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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1529

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1529 della Commissione del 14 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Colatura di alici di Cetara» (DOP)]

Normativa europea32020R1529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1529 della Commissione dispone la registrazione nel registro UE delle DOP del nome "Colatura di alici di Cetara". La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Colatura di alici di Cetara".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, ai fini della tutela UE, del nome "Colatura di alici di Cetara" come denominazione di origine protetta (DOP) per un prodotto alimentare rientrante nella classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Non disciplina aspetti produttivi dettagliati né contiene esclusioni specifiche oltre al perimetro della classificazione indicata.

Iscrizione della "Colatura di alici di Cetara" come DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1529 dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L'atto registra ufficialmente il nome "Colatura di alici di Cetara" come denominazione di origine protetta, a seguito della pubblicazione della domanda e dell'assenza di opposizioni.

Presupposti e contesto procedurale

Nei considerando la Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l'articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alla fase oppositiva. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la Commissione conclude che il nome debba essere registrato.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione del nome "Colatura di alici di Cetara" come DOP. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Ciò comporta l'inserimento del nome nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L'articolo 1 stabilisce che il nome "Colatura di alici di Cetara" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimenti di qualitàindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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