Regolamento (UE) 2017/969
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi compensativi definitivi contro le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Cina, ritenendo accertata l’esistenza di sovvenzioni compensabili, una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e tale minaccia. La Commissione analizza in modo molto esteso i regimi di sovvenzione cinesi, soprattutto prestiti agevolati, agevolazioni fiscali, fornitura di beni a prezzi inferiori al valore adeguato e sussidi settoriali, con particolare attenzione al ruolo delle banche statali e alla pianificazione industriale cinese. Le misure sono calibrate per società esportatrici specifiche e sono coordinate con il parallelo regolamento antidumping, che viene modificato per evitare duplicazioni e coordinare gli effetti delle due indagini.
Istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 relativo ai dazi antidumping sul medesimo prodotto.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC indicati all’articolo 1. Sono esclusi, tra gli altri, i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio a grani orientati, gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, nonché talune categorie di prodotti non arrotolati oltre specifiche soglie dimensionali. Le misure si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione, con aliquote differenziate per singole società esportatrici e per tutte le altre società; il regolamento modifica anche il precedente regime antidumping del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 e ne abroga l’allegato.
Istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento interviene nel quadro della difesa commerciale dell’Unione contro le importazioni sovvenzionate di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude che le sovvenzioni concesse nell’ordinamento cinese, in particolare nel settore siderurgico, hanno prodotto una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e che, in assenza di misure, tale minaccia si sarebbe concretizzata in un pregiudizio effettivo. Il testo è inoltre strettamente collegato a un parallelo procedimento antidumping sul medesimo prodotto, che viene coordinato e modificato per evitare sovrapposizioni e riflettere le diverse conclusioni delle due inchieste.
Contesto procedurale e oggetto dell’inchiesta
La Commissione apre l’inchiesta antisovvenzioni il 13 maggio 2016 a seguito di una denuncia presentata da Eurofer per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 90 % della produzione dell’Unione. L’inchiesta riguarda il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015, mentre l’analisi delle tendenze ai fini del pregiudizio copre il periodo 2012-2015, con considerazione anche degli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta. La Commissione svolge consultazioni con il governo della RPC, seleziona campioni di produttori dell’Unione e di produttori esportatori cinesi, effettua visite di verifica presso ministeri, banche e imprese e comunica alle parti i fatti essenziali prima dell’adozione delle conclusioni definitive.
Prodotto in esame e prodotto simile
Il prodotto in esame consiste in determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della RPC, classificati in numerosi codici NC elencati nel regolamento. Sono esclusi gli acciai inossidabili e al silicio a grani orientati, gli acciai per utensili e rapidi, nonché taluni prodotti non arrotolati con determinate caratteristiche dimensionali. La Commissione considera simili il prodotto importato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato nell’Unione, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi essenziali.
Valutazione delle sovvenzioni: quadro generale e pianificazione industriale cinese
La Commissione esamina numerosi piani e documenti pubblici cinesi per dimostrare che il sostegno al settore siderurgico è inserito in una strategia di pianificazione centrale e non in mere indicazioni non vincolanti. In particolare richiama il dodicesimo e il tredicesimo piano quinquennale, il piano siderurgico 2011-2015 e quello 2016-2020, la decisione n. 40 del Consiglio di Stato e altri documenti di indirizzo che considerano la siderurgia un settore strategico e incoraggiato. Tali documenti impongono alle autorità finanziarie e amministrative di sostenere l’adeguamento, la ristrutturazione, l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e il contenimento delle capacità arretrate, con effetti vincolanti per amministrazioni e imprese.
Prestiti agevolati e ruolo delle banche statali e private
La parte centrale della motivazione riguarda i prestiti agevolati. La Commissione considera le banche statali cinesi enti pubblici oppure, in subordine, soggetti incaricati o ordinati dal governo di svolgere funzioni pubbliche. Essa valorizza sia la proprietà pubblica e la nomina governativa degli organi di governo bancari, sia l’esistenza di un quadro normativo che orienta il credito agli obiettivi industriali dello Stato. Tra i documenti rilevanti figurano l’articolo 34 del codice bancario, la decisione n. 40, i piani quinquennali e gli orientamenti della CBRC e di altre autorità sulla riduzione dell’eccesso di capacità e sul credito “verde”.
