Sentenza del 28/12/2016 n. 27098 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2006, sostenendo che il terreno edificabile fosse una pertinenza del fabbricato, ai sensi dell'art. 817 c.c., poiché recintato, alberato e destinato al servizio e ornamento dell'abitazione. Ha inoltre invocato un precedente giudicato esterno relativo alle annualità 1999-2001, che avrebbe riconosciuto la natura pertinenziale dell'area.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché l'area era autonomamente censita in catasto come edificabile e la contribuente non aveva richiesto un diverso classamento né dimostrato un vincolo pertinenziale oggettivo, durevole e funzionale tale da sterilizzare concretamente lo ius edificandi. La mera destinazione dichiarata dal proprietario o il collegamento materiale con il fabbricato non sono sufficienti a escludere la tassazione ICI. Il secondo motivo, relativo al giudicato esterno, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata prodotta la necessaria attestazione del passaggio in giudicato nei termini processuali. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 817 c.c.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
In ambito tributario, la nozione civilistica di pertinenza deve essere accompagnata dalla prova rigorosa di un asservimento oggettivo, durevole e funzionale dell'area al fabbricato.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La disciplina ICI considera autonomamente rilevanti le aree fabbricabili; la qualificazione fiscale non può essere superata dalla sola dichiarazione del contribuente circa la loro natura pertinenziale.
Art. 327 c.p.c.
Il passaggio in giudicato per decorso del termine di impugnazione deve essere documentalmente dimostrato quando si invoca un giudicato esterno.
Art. 372 c.p.c.
In Cassazione non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo quelli relativi all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza, quando il documento avrebbe potuto essere prodotto nei gradi di merito.
Art. 124 disp. att. c.p.c., comma 2
L'attestazione della mancata impugnazione è necessaria per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno.
Massime di principio
- Un'area edificabile autonomamente censita in catasto resta normalmente soggetta a imposizione autonoma, salvo che il contribuente dimostri rigorosamente una pertinenzialità effettiva e stabile.
- La recinzione, l'alberatura, la contiguità fisica o la generica destinazione al servizio del fabbricato non bastano: occorre una modificazione oggettiva e funzionale dei luoghi che renda concretamente e stabilmente inutilizzabile lo ius edificandi.
- La mera volontà del proprietario di qualificare l'area come pertinenza non ha, da sola, efficacia tributaria e non può essere utilizzata per eludere la tassazione applicabile alla reale natura del bene.
- La situazione catastale e le dichiarazioni precedenti del contribuente assumono rilievo: chi ha accettato o mantenuto il classamento come area edificabile non può successivamente contestare l'imposizione senza aver previamente chiesto e dimostrato il diverso classamento o la variazione della situazione possessoria.
- Chi invoca un giudicato esterno deve produrre tempestivamente la sentenza e la prova documentale del suo passaggio in giudicato; la mancata produzione nei gradi di merito può comportare l'inammissibilità della censura in Cassazione.
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