Sentenza del 28/12/2016 n. 27081 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2002, sostenendo che il fabbricato strumentale all'attività agricola possedesse i requisiti di ruralità e dovesse quindi essere esente dall'imposta, anche se catastalmente classificato in categoria D/1 anziché D/10. Ha inoltre contestato la carenza di motivazione dell'avviso e l'illegittimità delle sanzioni, per mancata indicazione dei criteri applicati, mancata considerazione delle incertezze normative e omessa applicazione della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai fini dell'esenzione ICI per ruralità, rileva la classificazione catastale dell'immobile: per i fabbricati strumentali è necessaria la categoria D/10, salvo il previo vittorioso impugnamento dell'atto di classamento. Poiché il fabbricato era classificato D/1 e la cooperativa non aveva ottenuto né impugnato tempestivamente il classamento per ottenere la categoria D/10, l'immobile restava soggetto a ICI. Le censure sulla motivazione dell'avviso e sulle sanzioni sono state ritenute inammissibili, perché l'omessa pronuncia della CTR avrebbe dovuto essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non come violazione di legge. La cooperativa è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.250,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
Individua i requisiti di ruralità dei fabbricati. Tuttavia, quando l'immobile è già censito in catasto, la ruralità rilevante ai fini ICI deve risultare dalla classificazione catastale prevista.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a
Delimita la nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI; il fabbricato catastalmente riconosciuto come rurale è escluso dall'imposizione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5
La rendita catastale attribuita all'immobile costituisce la base imponibile ICI. Nel caso concreto, la rendita derivante dalla categoria D/1 era quindi utilizzabile per l'accertamento.
D.L. 29 novembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
Norma interpretativa che conferma il collegamento tra ruralità, classificazione catastale ed esclusione dall'ICI; non consente però al giudice tributario di riconoscere incidentalmente la ruralità in contrasto con una classificazione catastale non impugnata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare il principio secondo cui, per un immobile censito, l'esenzione dipende dalla classificazione catastale.
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2, comma 3-bis
Richiamato in relazione all'introduzione della categoria catastale D/10; la sua esistenza rendeva necessario richiedere il corretto classamento prima di pretendere l'esenzione.
D.M. n. 1171 del 1991
Richiamato dalla cooperativa, ma non decisivo rispetto al principio della prevalenza della categoria catastale risultante dagli atti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 12, 16 e 17
Disciplinano, tra l'altro, criteri, contestazione e applicazione delle sanzioni tributarie. Le relative doglianze non sono state esaminate nel merito perché formulate con il motivo di ricorso errato rispetto all'omessa pronuncia.
Codice di procedura civile, art. 112
L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere dedotta come vizio processuale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
È la disposizione corretta per denunciare in cassazione l'omessa pronuncia del giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 4 e n. 6, e art. 369, n. 4
Impongono al ricorrente per cassazione di indicare specificamente i motivi, gli atti e i documenti rilevanti; il rinvio generico agli atti dei precedenti gradi non è sufficiente.
Costituzione, art. 113
Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela giurisdizionale, ma non ha inciso sull'esito della controversia.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI o, in casi analoghi, il riconoscimento fiscale della ruralità di un fabbricato già censito, non basta dimostrare che l'immobile è concretamente utilizzato per attività agricola: occorre che la ruralità risulti dalla corretta classificazione catastale, normalmente D/10 per gli immobili strumentali e A/6 per le abitazioni rurali.
- Se il fabbricato è classificato in una categoria ordinaria, come D/1, il contribuente deve prima impugnare o rettificare il classamento davanti all'amministrazione catastale competente; il giudice tributario non può normalmente riconoscere incidentalmente la ruralità contro la classificazione catastale vigente.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa, inclusi il presupposto, il soggetto obbligato e il quantum, così da poter esercitare efficacemente la difesa.
- L'omessa risposta del giudice a una domanda o eccezione deve essere denunciata in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, non come semplice violazione di legge sostanziale.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare puntualmente gli atti, i documenti e le circostanze sui quali si fonda la censura; contestazioni generiche o rinvii non specifici possono comportare l'inammissibilità del motivo.
- Le questioni relative a sanzioni, incertezze normative e continuazione devono essere formulate tempestivamente e con precisione, specificando sia la violazione denunciata sia il corretto vizio processuale o sostanziale.
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