In assenza di cooperazione completa da parte di molte banche e del governo cinese, la Commissione ricorre in parte ai migliori dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. Conclude che tutti i 35 istituti finanziari che hanno concesso prestiti ai produttori esportatori collaboranti sono enti pubblici; in ogni caso, i privati risultano agire su incarico o per ordine dello Stato. I prestiti sono ritenuti specifici perché diretti in modo selettivo all’industria siderurgica e ad imprese conformi alle politiche pubbliche cinesi. Il vantaggio è calcolato confrontando i tassi effettivamente pagati con un tasso di mercato ricostruito tramite un benchmark che tiene conto dei rating BB, delle distorsioni del mercato cinese e, per alcuni prestiti a breve termine rinnovati in modo continuativo, di un parametro alternativo basato su un prestito osservato a tasso molto elevato. Le aliquote di sovvenzione sui prestiti agevolati risultano molto elevate per alcuni gruppi, in particolare Benxi Group 26,70 %, Shougang Group 27,91 %, Hesteel Group 4,68 % e Jiangsu Shagang Group 1,99 %.
Garanzia de facto e sostegno ai “campioni” nazionali
La Commissione esamina anche l’asserita garanzia implicita di continuità a favore di grandi gruppi siderurgici in difficoltà. Pur senza riconoscere un regime generale scritto di salvataggio, ritiene che esista una politica pubblica di sostegno ai “campioni” nazionali, più spesso statali, mentre le imprese più piccole e arretrate vengono lasciate uscire dal mercato o ristrutturate. Tale impostazione, secondo la Commissione, rafforza l’accesso agevolato al credito per i grandi gruppi siderurgici e contribuisce alla distorsione del mercato.
Fornitura di beni e diritti d’uso di terreni a condizioni di favore
La Commissione analizza anche la fornitura di minerale di ferro, coke, carbone da coke ed energia elettrica, ma conclude che, nel caso concreto, non vi è prova sufficiente di sovvenzioni compensabili per queste forniture, poiché i prezzi appaiono sostanzialmente di mercato o comunque non si dimostra un vantaggio specifico durante il periodo dell’inchiesta.
Diverso è il discorso per i diritti d’uso dei terreni. La Commissione ritiene che il sistema cinese non sia trasparente e che i prezzi siano fissati arbitrariamente dalle autorità tenendo conto della politica industriale. L’accesso ai terreni industriali è limitato ai settori incoraggiati; la siderurgia è tra questi. I produttori esportatori hanno ottenuto terreni gratuitamente, a prezzi negoziati o con rimborsi locali. La sovvenzione è considerata specifica e compensabile; il vantaggio è calcolato usando come benchmark esterno i prezzi dei terreni nel Taipei cinese (Taiwan), rettificati per inflazione e PIL. Le aliquote risultanti sono: Benxi Group 1,46 %, Hesteel Group 2,71 %, Jiangsu Shagang Group 1,20 %, Shougang Group 7,63 %.
Regimi fiscali e altri sussidi
La Commissione esamina vari regimi fiscali. Alcuni non producono vantaggi nel PI o risultano abrogati, come il regime “due zero/tre metà” per le imprese a partecipazione estera. Altri sono considerati sovvenzioni specifiche e compensabili, tra cui: il regime di esenzione EIT per i prodotti derivanti dall’utilizzo sinergico delle risorse, il credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo, l’esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni, l’esenzione IVA e dazi su apparecchiature importate e l’esenzione fiscale per il trasferimento dello Shougang Group legato a una decisione politica.
