativa effettivamente esercitata, essi sono tutti considerati utili, ma la coincidenza non comporta alcuna maggiorazione dell’anzianità contributiva.

Se i periodi effettivi coincidono con periodi non riferiti ad attività effettiva, come il riscatto della laurea o la contribuzione figurativa, questi ultimi non sono considerati per la parte coincidente. Se nessuno dei periodi coincidenti riguarda attività effettiva, ai fini della ricongiunzione si considera solo il periodo con contribuzione di importo più elevato.

Quando taluni periodi non possano essere utilizzati per effetto della coincidenza temporale, la relativa contribuzione può essere restituita al lavoratore, su richiesta, oppure, se si tratta di versamenti volontari, può essere portata a scomputo dell’onere di riscatto.

Facoltà dei superstiti

Le facoltà di ricongiunzione possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell’interessato. Essi subentrano nella posizione giuridica del dante causa e possono quindi esercitare la facoltà solo se il defunto ne aveva diritto e non ne era decaduto o non l’aveva già perduta.

Ne consegue che il diritto può essere fatto valere soltanto in relazione a decessi avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge sulla ricongiunzione.

Esclusione di alcune norme sul rimborso dei contributi

L’art. 8 prevede che, per i soggetti che si avvalgono della ricongiunzione, non si applichino le disposizioni sul rimborso dei contributi contenute nelle seguenti norme:

  • art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, per la Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori;
  • art. 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, per la Cassa nazionale di previdenza ingegneri e architetti;
  • art. 20 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, per la Cassa nazionale di previdenza geometri;
  • art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per la Cassa nazionale di previdenza dottori commercialisti.

La circolare precisa che tale esclusione opera solo rispetto alle norme tassativamente indicate e non incide sulle disposizioni di rimborso relative ad altri enti previdenziali.

Punti principali

Ambito di applicazione della legge n. 45/1990

La legge n. 45/1990 colma una lacuna della disciplina generale sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, già prevista dalla legge n. 29/1979 per lavoratori dipendenti e alcuni autonomi iscritti all’INPS. La nuova disciplina estende la facoltà di ricongiunzione anche ai soggetti iscritti, o già iscritti, a fondi di previdenza per liberi professionisti, con l’obiettivo di conseguire un’unica pensione mediante l’accentramento delle posizioni assicurative.

Ricongiunzione nella gestione di iscrizione e in gestione diversa

È possibile ricongiungere, nella gestione presso cui il soggetto è iscritto al momento della domanda, tutti i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali non più in atto. Non sono ricongiungibili i periodi già utilizzati o liquidati. In alternativa, è ammessa la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione quando l’interessato abbia raggiunto l’età pensionabile nella gestione prescelta e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio, riferita ad attività effettivamente esercitata; non si computano contributi volontari, figurativi o da riscatto non legati ad attività effettiva.

Supplemento di pensione e seconda ricongiunzione

Chi sia stato iscritto a un fondo per liberi professionisti dopo la decorrenza di una pensione di anzianità già conseguita presso altro fondo può chiedere la ricongiunzione, ai fini del supplemento di pensione, del periodo successivamente maturato. La facoltà è esercitabile una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. La circolare indica che, in prima applicazione, il beneficio riguarda i pensionati di anzianità secondo le gestioni che prevedono espressamente tale prestazione.

Calcolo dell’onere e trasferimento dei contributi

L’onere della ricongiunzione è dato dalla differenza tra la riserva matematica necessaria e i contributi trasferiti dalle altre gestioni. Le gestioni interessate devono trasferire i contributi di propria pertinenza maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,50%, con esclusione delle somme non destinate al finanziamento della gestione pensionistica, degli interessi di mora, dilazione o compensativi e delle sanzioni. Per le amministrazioni statali, la quota datoriale è calcolata con le aliquote dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Procedura, termini e irrevocabilità della domanda

Il richiedente deve indicare tutti i periodi assicurativi. La gestione destinataria della domanda chiede gli elementi alle altre gestioni entro 60 giorni, che rispondono entro 90 giorni. Entro 180 giorni dalla domanda, la gestione comunica l’onere e un prospetto di rateazione. La domanda diventa irrevocabile con il pagamento dell’intero importo, del corrispettivo delle prime tre rate della massima rateazione o con la presentazione della richiesta di rateazione, nonché con il versamento della prima rata nei casi di rateazione; il mancato perfezionamento del pagamento comporta la risoluzione del rapporto e l’interruzione del procedimento previa diffida.

Regole di pagamento rateale e ritardi nel trasferimento

L’onere può essere pagato in unica soluzione o in rate mensili non superiori alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con interesse annuo composto. Il tasso applicato per la rateazione è quello medio ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno solare precedente la domanda. Dopo l’irrevocabilità, la gestione richiede il trasferimento degli importi alle altre gestioni, che devono provvedere entro 60 giorni; in caso di ritardo è dovuto un interesse annuo del 6% dal 61° giorno successivo alla richiesta.

Determinazione del diritto e della misura della pensione unica

La pensione unica derivante dalla ricongiunzione è determinata secondo le norme della gestione in cui si accentra la posizione assicurativa quando si verifica una delle condizioni previste: anzianità contributiva di almeno 35 anni, raggiungimento dell’età per il collocamento a riposo o del diritto alla pensione di vecchiaia, oppure requisiti per inabilità o invalidità. Se tali condizioni non sussistono, la pensione unica non può essere conseguita, ma resta salvo il diritto a una pensione calcolata senza tener conto dei periodi ricongiunti. In caso di decesso dell’assicurato, il beneficio si riflette sulla pensione spettante ai superstiti.

Coincidenza di periodi contributivi e restituzione

Quando, nella ricongiunzione, vi siano periodi coincidenti, i periodi di attività effettiva sono tutti considerati utili ma senza maggiorazione dell’anzianità. Se coincidono periodi di attività effettiva con periodi non effettivi, questi ultimi non sono considerati per la parte coincidente. Se nessun periodo coincidente riguarda attività effettiva, si considera solo quello con contribuzione più elevata. I periodi non utili per la coincidenza possono essere restituiti al lavoratore su richiesta oppure, se derivanti da versamenti volontari, essere scomputati dall’onere di riscatto.

Facoltà dei superstiti ed esclusione di alcuni rimborsi contributivi

I superstiti possono esercitare la facoltà di ricongiunzione entro due anni dal decesso, subentrando nella posizione giuridica del dante causa e solo se questi ne aveva diritto e non era decaduto. La facoltà è quindi esercitabile solo per decessi successivi all’entrata in vigore della legge. Inoltre, per chi si avvale della ricongiunzione, non si applicano le norme sul rimborso contributivo previste da specifiche disposizioni delle Casse degli avvocati e procuratori, ingegneri e architetti, geometri e dottori commercialisti, fermo restando che l’esclusione non riguarda altri enti previdenziali.

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