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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/964

Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

Normativa europea32017R0964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran, recependo nel diritto dell’Unione le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2017/974. In particolare sostituisce l’obbligo di approvazione preventiva della commissione congiunta con un obbligo di mera informazione per taluni approvvigionamenti e rafforza gli adempimenti informativi sull’uso finale e sulla destinazione finale dei beni autorizzati. Viene inoltre inserito un nuovo allegato II bis con il modello di dichiarazione di uso finale da utilizzare nelle procedure autorizzative.

Modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran, aggiornando le regole su notifiche alla commissione congiunta e sulle dichiarazioni di uso finale per talune autorizzazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, esportatori, importatori, fornitori, venditori, trasportatori e agli altri soggetti coinvolti in operazioni con l’Iran disciplinate dal regolamento (UE) n. 267/2012, nonché alle autorità competenti degli Stati membri che rilasciano autorizzazioni. Riguarda in particolare l’approvvigionamento dall’Iran, l’acquisto/importazione/trasporto di taluni beni e tecnologie, e le operazioni di fornitura, vendita o trasferimento all’Iran di beni soggetti a controllo, inclusi i casi connessi al PACG; si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non introduce un regime autonomo, ma modifica obblighi già esistenti nel quadro delle misure restrittive UE verso l’Iran.

Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio: modifica delle misure restrittive UE nei confronti dell’Iran

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 per adeguarlo alla decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, adottata l’8 giugno 2017. L’intervento riguarda in particolare gli obblighi informativi verso la commissione congiunta e la documentazione sull’uso finale richiesta per talune autorizzazioni relative a beni e tecnologie connessi al regime restrittivo verso l’Iran.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) n. 267/2012 costituisce il quadro di attuazione, a livello UE, delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/413/PESC. I considerando richiamano la necessità di adeguare il regolamento alle modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2017/974, soprattutto per quanto riguarda:

  • la sostituzione dell’approvazione preventiva della commissione congiunta con una mera informazione su taluni approvvigionamenti dall’Iran;
  • il rafforzamento degli obblighi degli Stati membri di acquisire informazioni sull’uso finale e sulla destinazione finale dei beni oggetto di autorizzazione;
  • l’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

Ambito delle modifiche

Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 267/2012. Le modifiche incidono su:

  • autorizzazioni relative a beni e tecnologie interessati dal regime Iran;
  • operazioni di acquisto, importazione o trasporto dall’Iran;
  • autorizzazioni per esportazioni o forniture soggette a condizioni specifiche;
  • operazioni collegate al PACG, che devono svolgersi nel suo rigoroso rispetto.

Obbligo di informazione alla commissione congiunta

Con la nuova formulazione dell’articolo 2 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato deve informare la commissione congiunta:

  • delle autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e);
  • di tutte le autorizzazioni relative all’acquisto, all’importazione o al trasporto dall’Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, sia originari dell’Iran sia non originari dell’Iran.

Il passaggio dall’"approvazione" all’"informazione" rappresenta un alleggerimento procedurale, pur mantenendo un controllo informativo centralizzato.

Dichiarazione di uso finale e condizioni autorizzative

Le modifiche agli articoli 3 bis, 3 quater e 3 quinquies introducono un requisito comune: salvo il caso delle esportazioni temporanee, il richiedente deve presentare una dichiarazione di uso finale di cui all’allegato II bis oppure un documento equivalente con informazioni su:

  • uso finale;
  • destinazione finale, in linea di principio, di ciascun articolo fornito.

Se l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione in assenza di informazioni sulla destinazione d’uso finale, può chiederle successivamente; il richiedente deve fornirle entro tempi ragionevoli. Questo meccanismo vale per le autorizzazioni considerate dagli articoli 3 bis, 3 quater e 3 quinquies.

Condizioni specifiche per le operazioni connesse al PACG

Per le autorizzazioni disciplinate dall’articolo 3 quinquies, il regolamento precisa due condizioni cumulative:

  • tutte le attività devono essere intraprese nel rigoroso rispetto del PACG;
  • salvo esportazioni temporanee, il richiedente deve produrre la dichiarazione di uso finale o un documento equivalente con le informazioni richieste.