In particolare, il credito EIT per l’utilizzo sinergico delle risorse è riconosciuto solo per determinate risorse e prodotti definiti dal repertorio statale e, secondo la Commissione, è quindi specifico. Per l’Hesteel Group il beneficio è dello 0,06 %. Il credito EIT per R&S è parimenti specifico, perché limitato a settori prioritari ad alto contenuto tecnologico; l’Hesteel Group beneficia di uno 0,28 %. L’esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni riguarda Hesteel e Shougang, con uno 0,66 % per Shougang. L’esenzione IVA e dazi per apparecchiature importate è riconosciuta come sovvenzione specifica; per Shougang il vantaggio è 0,11 %. L’esenzione fiscale connessa al trasferimento di Shougang è trattata come sovvenzione specifica con vantaggio dello 0,90 %.
La Commissione esamina inoltre regimi di sussidi per risparmio energetico, aggiornamento tecnologico e sussidi ad hoc concessi da autorità locali o regionali. Li ritiene sovvenzioni specifiche, perché rivolte a settori prioritari, imprese determinate o progetti situati in zone specifiche. Le aliquote complessive risultanti sono, tra le altre, per i sussidi energetici: Benxi 0,26 %, Hesteel 0,05 %, Jiangsu Shagang 0,38 %, Shougang 0,38 %; per i sussidi tecnologici: Benxi 0,09 %, Hesteel 0,01 %, Jiangsu Shagang 0,94 %, Shougang 0,94 %; per gli sussidi ad hoc: Benxi 0,001 %, Hesteel 0,02 %, Jiangsu Shagang 0,13 %, Shougang 0,13 %. Il totale delle sovvenzioni compensabili è quindi fissato a 28,5 % per Benxi Group, 7,8 % per Hesteel Group, 4,6 % per Jiangsu Shagang Group, 38,6 % per Shougang Group, 16,9 % per le altre società collaboranti e 38,6 % per tutte le altre società.
Pregiudizio, minaccia di pregiudizio e nesso causale
La Commissione distingue tra la constatazione che l’industria dell’Unione non ha ancora subito un pregiudizio notevole nel periodo esaminato e la conclusione, diversa, che essa si trovava comunque in una posizione di vulnerabilità e sotto una minaccia di pregiudizio imminente. Nel mercato libero dell’Unione, la quota di mercato dell’industria dell’Unione scende, i prezzi di vendita calano e la redditività peggiora nettamente nel secondo semestre 2015, arrivando al -10 % nel quarto trimestre. Le importazioni cinesi crescono da 246 720 tonnellate nel 2012 a 1 519 304 tonnellate nel PI, con quota di mercato dal 0,79 % al 4,32 %, e con prezzi medi in calo da 600 a 404 EUR/tonnellata. La sottoquotazione è quantificata tra il 2,7 % e il 5,6 %.
La minaccia di pregiudizio è fondata su più elementi convergenti: natura strutturale delle sovvenzioni, forte aumento delle importazioni cinesi, ampio eccesso di capacità in Cina, mercati terzi incapaci di assorbire tale capacità, prezzi cinesi in forte discesa e redditività dell’industria dell’Unione in deterioramento. La Commissione conclude che, senza misure, la minaccia sarebbe divenuta pregiudizio effettivo. Gli altri fattori indicati dalla RPC o emersi nel fascicolo - crisi economica, prezzi delle materie prime, importazioni da paesi terzi, risultati export dell’industria UE, costi energetici - sono esaminati ma ritenuti non idonei a interrompere il nesso causale.
Interesse dell’Unione
Nel bilanciamento degli interessi, la Commissione considera rilevante la tutela dell’industria dell’Unione, che impiega circa 18 000 addetti diretti in vari Stati membri. Ritiene che le misure ristabiliranno condizioni di concorrenza eque e consentiranno alla produzione europea di recuperare redditività e capacità di investimento. Gli importatori indipendenti non forniscono elementi concreti di danno, e la loro posizione è attenuata dalla presenza di numerose fonti di approvvigionamento alternative. Per gli utilizzatori, in particolare Marcegaglia, la Commissione riconosce un impatto ma lo giudica non sproporzionato, anche considerando che il prodotto rappresenta solo una parte del costo di produzione e che il mercato resterà rifornito da fonti UE e extra-UE. Conclude quindi che l’adozione delle misure è nell’interesse dell’Unione.
