Regolamento (UE) 2020/1478
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione del 14 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di Trichine (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico e procedurale per il controllo delle Trichine nelle carni, intervenendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. Introduce una nuova possibilità di sezionamento delle carcasse in determinate condizioni, allinea il metodo di riferimento alla norma ISO 18743:2015, e rivede le regole sulle deroghe per i paesi terzi e sulla documentazione certificativa. Alcune disposizioni relative ai paesi terzi e all’allegato dei certificati si applicano dal 21 aprile 2021, in coerenza con l’abrogazione di precedenti atti richiamati.
Modifica le norme UE sui controlli ufficiali per la ricerca delle Trichine nelle carni, aggiornando campionamento, sezionamento delle carcasse, importazioni e metodo di riferimento di laboratorio.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, in particolare alle carcasse e alle parti di carcasse di suini domestici destinate al consumo umano, nonché alle partite di suini vivi e delle loro carni in ingresso nell’Unione e agli scambi intra-UE disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 come modificato. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, i mattatoi, i laboratori di sezionamento e i laboratori che eseguono gli esami per Trichine; per le importazioni, riguarda anche i paesi terzi che possono beneficiare di deroghe specifiche. Si applica in tutta l’Unione; alcune modifiche si applicano solo dal 21 aprile 2021.
Modifica del regolamento sui controlli delle Trichine nelle carni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, che disciplina i controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e mira ad aggiornare talune regole operative, allineare il metodo di laboratorio a una norma ISO internazionale e semplificare la disciplina applicabile alle importazioni da paesi terzi.
Ambito e finalità della modifica
Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili, in particolare nei suini, e rappresentano un rischio per la salute umana. Il regolamento 2015/1375 stabiliva già norme specifiche per l’esame dei campioni di carne dei suini da macello; il nuovo atto interviene per introdurre una maggiore flessibilità nel sezionamento delle carcasse in taluni casi, senza compromettere la sicurezza alimentare, e per aggiornare il quadro certificativo e di importazione in coerenza con la normativa più recente sui controlli ufficiali e sull’ingresso nell’Unione di animali e merci.
Sezionamento delle carcasse e condizioni operative
La modifica all’articolo 3 introduce una deroga all’articolo 2, paragrafo 3, previa approvazione dell’autorità competente. In base alla nuova disciplina:
- le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, purché la procedura sia approvata dall’autorità competente;
- la carcassa o le parti di carcassa devono essere destinate a un unico laboratorio di sezionamento;
- il laboratorio deve trovarsi nel territorio dello Stato membro;
- se il risultato è positivo, tutte le parti devono essere dichiarate inadatte al consumo umano.
È inoltre prevista, per i prodotti specifici derivati da suini domestici, la possibilità di sezionare le carcasse in più parti in un laboratorio situato negli stessi locali del mattatoio o annesso ad esso, quando il sezionamento a caldo sia necessario per produrre tali prodotti. Anche in questo caso la procedura deve essere approvata e, in caso di positività, tutte le parti sono escluse dal consumo umano.
Regola sul rilascio delle carcasse e bollatura sanitaria
L’articolo 4 è modificato per ribadire il principio secondo cui le carcasse o le parti di carcassa non possono lasciare i locali prima di un esito negativo dell’esame per le Trichine, salvo i casi coperti dalla nuova deroga dell’articolo 3, paragrafo 5. Tuttavia, se nel mattatoio è adottata una procedura approvata dall’autorità competente che garantisca che nessuna parte lasci i locali prima dell’esito negativo, oppure se si applica la deroga per il sezionamento in più parti, il bollo sanitario può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame.
Importazioni da paesi terzi e deroghe
Il regolamento interviene anche sulla disciplina delle deroghe applicabili ai paesi terzi. L’articolo 13, paragrafo 2, è sostituito per stabilire che solo i paesi terzi elencati nel nuovo allegato VII possono applicare le deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, a condizione di aver informato la Commissione della loro applicazione. La decorrenza di questa modifica è fissata al 21 aprile 2021.
