Regolamento (UE) 2020/1481
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio del 14 ottobre 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE relativo alla Libia. In particolare, modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 inserendo una nuova persona nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. La designazione è motivata dal sostegno fornito alle attività del Wagner Group in Libia, considerate lesive della pace, della stabilità e della sicurezza del paese, anche in relazione a violazioni dell’embargo ONU sulle armi.
Modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 aggiungendo una persona all’elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone e gli operatori soggetti al regime restrittivo dell’Unione adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/44 relativo alla Libia, in particolare per quanto riguarda l’allegato III contenente l’elenco delle persone ed entità designate. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco e non introduce un nuovo regime autonomo; l’esclusione implicita è quella delle materie non toccate dalla modifica, che restano disciplinate dal regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive relative alla Libia
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla situazione in Libia, disciplinato dal regolamento (UE) 2016/44. Il Consiglio, richiamando la persistente preoccupazione per gli atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del paese e per le violazioni dell’embargo ONU sulle armi, ritiene opportuno integrare l’elenco dei soggetti designati.
Contesto e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione libica. Nei considerando si ricorda:
- l’adozione del regolamento (UE) 2016/44 il 18 gennaio 2016;
- la dichiarazione dell’alto rappresentante del 12 maggio 2020, che ribadiva la determinazione dell’Unione a garantire il pieno rispetto dell’embargo ONU sulle armi in Libia e l’effettiva attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso le frontiere terrestri e aeree;
- l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1309 del 21 settembre 2020, con cui erano già state designate tre entità coinvolte nella violazione dell’embargo.
Ambito della modifica normativa
Il regolamento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica esclusivamente l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L’effetto pratico è l’inserimento di una nuova persona nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. La misura si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente efficace dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Persona aggiunta all’elenco
Nell’allegato III, sezione "A. Persone", viene inserita la voce n. 22 relativa a:
- Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович Пригожин)
- data di nascita: 1° giugno 1961
- luogo di nascita: Leningrado (San Pietroburgo)
- cittadinanza: russa
- sesso: maschile
Le informazioni identificative sono rilevanti ai fini dell’esatta individuazione del destinatario delle misure restrittive.
Motivi dell’inclusione
Secondo la motivazione riportata nell’allegato, Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con la società militare privata Wagner Group. Tale legame è ritenuto sufficiente a qualificare il suo sostegno alle attività del gruppo in Libia, attività che minacciano pace, stabilità e sicurezza del paese.
Il testo precisa inoltre che il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell’embargo sulle armi in Libia istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e recepito nell’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. Tra le condotte richiamate figurano:
- la consegna di armi;
- lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell’esercito nazionale libico;
- la partecipazione a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall’ONU;
- il contributo al deterioramento della stabilità libica e al pregiudizio del processo di pace.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione. È inoltre ribadito il carattere vincolante del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Rilevanza operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante come aggiornamento puntuale delle liste di soggetti designati nel quadro delle sanzioni UE sulla Libia. L’effetto operativo è l’innesco degli obblighi di congelamento e delle altre restrizioni previste dal regolamento base nei confronti del soggetto aggiunto, con conseguenze immediate per intermediari finanziari, operatori commerciali e soggetti tenuti a verifiche di compliance sanzionatoria.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle persone designate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nella sezione "A. Persone" viene aggiunta la voce n. 22 relativa a Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, con indicazione di data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso.
Motivazione della designazione
L’allegato precisa che Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo con stretti rapporti, anche finanziari, con il Wagner Group e che, attraverso tale relazione, partecipa e sostiene attività del gruppo in Libia che minacciano pace, stabilità e sicurezza del paese. Viene richiamato il coinvolgimento del Wagner Group in plurime e ripetute violazioni dell’embargo sulle armi in Libia, incluse consegne di armi e dispiegamento di mercenari a sostegno dell’esercito nazionale libico.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo richiamato
Il provvedimento si fonda sull’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 e tiene conto della dichiarazione dell’alto rappresentante del 12 maggio 2020 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1309, che aveva già designato tre entità coinvolte nella violazione dell’embargo ONU sulle armi in Libia.
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