Coordinamento con il dazio antidumping e regola del dazio inferiore
Il regolamento è adottato in parallelo con la misura antidumping definitiva già esistente sul medesimo prodotto originario della RPC. Per evitare duplicazioni, la Commissione coordina i due regimi: il dazio compensativo definitivo è fissato al livello del vantaggio/sovvenzione, ma tenendo conto della regola del dazio inferiore e del livello di eliminazione del pregiudizio calcolato prospetticamente. Poiché l’inchiesta riguarda una minaccia di pregiudizio, la Commissione utilizza per il margine di pregiudizio un profitto di riferimento del 7 % e, per il calcolo, concentra l’analisi sul secondo semestre 2015, quando la minaccia si è concretizzata in modo visibile. Il margine di pregiudizio calcolato per Shougang è 31,5 %; per Benxi 28,1 %; per Hesteel 18,1 %; per Jiangsu Shagang 35,9 %; per le altre società collaboranti 27,9 %.
Effetti sulle singole società e aliquote finali
Dopo il confronto tra margini di sovvenzione, margini di dumping e margini di eliminazione del pregiudizio, la Commissione fissa i dazi applicabili. Per Benxi Group il dazio compensativo è 28,1 % e il dazio antidumping 0 %; per Hesteel Group il dazio compensativo è 7,8 % e il dazio antidumping 10,3 %; per Jiangsu Shagang Group il dazio compensativo è 4,6 % e il dazio antidumping 31,3 %; per Shougang Group il dazio compensativo è 31,5 % e il dazio antidumping 0 %; per le altre società collaboranti il dazio compensativo è 17,1 % e il dazio antidumping 10,8 %; per tutte le altre società il dazio compensativo è 35,9 % e il dazio antidumping 0 %. Il regolamento precisa inoltre che le aliquote individuali si applicano solo ai prodotti fabbricati dalle società indicate e correttamente documentati secondo le prescrizioni doganali.
Entrata in vigore e adempimenti pratici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici ciò implica la necessità di verificare con attenzione l’origine, il produttore e la corretta classificazione doganale del prodotto, nonché la presenza della documentazione richiesta per beneficiare di un’eventuale aliquota individuale. Il coordinamento con il regolamento antidumping 2017/649 rende particolarmente importante, in pratica, distinguere tra le due categorie di dazio e applicare correttamente i codici TARIC e le fatture certificate previste dal dispositivo.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio compensativo definitivo
L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Sono previste aliquote individuali per specifiche società/gruppi e un’aliquota residuale per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta. Le aliquote indicate sono, tra le principali: Bengang Steel Plates Co., Ltd 28,1 %; Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd 7,8 %; Hesteel branch 7,8 %; Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd 4,6 %; Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd 4,6 %; Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd e Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch 31,5 %; altre società che hanno collaborato 17,1 %; tutte le altre società 35,9 %.
Coordinamento con il regolamento antidumping 2017/649
L’articolo 2 modifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649, sostituendo le aliquote antidumping definitive applicabili alle società cinesi elencate. Viene inoltre sostituito l’articolo 1, paragrafo 5, per consentire l’inclusione di nuovi produttori esportatori che dimostrino di soddisfare i requisiti previsti, con un dazio individuale non superiore all’aliquota applicabile alle società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping ma non a quella antisovvenzioni, ossia 0 %.
Abrogazione dell’allegato del regolamento antidumping
L’articolo 3 abroga l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649, in conseguenza del coordinamento tra le misure antidumping e quelle compensative e dell’aggiornamento delle aliquote per società specifiche.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 giu 2017Regolamento (UE) 2017/964
- Regolamento · 8 giu 2017Regolamento (UE) 2017/965
- Regolamento · 8 giu 2017Regolamento (UE) 2017/967
- Regolamento · 8 giu 2017Regolamento (UE) 2017/968
- Regolamento · 8 giu 2017Regolamento (UE) 2017/970
- Regolamento · 8 giu 2017Regolamento (UE) 2017/989
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →