Circolare numero 212 del 9-8-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per le imprese che avviano la procedura di dichiarazione di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991. In attesa di istruzioni più complete e dell’adozione dei provvedimenti ministeriali necessari, le aziende devono versare all’INPS un importo anticipato pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale per ogni lavoratore ritenuto eccedente. Per il 1991 tale trattamento massimo è fissato in lire 1.191.783. Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale precompilato dalla Sede, con specifiche indicazioni da riportare sul retro, e la somma viene imputata al nuovo conto GAU 21/13.
Versamento INPS anticipazione per procedura di mobilità ex L. 223/1991
Versamento anticipato per la procedura di mobilità ex legge n. 223/1991
La circolare disciplina le prime modalità operative applicabili alle imprese che intendono attivare la procedura di dichiarazione di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Poiché gli aspetti operativi e contabili saranno definiti in modo più completo solo dopo i successivi adempimenti ministeriali, l’INPS fornisce istruzioni transitorie per il versamento anticipato dovuto dalle aziende.
Quadro normativo e rinvio a istruzioni successive
La legge n. 223/1991 introduce e disciplina la procedura di mobilità. La circolare richiama anche la precedente circ. n. 204 del 30 luglio 1991 e precisa che saranno emanate disposizioni più complete dopo l’attuazione, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, degli adempimenti previsti dalla legge, tra cui:
- la costituzione della lista di mobilità;
- l’emissione del decreto di cui all’art. 7, comma 5.
Anticipazione dovuta dalle imprese
In via immediata, le imprese che avviano la procedura di dichiarazione di mobilità devono effettuare all’INPS un versamento a titolo di anticipazione sulla somma prevista dall’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991. L’importo da versare è determinato applicando il trattamento massimo mensile di integrazione salariale al numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Per l’anno 1991, il trattamento massimo mensile di integrazione salariale è fissato in lire 1.191.783, importo determinato ai sensi della legge n. 427/1980 e indicato al lordo della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Modalità di versamento
Il versamento deve essere eseguito tramite bollettino di conto corrente postale precompilato dalla Sede, con l’indicazione del numero di conto corrente previsto per le "Riscossioni varie". Sul retro del bollettino devono essere riportati i seguenti dati:
- denominazione e numero di matricola dell’azienda;
- numero dei lavoratori ritenuti eccedenti;
- causale: "Anticipazione sul contributo ex art. 5, comma 4, L. 223/91";
- conto di imputazione: GAU 21/13.
Gestione contabile del versamento
Ricevuto il bollettino, l’Ufficio per la contabilità deve imputare la somma al conto di nuova istituzione GAU 21/13 e trasmettere il bollettino all’Ufficio prestazioni non pensionistiche, che lo conserverà nell’apposito fascicolo predisposto per ciascuna impresa.
Nuovo conto del piano dei conti
L’allegato alla circolare istituisce il conto GAU 21/13, con la seguente denominazione completa: "Contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 223/1991". La denominazione abbreviata è "CTR AZIENDE FINANZ. INDENN. MOBILITA' ART. 5 L. 223/91".
Riserva di ulteriori istruzioni
La circolare conclude precisando che ulteriori istruzioni saranno fornite successivamente, al momento dell’emanazione del decreto ministeriale richiamato dalla legge.
Punti principali
Contesto normativo e istruzioni provvisorie
La legge 23 luglio 1991, n. 223 disciplina, tra l’altro, la procedura di mobilità. La circolare segnala che istruzioni più complete sugli aspetti operativi e contabili saranno emanate solo dopo l’attuazione, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, degli adempimenti previsti dalla legge, quali la costituzione della lista di mobilità e l’emissione del decreto di cui all’art. 7, comma 5.
Obbligo di versamento anticipato per le imprese
Nell’immediato, le imprese che intendono attivare la procedura di dichiarazione di mobilità devono versare all’INPS una somma a titolo di anticipazione sul contributo di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991. L’importo è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Importo del trattamento massimo per il 1991
Per l’anno 1991 il trattamento massimo mensile di integrazione salariale è indicato in lire 1.191.783, determinato ai sensi della legge n. 427/1980 e al lordo della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Modalità di versamento e dati da indicare
Il versamento deve essere eseguito mediante bollettino di conto corrente postale precompilato dalla Sede, recante il numero di conto corrente previsto per le "riscossioni varie". Sul retro devono essere evidenziati: denominazione e numero di matricola dell’azienda; numero dei lavoratori ritenuti eccedenti; causale "Anticipazione sul contributo ex art. 5, comma 4, L. 223/91"; conto di imputazione GAU 21/13.
Imputazione contabile e conservazione del bollettino
Al ricevimento del bollettino, l’Ufficio per la contabilità deve imputare la somma al nuovo conto GAU 21/13 e trasmettere il bollettino all’Ufficio prestazioni non pensionistiche, che lo conserverà nell’apposito fascicolo predisposto per ciascuna impresa.
Nuovo conto del piano dei conti
L’allegato istituisce il conto GAU 21/13, denominato "Contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 223/1991", con denominazione abbreviata "CTR AZIENDE FINANZ. INDENN. MOBILITA' ART. 5 L. 223/91".
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