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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/989

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

Normativa europea32017R0989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge numerosi errori materiali e chiarisce varie disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, senza introdurre in linea generale nuove discipline estranee al quadro del codice doganale dell’Unione. Contestualmente adegua il testo a evoluzioni normative e operative, soprattutto in materia di origine preferenziale, sistema degli esportatori registrati (REX), transito unionale, garanzie e scambio elettronico dei dati. Sono inoltre aggiornati e sostituiti diversi allegati e formulari, con regole transitorie per l’uso dei vecchi moduli fino al 1o maggio 2019 in alcuni casi.

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia doganale, con aggiornamenti su procedure, prove dell’origine, sistema REX, transito unionale e formati/codici dei dati.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio doganale dell’Unione agli operatori economici, esportatori, rispeditori, autorità doganali degli Stati membri e, per specifiche disposizioni, ai paesi beneficiari SPG, alla Norvegia, alla Svizzera, alla Turchia, a paesi/territori terzi coinvolti in regimi di transito o nelle prove dell’origine. Riguarda le domande, decisioni, dichiarazioni, notifiche e certificazioni doganali disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché gli allegati tecnici e i formulari collegati; include disposizioni transitorie fino all’avvio o al potenziamento di sistemi elettronici (ITV, AEO, AES, CCI e altri).

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento interviene in modo esteso sul testo applicativo del codice doganale dell’Unione, principalmente per correggere errori materiali, allineare rinvii normativi e aggiornare procedure e formulari. Le modifiche riflettono, tra l’altro, l’evoluzione del sistema REX, l’adeguamento alle norme transitorie sui sistemi elettronici e la necessità di assicurare coerenza tra origine preferenziale, transito e garanzie.

Ambito e finalità dell’intervento

Il provvedimento opera come regolamento di esecuzione correttivo e modificativo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplina le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione). I considerando evidenziano la presenza di errori, omissioni e rinvii non corretti, ma anche la necessità di recepire mutamenti del quadro giuridico e delle soluzioni operative, in particolare per l’origine preferenziale, il transito unionale e i sistemi informatici doganali.

Rettifiche di formulazione, rinvii e allegati

L’articolo 1 contiene un’ampia serie di rettifiche puntuali che incidono su articoli e allegati del regolamento 2015/2447. Tra gli interventi più significativi vi sono la correzione del considerando 61, l’aggiornamento di riferimenti al regolamento delegato (UE) 2016/341, la precisazione di termini giuridici e tecnici, nonché la correzione di numerosi allegati relativi ai requisiti comuni in materia di dati e ai formulari doganali.

Sono altresì corretti o integrati diversi rinvii al codice doganale, alla direttiva 2008/118/CE sulle accise e ad altri atti collegati, con particolare attenzione alla coerenza terminologica tra "modo di trasporto", "valore" e "numero di riferimento principale" (MRN). Il regolamento sostituisce inoltre alcune intestazioni e sottotitoli di articoli per renderli conformi alla base giuridica del codice.

Sistema degli esportatori registrati (REX) e origine preferenziale

Una parte centrale delle modifiche riguarda il sistema REX. L’articolo 68 viene riscritto per chiarire che, nei regimi preferenziali pertinenti, i documenti relativi all’origine possono essere compilati solo da esportatori registrati; se il regime non prevede un diverso valore soglia, la soglia è fissata a 6 000 EUR per spedizione. Viene inoltre previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 per gli esportatori non registrati ma già autorizzati nell’Unione, i quali possono continuare temporaneamente a usare la propria autorizzazione su taluni documenti di origine.

L’articolo 87 impone alla Commissione di pubblicare sul proprio sito la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX, aggiornando costantemente tale informazione. L’articolo 86, paragrafo 3, chiarisce che la registrazione vale una sola volta ai fini delle esportazioni nell’ambito degli SPG dell’Unione, della Norvegia e della Svizzera; per la Turchia, la regola si applicherà solo quando il paese inizierà ad applicare il sistema REX, data che la Commissione dovrà pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Prove dell’origine, sostituzioni e controlli a posteriori

L’articolo 62 è sostituito per disciplinare in modo più chiaro la dichiarazione a lungo termine del fornitore. Tale dichiarazione può coprire più spedizioni consecutive e deve indicare tre date: data di rilascio, data di inizio e data di termine. Il periodo coperto non può superare 24 mesi; la data iniziale non può essere anteriore di oltre 12 mesi rispetto al rilascio né posteriore di oltre 6 mesi.

L’articolo 69, paragrafo 2, viene riformulato per disciplinare le prove dell’origine sostitutive. A seconda dei casi, esse possono assumere la forma di dichiarazioni di origine sostitutive, dichiarazioni su fattura sostitutive, attestazioni di origine sostitutive oppure di un certificato EUR.1 rilasciato dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci.

