Sentenza n. 674/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per studio, prot. n. 2217/2025, emesso in data 27/08/2025 e notificato il 28/08/2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per studio, prot. n. 3046/2025, emesso il 08/12/2025 e notificato nella stessa data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per studio, inizialmente adottato dall'Ambasciata d'Italia a Doha e successivamente confermato all'esito del riesame disposto in sede cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare di un diploma triennale pakistano in ingegneria dei giacimenti di petrolio e gas e ammesso al corso di laurea magistrale in lingua inglese in “Geology for Energy Resources” presso l'Università di Perugia, ha impugnato il diniego del visto per studio fondato sull'insufficienza e instabilità dei mezzi economici di sussistenza e sul rischio migratorio. Dopo il trasferimento in Qatar e lo svolgimento di attività lavorativa, il ricorrente aveva prodotto disponibilità bancarie proprie per circa 7.334 euro e del padre per circa 4.222 euro, oltre alla garanzia paterna. Il diniego originario è stato seguito, dopo l'accoglimento della domanda cautelare e l'ordine di riesame, da un nuovo provvedimento confermativo, impugnato con motivi aggiunti. Con questi ultimi il ricorrente ha dedotto la violazione e l'elusione dell'ordinanza cautelare, l'eccesso di potere per difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, contestando in particolare le valutazioni sull'incerta provenienza delle somme depositate e sull'inidoneità della garanzia paterna.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché il diniego originario è stato superato dal successivo provvedimento adottato all'esito del riesame disposto dal TAR. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto e il nuovo diniego è stato annullato. Il giudice ha rilevato che le disponibilità bancarie del ricorrente e del padre superavano l'importo minimo richiesto per il primo anno di studi; ha ritenuto plausibile, alla luce dell'attività lavorativa svolta, che i versamenti in contanti derivassero da risparmi del ricorrente, senza elementi per attribuirli a prestiti di terzi. Le esigenze economiche relative agli anni successivi dovranno essere verificate in occasione dei periodici rinnovi del permesso di soggiorno. Non sono stati ravvisati elementi obiettivi indicativi di una ragionevole possibilità di abuso del visto, anche in considerazione della coerenza tra il corso prescelto e il precedente percorso di studi e della perseveranza dimostrata dal richiedente. È stato inoltre riconosciuto il difetto di istruttoria, poiché le contestazioni sulla provenienza delle somme e sull'affidabilità della garanzia avrebbero dovuto essere verificate in contraddittorio con l'interessato, anche mediante il colloquio previsto dalla disciplina applicabile. Il TAR ha escluso di poter ordinare direttamente il rilascio del visto, non ricorrendo i presupposti per la sostituzione giudiziale dell'amministrazione, ma ha precisato che, nella riedizione del potere, l'Amministrazione non potrà riproporre profili motivazionali già smentiti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.;
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 4 D.M. 850/2011
colloquio previsto dall’art. 4 del D.M. 850/2011
Il colloquio costituisce un contesto nel quale devono essere verificate in contraddittorio le contestazioni rilevanti ai fini della valutazione della domanda di visto per studio.
art. 10-bis l. 241/1990
anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 bis della l. 241/1990
Il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale assumono rilievo nella riedizione del potere, impedendo la riproposizione di profili motivazionali già superati dall'istruttoria.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
non sussistendo i presupposti di cui agli artt. 34, co. 1, lett. c) e 31, co. 3, c.p.a.
Non ricorrevano i presupposti per una condanna dell'Amministrazione al rilascio diretto del provvedimento richiesto.
art. 31, comma 3, c.p.a.
non sussistendo i presupposti di cui agli artt. 34, co. 1, lett. c) e 31, co. 3, c.p.a.
Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione ordinando il rilascio del visto in assenza dei presupposti normativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un diniego amministrativo è sostituito, all'esito di un riesame disposto dal giudice, da un nuovo provvedimento confermativo, l'impugnazione del diniego originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il nuovo atto deve essere impugnato mediante motivi aggiunti.
- Nella valutazione dei mezzi economici necessari per il rilascio di un visto per studio, la disponibilità di somme superiori alla soglia minima richiesta per il primo anno, unitamente a elementi coerenti sulla loro provenienza, non può essere disattesa sulla base di mere ipotesi non corroborate da elementi obiettivi.
- La verifica della disponibilità economica per gli anni accademici successivi al primo può essere effettuata in occasione dei periodici rinnovi del permesso di soggiorno e non giustifica, da sola, il diniego del visto iniziale quando il requisito per il primo anno risulta soddisfatto.
- Il diniego di un visto per studio deve fondarsi su un'istruttoria effettiva e, quando l'amministrazione contesta la provenienza delle disponibilità economiche o l'idoneità delle garanzie offerte, tali contestazioni devono essere verificate in contraddittorio con il richiedente, anche mediante il colloquio previsto dalla disciplina applicabile.
- La valutazione del rischio di abuso del titolo di ingresso deve essere sorretta da elementi obiettivi e inferenzialmente significativi; la coerenza del percorso universitario con gli studi precedenti e la concreta perseveranza del richiedente costituiscono elementi rilevanti nella valutazione complessiva.
- L'annullamento del diniego non comporta automaticamente l'ordine giudiziale di rilascio del visto quando residuano profili di valutazione amministrativa: il giudice può tuttavia vincolare la riedizione del potere, impedendo la riproposizione di motivazioni già smentite dall'istruttoria del provvedimento annullato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →