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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/967

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno

Normativa europea32017R0967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede a Capo Verde una deroga temporanea alle regole di origine preferenziale applicabili nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) per specifiche preparazioni o conserve di tonno. La misura consente di considerare originari di Capo Verde prodotti ottenuti localmente da pesce non originario, entro un contingente annuo e per un periodo limitato. La deroga è giustificata dalle difficoltà strutturali della filiera capoverdiana e si accompagna a obblighi di controllo, tracciabilità e comunicazione verso la Commissione.

Deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale per le preparazioni o conserve di filetti di tonno prodotte a Capo Verde.

Ambito di applicazione

Si applica alle preparazioni o conserve di tonno, codice NC 1604 14, prodotte a Capo Verde da pesce non originario e esportate da Capo Verde per l'immissione in libera pratica nell'Unione. La deroga opera entro un contingente annuo di 5 000 tonnellate di peso netto, dal 10 giugno 2017 al 10 giugno 2018 oppure, se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale entra in vigore prima, fino al giorno immediatamente precedente tale data. Restano condizioni essenziali il rispetto dell'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i controlli quantitativi da parte delle autorità capoverdiane e la gestione del quantitativo secondo le regole sui contingenti tariffari. È escluso l'utilizzo oltre il quantitativo annuo o fuori dal periodo di applicazione.

Deroga temporanea per preparazioni o conserve di filetti di tonno prodotte a Capo Verde

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale applicabili nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG). La misura riguarda specificamente le preparazioni o conserve di tonno e si fonda sull'esigenza di sostenere la capacità esportativa e industriale del Paese, in una fase in cui la disponibilità di tonno originario è limitata e il nuovo accordo di partenariato economico con l'Africa occidentale non è ancora pienamente operativo.

Contesto e ragioni della deroga

Nei considerando la Commissione evidenzia che Capo Verde ha chiesto una deroga temporanea per un quantitativo annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno per un periodo di due anni decorrente dal 1° gennaio 2017. La richiesta era motivata da diversi elementi: scarsa disponibilità di tonno catturato dalla flotta nazionale nelle acque capoverdiane, limitazioni della pesca al di fuori delle acque territoriali, breve durata della campagna di pesca e recente sviluppo delle infrastrutture portuali, che consente di trattare volumi maggiori e favorire la crescita dell'industria tonniera. La Commissione osserva inoltre che, senza deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di esportare verso l'Unione nel quadro dello SPG sarebbe seriamente compromessa e che ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sullo sviluppo della flotta locale e sul futuro rispetto delle norme di origine.

Oggetto della deroga e norme derogate

L'articolo 1 dispone che, in deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le preparazioni o conserve di tonno del codice NC 1604 14 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde ai fini del regolamento. La deroga incide quindi sul requisito dell'"origine sufficiente", consentendo di qualificare come originari prodotti lavorati localmente anche se ottenuti da materia prima non originaria.

Ambito temporale e quantitativo

L'articolo 2 circoscrive l'applicazione della deroga ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 10 giugno 2017 e il 10 giugno 2018, oppure, se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale entra in vigore entro il 10 giugno 2018, fino al giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo. La deroga opera entro il limite del contingente annuo indicato nell'allegato, pari a 5 000 tonnellate di peso netto.

Condizioni applicabili e gestione del contingente

L'utilizzo della deroga è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. I quantitativi autorizzati devono essere gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo la disciplina dei contingenti tariffari. Il regolamento non introduce una liberalizzazione generalizzata, ma un meccanismo contingentato e controllato, con verifica della capienza disponibile e con applicazione delle regole amministrative proprie dei contingenti.

Obblighi delle autorità capoverdiane e documentazione

L'articolo 4 impone condizioni operative precise alle autorità competenti di Capo Verde. In primo luogo, le autorità doganali devono adottare le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga. In secondo luogo, il certificato di origine, modulo A, rilasciato in applicazione del regolamento deve riportare nella casella n. 4 la dicitura: "Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967". Infine, con cadenza trimestrale, le autorità competenti devono trasmettere alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, unitamente ai numeri di serie di tali certificati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua efficacia è concepita per consentire l'applicazione immediata della deroga e fornire un sostegno tempestivo alla filiera capoverdiana del tonno.

Disposizioni principali

Deroga all'obbligo di origine sufficiente

L'articolo 1 deroga agli articoli 41, lettera b), e 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: le preparazioni o conserve di tonno del codice NC 1604 14 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde, ai fini del presente regolamento.

Ambito temporale e quantitativo

L'articolo 2 limita l'applicazione della deroga ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione dal 10 giugno 2017 al 10 giugno 2018, oppure fino al giorno precedente l'entrata in vigore dell'APE UE-Africa occidentale se tale accordo entra in vigore entro il 10 giugno 2018. Il beneficio opera entro il quantitativo annuo di 5 000 tonnellate previsto nell'allegato.

Condizioni di accesso e rispetto delle regole procedurali

L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Gestione del contingente

L'articolo 3 rinvia agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la gestione dei quantitativi, secondo le regole applicabili ai contingenti tariffari.

Controlli, certificazione e comunicazioni

L'articolo 4 impone alle autorità doganali di Capo Verde di adottare le misure necessarie per controlli quantitativi delle esportazioni; il certificato di origine, modulo A, deve riportare nella casella n. 4 la dicitura "Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967"; ogni trimestre le autorità competenti devono trasmettere alla Commissione la dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A e i relativi numeri di serie.

Entrata in vigore

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeorigine preferenzialepolitica commercialecontingenti tariffarisviluppo dei paesi terzi

Testo integrale

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