Cassazione Civile, Ordinanza n. 05683/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2012 emesso nei confronti di una società che svolgeva attività di bar e, nei medesimi locali, deteneva videogiochi di proprietà di terzi da cui traeva aggi. L’Ufficio ha ritenuto che la società esercitasse sia operazioni imponibili sia operazioni esenti e che, quindi, dovesse applicarsi il meccanismo del pro-rata di detrazione IVA ex artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 633/1972, con conseguente riduzione della detraibilità dell’IVA sui costi promiscui. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sostanza, che l’attività dei videogiochi fosse meramente accessoria o comunque non costituente attività autonoma propria del soggetto passivo, e lamentando inoltre che l’accertamento fosse stato emesso senza accesso ai locali e senza verifica concreta delle scritture contabili. La CTR ha però riformato la decisione favorevole di primo grado, valorizzando la significativa entità economica degli aggi derivanti dai videogiochi e la non provvisorietà della loro installazione nei locali del bar, ritenendo che si trattasse di una distinta attività esente svolta in concreto dalla società. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis del d.P.R. 633/1972 e vizio motivazionale, sostenendo che le operazioni esenti non formassero oggetto dell’attività propria e fossero solo accessorie alle operazioni imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale nella parte in cui era ancora formulata secondo il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. anteriore alla riforma del 2012, non più invocabile per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012. Quanto alla violazione di legge, ha ritenuto corretta la decisione di merito: ai fini del pro-rata IVA l’attività esente non si esclude dal calcolo solo perché svolta nei locali dell’attività principale, ma solo se il contribuente dimostra che essa è in concreto accessoria rispetto all’impresa, valutando il rapporto tra i ricavi delle due attività e l’eventuale impiego di beni e servizi soggetti a IVA. Nel caso concreto, gli aggi da videogiochi erano pari a circa la metà del volume d’affari complessivo e il giudice di merito aveva anche accertato la non occasionalità e la non provvisorietà dell’installazione delle apparecchiature. Ne è derivata la conferma dell’applicazione del pro-rata e la condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso.
art. 19, comma 5, d.P.R. 633/1972
Quando il contribuente esercita sia attività che danno diritto alla detrazione sia attività esenti, la detrazione IVA va applicata in misura proporzionale secondo il meccanismo del pro-rata.
art. 19-bis d.P.R. 633/1972
non si tiene conto (...) quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili
Le operazioni esenti non concorrono al calcolo del pro-rata solo se, in concreto, non rientrano nell’attività propria del soggetto passivo oppure sono accessorie alle operazioni imponibili; la valutazione richiede un apprezzamento concreto dell’effettiva funzione economica dell’attività.
art. 17 e art. 19 della sesta direttiva 77/388/CEE
La disciplina nazionale sul pro-rata recepisce quella unionale; nella verifica delle operazioni accessorie rilevano il rapporto con le attività imponibili e, eventualmente, l’impiego di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta.
art. 10 d.P.R. 633/1972
Le operazioni esenti richiamate dall’art. 19-bis rilevano ai fini del calcolo della percentuale di detrazione salvo che siano accessorie o estranee all’attività propria.
Massime di principio
- Nel sistema del pro-rata IVA, l’esclusione dal calcolo delle operazioni esenti non dipende dal solo dato formale o dalla mera collocazione materiale dell’attività nei locali dell’impresa, ma richiede una verifica in concreto della sua accessorietà rispetto all’attività principale.
- Per stabilire se un’attività sia accessoria occorre considerare il rapporto economico tra le attività svolte, la continuità e stabilità dell’operazione, l’eventuale impiego di beni e servizi assoggettati a IVA e, in generale, la sua funzione nell’ambito dell’organizzazione d’impresa.
- Il mero dato che un’attività accessoria produca ricavi elevati non basta, da solo, a escluderne l’accessorietà; tuttavia l’entità dei ricavi, specie se rilevante rispetto al volume d’affari complessivo, costituisce un indice significativo da valutare insieme agli altri elementi concreti.
- Quando il contribuente contesta l’applicazione del criterio ordinario del pro-rata, grava su di lui l’onere di dimostrare che un criterio diverso o l’esclusione di una certa attività dal calcolo conduca a un risultato più preciso e aderente alla realtà economica.
- In sede di legittimità, la censura motivazionale deve essere formulata secondo l’attuale art. 360, n. 5, c.p.c.; non è più deducibile il vizio di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione per le sentenze soggette alla riforma del 2012.
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