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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1480

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1480 del Consiglio del 14 ottobre 2020 che attua il regolamento (UE) 2018/1542, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Normativa europea32020R1480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1480 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2018/1542. L’inserimento riguarda sei persone e un’entità ritenute responsabili, coinvolte o comunque associate all’uso di un agente nervino del gruppo Novichok nel caso Navalny. L’atto produce effetti immediati dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 inserendo sei persone fisiche e un’entità nell’elenco delle misure restrittive per la proliferazione e l’uso di armi chimiche.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, nell’ambito delle misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. Nel caso concreto, l’atto aggiunge nominativi e un’entità collegati al contesto dell’avvelenamento di Alexei Navalny mediante agente nervino del gruppo Novichok.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1480: aggiornamento delle misure restrittive per armi chimiche

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla proliferazione e all’uso delle armi chimiche, modificando il regolamento (UE) 2018/1542. La finalità è aggiornare l’allegato I con nuove designazioni, in un contesto segnato dall’avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino del gruppo Novichok e dalla conseguente condanna politica espressa dal Consiglio europeo.

Contesto e presupposti dell’intervento

I considerando ricostruiscono i fatti essenziali: il ricovero di Alexei Navalny a Omsk il 20 agosto 2020, il trasferimento a Berlino il 22 agosto 2020 e le analisi svolte in Germania, poi confermate da laboratori in Francia e Svezia, che hanno rilevato prove dell’avvelenamento tramite un agente nervino tossico del gruppo Novichok. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni dell’1 e 2 ottobre 2020, ha condannato il tentato omicidio e ha sottolineato che l’uso di armi chimiche costituisce una grave violazione del diritto internazionale, invitando le autorità della Federazione russa a cooperare pienamente con l’OPAC per un’indagine internazionale imparziale e per assicurare i responsabili alla giustizia.

Ambito di applicazione della modifica

L’atto non istituisce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi già soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2018/1542. La modifica riguarda l’allegato I di quel regolamento e si applica, come tutti i regolamenti dell’Unione, in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Soggetti inseriti nell’allegato I

L’allegato aggiunge sei persone fisiche e un’entità. Le persone fisiche designati sono:

  • Andrei Veniaminovich Yarin;
  • Sergei Vladilenovich Kiriyenko;
  • Sergei Ivanovich Menyailo;
  • Aleksandr Vasilievich Bortnikov;
  • Pavel Anatolievich Popov;
  • Aleksei Yurievich Krivoruchko.

Tra le persone giuridiche/entità viene inserito lo State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT).

Ragioni delle designazioni

Per ciascuna persona fisica, il regolamento indica incarichi apicali nell’apparato presidenziale, di sicurezza o della difesa della Federazione russa e collega tali ruoli a un sostegno, una facilitazione o una responsabilità nell’avvelenamento di Alexei Navalny con Novichok. In particolare, il testo attribuisce ai designati un ruolo nel consenso, nella supervisione, nel sostegno operativo o nella mancata prevenzione di un’azione qualificata come uso di armi chimiche.

Per GosNIIOKhT, la motivazione evidenzia che l’istituto è incaricato della distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall’Unione sovietica, ma che nel suo ruolo originario, prima del 1994, era coinvolto nello sviluppo e nella produzione di armi chimiche, incluso l’agente nervino noto come Novichok. Il testo richiama inoltre la sua partecipazione al programma governativo di distruzione delle scorte chimiche.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 1 opera la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542; l’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulle liste sanzionatorie dell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento consiste nell’inserimento nell’elenco di sei persone fisiche e di un’entità soggette a misure restrittive.

Motivazione delle designazioni

I considerando richiamano il tentato omicidio di Alexei Navalny, l’avvelenamento con un agente nervino tossico del gruppo Novichok e la conclusione che l’uso di armi chimiche costituisce una grave violazione del diritto internazionale. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni dell’1 e 2 ottobre 2020, ha condannato l’evento e invitato la Federazione russa a cooperare con l’OPAC.

Soggetti inseriti nell’elenco

Nell’allegato sono aggiunti, tra le persone fisiche, Andrei Veniaminovich Yarin, Sergei Vladilenovich Kiriyenko, Sergei Ivanovich Menyailo, Aleksandr Vasilievich Bortnikov, Pavel Anatolievich Popov e Aleksei Yurievich Krivoruchko; tra le persone giuridiche/entità, lo State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT).

Criteri sostanziali delle designazioni

Le motivazioni attribuiscono ai soggetti designati un ruolo di responsabilità, sostegno o coinvolgimento nell’avvelenamento di Alexei Navalny con Novichok, qualificato come uso di armi chimiche ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche. Per GosNIIOKhT si richiama anche il precedente coinvolgimento nello sviluppo e nella produzione di armi chimiche e il ruolo nella distruzione delle scorte ereditate dall’Unione sovietica.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivenon proliferazionearmi chimiche

Testo integrale

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