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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16887/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari con questioni relative alla responsabilità penale e al decorso della prescrizione; il ricorrente ha contestato il calcolo del termine prescrizionale e la relativa decorrenza temporale

La decisione

La Corte, rilevata la non manifesta infondatezza dei motivi e verificato che il termine di prescrizione è comunque decorso, ha ritenuto come termine iniziale per il computo della prescrizione il 1° gennaio 2015 in base alla ricostruzione dei fatti nel capo di imputazione. Ha quindi calcolato la prescrizione per il reato contestato (tentata estorsione) partendo dalla pena edittale massima di dieci anni, ridotta di un terzo per il tentativo a sei anni e otto mesi, poi aumentata di un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p. per eventi interruttivi, risultando così otto anni e quattro mesi, periodo ormai decorso. P.Q.M. la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (decisione resa a Roma il 07/03/2025).

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Usata per individuare il termine iniziale dal quale far decorrere la prescrizione (la Corte ha fissato la decorrenza al 1/1/2015 in base alla contestazione formulata nel capo di imputazione)

  • art. 161 cod. pen.

    Applicata per aumentare di un quarto la durata della prescrizione in relazione agli eventi interruttivi sopravvenuti; la Corte ha operato tale maggiorazione sul termine già ridotto per il tentativo

Massime di principio

  • Il dies a quo della prescrizione va determinato sulla base della ricostruzione fattuale contenuta nel capo di imputazione: occorre fissare con chiarezza la data dalla quale decorre il termine prescrizionale
  • In caso di tentativo la misura massima della pena va ridotta (nella fattispecie la Corte ha ridotto di un terzo la pena edittale massima), con conseguente riduzione del termine prescrizionale
  • Eventuali interruzioni o altri eventi che incidono sulla prescrizione possono comportare l'aumento della durata della prescrizione (es. aumento di un quarto ex art.161 c.p.), vanno quindi sempre valutati e computati
  • Se alla verifica il termine prescrizionale risulta già decorso, la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato, anche se i motivi di ricorso non risultano manifestamente infondati
  • In situazioni analoghe è essenziale calcolare con precisione i termini (giorni/mesi/anni), tenendo conto delle riduzioni per tentativo e degli aumenti per interruzioni, nonché di sospensioni o altre cause che incidono sul computo
  • La prescrizione può essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento: la difesa deve vigilare e proporre i relativi calcoli tempestivamente; il giudice d'appello è tenuto a verificare d'ufficio lo stato di prescrizione ove emergano elementi rilevanti

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