Il considerando spiega che la precedente tecnica di rinvio a elenchi contenuti in altri atti dell’Unione diviene superflua in ragione dell’abrogazione, a decorrere dal 21 aprile 2021, del regolamento (UE) n. 206/2010 e della decisione 2007/777/CE da parte del regolamento delegato (UE) 2020/692. Per questo motivo l’elenco dei paesi terzi è ora inserito direttamente nel regolamento 2015/1375 come allegato VII.
Certificazione ufficiale e soppressione dell’articolo 14
L’articolo 14 del regolamento 2015/1375 viene soppresso. La Commissione osserva che la previsione, che richiedeva l’inserimento dell’attestazione relativa all’esame per Trichine o alla qualifica dell’azienda nei certificati ufficiali per gli scambi intra-UE e per l’ingresso nell’Unione, è divenuta superflua alla luce dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625, che già disciplinano i certificati ufficiali per talune partite di animali e merci.
Metodo di riferimento di laboratorio
L’allegato I, capitolo I, è sostituito per stabilire espressamente che il metodo di rilevamento di riferimento per l’esame dei campioni in relazione alla presenza di Trichine è la norma ISO 18743:2015. Il considerando evidenzia che tale scelta allinea il metodo UE a uno standard internazionale già coerente con la prassi laboratoristica, facilitando anche l’esportazione di carni suine dall’Unione senza imporre nuovi oneri ai laboratori.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la modifica relativa ai paesi terzi, alla soppressione dell’articolo 14 e all’aggiornamento dell’allegato VII e del metodo di riferimento si applica dal 21 aprile 2021 per coordinarsi con l’entrata a regime del nuovo quadro normativo richiamato nei considerando. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sezionamento delle carcasse in deroga
Inserisce nell’articolo 3, paragrafo 5, una deroga che consente, previa approvazione dell’autorità competente, il sezionamento delle carcasse in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, purché: la procedura sia approvata; la carcassa o le parti siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento; il laboratorio si trovi nel territorio dello Stato membro; in caso di esito positivo, tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano. Consente inoltre, per i prodotti specifici derivati da suini domestici, il sezionamento in più parti in un laboratorio negli stessi locali o annesso al mattatoio, se necessario per il sezionamento a caldo e con le stesse conseguenze in caso di positività.
Uscita delle carcasse dai locali e bollatura sanitaria
Modifica l’articolo 4: le carcasse o le loro parti, salvo quelle rientranti nella nuova deroga dell’articolo 3, paragrafo 5, non possono lasciare i locali prima dell’esito negativo dell’esame per le Trichine. Inoltre, se il mattatoio applica una procedura approvata dall’autorità competente per garantire che nessuna parte lasci i locali prima dell’esito negativo, oppure se si applica la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, il bollo sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 può essere apposto prima della disponibilità dei risultati.
Paesi terzi autorizzati ad applicare le deroghe
Sostituisce l’articolo 13, paragrafo 2, stabilendo che solo i paesi terzi elencati nell’allegato VII possono applicare le deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dopo aver informato la Commissione della loro applicazione.
Soppressione della disciplina certificativa interna all’articolo 14
Abroga l’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/1375, ritenuto superfluo perché la certificazione ufficiale per gli ingressi e per gli scambi è già disciplinata dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento delegato (UE) 2019/625.
Metodo di rilevamento di riferimento
Sostituisce il capitolo I dell’allegato I, stabilendo che il metodo di rilevamento di riferimento per l’esame di campioni in relazione alla presenza di Trichine è la norma ISO 18743:2015.
Elenco dei paesi terzi
Inserisce un nuovo allegato VII contenente l’elenco dei paesi terzi che applicano la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2; l’applicazione di questa modifica decorre dal 21 aprile 2021.
Entrata in vigore e decorrenza differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 7, si applica dal 21 aprile 2021.
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