L’articolo 110, paragrafo 3, stabilisce il termine per il controllo a posteriori: normalmente sei mesi dalla richiesta; otto mesi nel caso di richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera per verificare prove dell’origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine modulo A o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario.

Cumulo, comunicazioni e transizione verso il nuovo quadro operativo

L’articolo 73, paragrafo 3, prevede che la Commissione trasmetta ai paesi beneficiari che ne fanno richiesta i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli Stati membri per il rilascio dei certificati EUR.1, in funzione delle regole di cumulo regionale. L’articolo 80, paragrafo 4, impone alle autorità competenti di un paese beneficiario o alle autorità doganali degli Stati membri di comunicare all’esportatore registrato le modifiche dei suoi dati di registrazione.

L’articolo 85 fissa il 31 dicembre 2017 come termine ultimo del periodo transitorio per gli esportatori autorizzati non ancora registrati ai fini di alcune dichiarazioni su fattura per il cumulo bilaterale. Questo si coordina con la cessazione, dal 1o gennaio 2018, del rilascio dei certificati EUR.1 da parte delle autorità doganali e dell’uso di determinate dichiarazioni da parte degli esportatori autorizzati non registrati.

Garanzie doganali e transito unionale/comune

Le modifiche agli articoli 158, 161 e 163 incidono in modo sostanziale sulla disciplina delle garanzie. L’articolo 158 distingue chiaramente la riduzione della garanzia globale ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del codice, riducibile al 50 %, 30 % o 0 %, e quella ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, riducibile al 30 %.

L’articolo 161 prevede che i certificati di garanzia isolata emessi prima della revoca o dell’annullamento dell’impegno non possano più essere utilizzati per vincolare merci al regime di transito unionale. L’articolo 163 porta a 100 000 EUR per carnet TIR l’importo massimo di responsabilità delle associazioni garanti stabilite nel territorio doganale dell’Unione.

Gli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e 72-04 sono aggiornati per includere la Serbia e per precisare validità, proroghe, restituzione e non utilizzabilità dei certificati di garanzia in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’impegno. È previsto, per i certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia, un termine di validità di due anni prorogabile una sola volta per un massimo di due anni.

Transito, uscita delle merci e scambi di informazioni elettroniche

L’articolo 231, paragrafo 11, viene sostituito per chiarire che la sospensione riguarda soltanto i paragrafi 5 e 6 fino all’introduzione dei sistemi elettronici pertinenti, mentre gli obblighi di controllo restano disciplinati dalle norme transitorie. L’articolo 306, paragrafo 2, precisa che l’MRN della dichiarazione di transito deve essere presentato all’ufficio doganale di destinazione.

L’articolo 333, paragrafo 7, viene riscritto per fissare, durante il periodo transitorio fino all’AES, il termine entro cui l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio di esportazione dell’uscita delle merci: il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al transito, escono dal territorio doganale dell’Unione o il regime di transito viene appurato.

È soppresso l’articolo 329, paragrafo 8, rimuovendo una deroga che il regolamento considera non più giustificata o frutto di un errore di rinumerazione.

Aggiornamento dei requisiti di dati e dei formulari

L’allegato B è modificato in modo diffuso per adeguare formati, cardinalità e codici dei dati richiesti nelle dichiarazioni e nelle notifiche. Tra le innovazioni figurano l’aggiornamento del codice relativo al tipo di dichiarazione, del regime 68, di alcuni regimi complementari, della struttura del calcolo delle imposte e della codifica del metodo di pagamento.

L’allegato A è aggiornato per i requisiti comuni in materia di dati relativi alle domande e alle decisioni, incluso il dettaglio sui documenti allegati, sulle quantità delle merci e sui codici per i depositi doganali. L’allegato 12-01 riceve una precisazione sul formato della data di stabilimento, mentre viene introdotto l’allegato 12-03 sulle etichette per i bagagli registrati in un aeroporto dell’Unione.

Vengono inoltre sostituiti o aggiornati i formulari relativi alla domanda REX, alla dichiarazione su fattura, al modulo INF 3, ai certificati TC31 e TC33 e ai certificati/modelli del regime di transito. Per alcune versioni precedenti dei formulari è consentito l’uso fino a esaurimento delle scorte o, comunque, fino al 1o maggio 2019.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifiche puntuali del regolamento 2015/2447

L’articolo 1 corregge numerosi errori di testo, rinvii e formulazioni: considerando 61; articolo 7, par. 4; articolo 12, par. 1; articoli 67, 70, 75, 77, 87, 89, 90, 92, 102, 110, 119, 126, 137, 138, 143, 164, 186, 187, 192, 199, 214, 220, 229, 230, 251, 277, 280, 291, 294, 295, 306, 308, 312, 313, 314, 319, 331, 345, nonché numerosi allegati (A, B, 12-01, 12-03, 21-01, 22-02, 22-06, 22-07, 22-09, 22-13, 23-02, 32-06, 61-03, 62-02, 72-04).

