Regolamento (UE) 2017/968
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme UE sull’origine preferenziale per due categorie di prodotti ittici trasformati, al fine di consentirne l’esportazione nell’ambito del sistema SPG. La deroga sostituisce, per un periodo limitato e entro quantitativi annuali predeterminati, la regola ordinaria che impedirebbe di considerare originari prodotti ottenuti a partire da pesce non originario. Il beneficio è condizionato a controlli quantitativi, alla corretta certificazione dell’origine e alla comunicazione periodica dei quantitativi esportati.
Deroga temporanea per Capo Verde alle norme sull'origine preferenziale, limitata a preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di tombarello esportate nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, oppure fino al giorno immediatamente precedente l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale se tale data cade prima. Riguarda esclusivamente le preparazioni o conserve di filetti di sgombro (NC 1604 15 11 e ex 1604 19 97) e di filetti di tombarello (ex 1604 19 97) prodotte a Capo Verde da pesce non originario, entro i quantitativi annui massimi fissati nell’allegato. Restano applicabili le condizioni dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e le regole di gestione dei contingenti tariffari del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La deroga è subordinata a controlli quantitativi da parte delle autorità doganali capoverdiane e alla trasmissione trimestrale di specifiche informazioni alla Commissione.
Deroga temporanea per Capo Verde sulle norme di origine preferenziale per prodotti ittici trasformati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/968 concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale previste dal codice doganale dell’Unione e dal regolamento delegato (UE) 2015/2446. La misura risponde alla situazione particolare dell’industria capoverdiana di trasformazione ittica e si inserisce nel quadro del sistema SPG, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione e l’Africa occidentale.
Contesto e finalità della deroga
Dai considerando emerge che una precedente deroga, già concessa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011, era scaduta il 31 dicembre 2016 dopo due proroghe. Capo Verde aveva chiesto un’ulteriore proroga per due anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, allo scopo di mantenere la possibilità di esportare verso l’Unione nell’ambito dello SPG in attesa dell’APE con l’Africa occidentale. La Commissione sottolinea che la deroga ha contribuito dal 2008 a migliorare il settore della trasformazione ittica capoverdiana e a sostenere, in parte, la flotta locale di piccoli pescherecci.
Ambito materiale della deroga
La deroga riguarda esclusivamente due tipologie di prodotti:
- preparazioni o conserve di filetti di sgombro, codice NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97;
- preparazioni o conserve di filetti di tombarello, ex 1604 19 97.
I prodotti devono essere fabbricati a Capo Verde da pesce non originario. In via ordinaria, tali prodotti non soddisferebbero le regole di origine preferenziale; il regolamento consente invece, entro i limiti previsti, di considerarli originari di Capo Verde ai fini dell’accesso preferenziale al mercato unionale.
Limiti temporali e quantitativi
La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e:
- il 31 dicembre 2018; oppure
- se l’APE tra l’Unione e l’Africa occidentale entra in vigore il 31 dicembre 2018 o prima, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell’accordo.
I quantitativi massimi annui sono stabiliti nell’allegato:
- 2 500 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di sgombro;
- 875 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di tombarello.
Condizioni operative e gestione dei quantitativi
L’utilizzo della deroga è subordinato al rispetto dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Inoltre, i quantitativi sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ossia secondo la disciplina dei contingenti tariffari.
Sul piano amministrativo, le autorità doganali di Capo Verde devono adottare misure idonee a effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti interessati. Il certificato di origine, modulo A, deve riportare nella casella n. 4 la dicitura: «Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968».
Obblighi di informazione verso la Commissione
Le autorità competenti di Capo Verde devono trasmettere alla Commissione, con cadenza trimestrale:
- una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A;
- i numeri di serie di tali certificati.
Tali obblighi di comunicazione consentono il monitoraggio dell’uso della deroga e del rispetto dei quantitativi annui autorizzati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2017. La scelta della retroattività è espressamente giustificata dall’esigenza di evitare interruzioni nel regime preferenziale applicabile a Capo Verde e di consentire l’immediato utilizzo della deroga.
Disposizioni principali
Deroga alle regole di origine preferenziale
In deroga agli articoli 41, lettera b), e 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di tombarello prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde ai fini dell’accesso preferenziale all’Unione.
Ambito temporale e quantitativo
La deroga si applica alle esportazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’Unione dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, oppure fino al giorno immediatamente precedente l’entrata in vigore dell’APE Unione-Africa occidentale se tale evento avviene prima. I quantitativi annui massimi sono pari a 2 500 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello.
Gestione dei quantitativi
I quantitativi dell’allegato sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo le regole applicabili alla gestione dei contingenti tariffari.
Condizioni di applicazione e controlli
L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Le autorità doganali di Capo Verde devono adottare misure per controllare quantitativamente le esportazioni dei prodotti oggetto della deroga.
Certificazione e comunicazioni alla Commissione
Nel certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità capoverdiane deve figurare la dicitura «Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968». Le autorità competenti di Capo Verde devono trasmettere trimestralmente alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i certificati e i numeri di serie dei certificati stessi.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
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