Anche in questo caso, qualora manchino informazioni sulla destinazione d’uso finale, l’autorità competente può richiederle successivamente, con obbligo del richiedente di trasmetterle in tempi ragionevoli.

Nuovo allegato II bis: contenuto del modello di dichiarazione

Il regolamento inserisce un nuovo allegato II bis, destinato a fungere da modello standard di dichiarazione di uso finale. Il modulo richiede indicazioni su:

  • esportatore;
  • destinatario;
  • eventuale utente finale diverso dal destinatario;
  • paese di destinazione finale;
  • descrizione dettagliata degli articoli;
  • quantità o peso;
  • uso finale;
  • destinazione finale degli articoli.

La dichiarazione prevede due diverse ipotesi:

  • se il destinatario agisce come utente finale, gli articoli devono essere usati solo per gli scopi indicati, nel paese e nel luogo specificati, e non devono essere impiegati in attività di esplosione nucleare, in attività del ciclo del combustibile nucleare non soggette a salvaguardie, in relazione ad armi chimiche, biologiche o nucleari o a missili vettori, né ritrasferiti all’interno dell’Iran senza previa informazione allo Stato esportatore;
  • se il destinatario agisce come operatore commerciale, venditore all’ingrosso o rivenditore, gli articoli devono comunque essere destinati a usi finali civili e non impiegati per gli scopi vietati sopra indicati; inoltre, l’eventuale trasferimento a terzi è subordinato all’accettazione vincolante degli impegni contenuti nella dichiarazione e alla loro affidabilità rispetto a tali impegni.

Il modulo richiede firma originale, data, luogo, timbro o marchio ufficiale dell’impresa e, se pertinente, il timbro della Camera di commercio o di altra autorità di autenticazione.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’obbligo di notifica alla commissione congiunta

L’articolo 2 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituito prevedendo che lo Stato membro interessato informi la commissione congiunta delle autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 1, lettera e), nonché di tutte le autorizzazioni relative all’acquisto, all’importazione o al trasporto dall’Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, originari o meno dell’Iran.

Dichiarazione di uso finale per alcune autorizzazioni

Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente deve verificare che, salvo per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all’allegato II bis, oppure un documento equivalente contenente informazioni sull’uso finale e, in linea di principio, sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito. Se mancano informazioni sulla destinazione d’uso finale, l’autorità può richiederle successivamente e il richiedente deve fornirle entro tempi ragionevoli.

Estensione del requisito informativo ad altre autorizzazioni settoriali

L’articolo 3 quater, paragrafo 2, viene modificato in termini sostanzialmente identici all’articolo 3 bis: per le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, salvo esportazioni temporanee, è richiesta la dichiarazione di uso finale o documento equivalente con informazioni sull’uso finale e sulla destinazione finale; in mancanza, l’autorità può chiedere i dati successivamente, da fornire entro tempi ragionevoli.

Autorizzazioni connesse al PACG e condizioni rafforzate

L’articolo 3 quinquies, paragrafo 2, è sostituito prevedendo che l’autorità competente, nel concedere l’autorizzazione, debba garantire sia che tutte le attività siano svolte nel rigoroso rispetto del PACG, sia che, salvo esportazioni temporanee, il richiedente presenti la dichiarazione di uso finale dell’allegato II bis o un documento equivalente con informazioni sull’uso finale e sulla destinazione finale. È inoltre introdotta una disposizione che consente di chiedere successivamente le informazioni mancanti sulla destinazione d’uso finale, da fornire entro tempi ragionevoli.

Nuovo allegato II bis: modello di dichiarazione di uso finale

Il testo del regolamento inserisce un nuovo allegato II bis contenente il modello di dichiarazione di uso finale richiamato dagli articoli 3 bis, 3 quater e 3 quinquies. Il modello richiede dati su esportatore, destinatario, utente finale, paese di destinazione finale, descrizione dettagliata degli articoli, quantità/peso, uso finale e destinazione finale. Prevede inoltre impegni del destinatario circa l’uso civile, il divieto di impiego per attività nucleari non soggette a salvaguardie, per armi chimiche/biologiche/nucleari o missili vettori, nonché obblighi specifici di non ritrasferimento e, per gli operatori commerciali/intermediari, di trasferimento a terzi solo a determinate condizioni.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalicommercio esterocontrollo delle esportazioninon proliferazione nucleare

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