Sistema REX e registrazione degli esportatori

L’articolo 2, punto 4, riscrive l’articolo 68: nei regimi preferenziali pertinenti i documenti d’origine possono essere compilati solo da esportatori registrati, con soglia generale di 6 000 EUR per spedizione se il regime non ne fissa una diversa. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 per gli esportatori non registrati ma autorizzati nell’Unione. L’articolo 87 è sostituito imponendo alla Commissione di pubblicare sul proprio sito la data di inizio dell’applicazione del sistema REX da parte dei paesi beneficiari.

Prove dell’origine sostitutive e dichiarazioni di lungo termine del fornitore

L’articolo 2, punto 3, sostituisce l’articolo 62: una dichiarazione a lungo termine del fornitore può coprire più spedizioni e deve indicare data di rilascio, data di inizio e data di termine; il periodo non può iniziare più di 12 mesi prima né più di 6 mesi dopo la data di rilascio e non può superare 24 mesi complessivi. L’articolo 69, par. 2, viene riscritto per ammettere, a seconda dei casi, dichiarazioni di origine sostitutive, dichiarazioni su fattura sostitutive, attestazioni di origine sostitutive o un certificato EUR.1 rilasciato dall’ufficio doganale competente.

Cumulo, controllo a posteriori e comunicazioni sui dati REX

Sono introdotte o chiarite regole sul cumulo e sui controlli: la Commissione deve trasmettere ai paesi beneficiari richiedenti i facsimile dei timbri usati negli Stati membri (art. 73, par. 3); le autorità devono comunicare all’esportatore registrato le modifiche dei dati di registrazione (art. 80, par. 4). L’articolo 85 è modificato per fissare al 31 dicembre 2017 il periodo transitorio per gli esportatori autorizzati non ancora registrati; l’articolo 86, par. 3, disciplina la registrazione una sola volta per UE/Norvegia/Svizzera e, per la Turchia, solo quando essa inizierà ad applicare il REX, data che la Commissione deve pubblicare nella GUUE. L’articolo 110, par. 3, fissa termini di 6 mesi, o 8 mesi per richieste a Norvegia e Svizzera riguardanti prove dell’origine sostitutive.

Garanzie doganali, transito e certificati

L’articolo 158 è riscritto: la garanzia globale ex art. 95, par. 2, del codice può essere ridotta al 50 %, 30 % o 0 % della parte dell’importo di riferimento; quella ex art. 95, par. 3, al 30 %. L’articolo 161 è integrato prevedendo che i certificati di garanzia isolata emessi prima della revoca/annullamento non siano più utilizzabili. L’articolo 163 innalza a 100 000 EUR per carnet TIR la responsabilità massima delle associazioni garanti nel territorio doganale dell’Unione. L’articolo 72-04 e gli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e 72-04 sono aggiornati per Serbia, validità dei certificati, proroghe e restituzione dei certificati non più validi.

Transito, uscita delle merci e interoperabilità elettronica

L’articolo 231, par. 11, chiarisce che la sospensione riguarda solo specifici scambi di informazioni sui controlli fino all’avvio dei pertinenti sistemi elettronici, mentre restano applicabili gli obblighi di controllo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/341. È soppresso l’articolo 329, par. 8, e l’articolo 333, par. 7, viene riscritto per disciplinare, durante il periodo transitorio e fino all’AES, il termine per la comunicazione dell’uscita delle merci nei casi di transito. L’articolo 306, par. 2, precisa che l’MRN della dichiarazione di transito va presentato all’ufficio doganale di destinazione.

Aggiornamento degli allegati e dei formulari

Sono sostituiti o modificati vari allegati tecnici, tra cui l’allegato 12-03 (etichette bagagli registrati in aeroporto UE), l’allegato 22-06 (domanda REX), l’allegato 22-09 (dichiarazione su fattura), l’allegato 22-14, i moduli TC31 e TC33, nonché i formulari delle garanzie nell’allegato 32-01, 32-02, 32-03 e le disposizioni dell’allegato 72-04. Per alcuni formulari è consentito l’uso delle versioni precedenti fino a esaurimento scorte o comunque non oltre il 1o maggio 2019.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleorigine preferenzialetransito doganalesistemi elettronici doganaligaranzie doganali

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