Regolamento (UE) 2020/2153
Regolamento delegato (UE) 2020/2153 della Commissione del 14 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro del regolamento (UE) 2017/1939 precisando quali categorie di dati personali operativi possono essere inserite nell’indice del sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO e per quali categorie di interessati. L’intervento è giustificato dall’esigenza di limitare i dati all’essenziale per identificare i casi e stabilire collegamenti tra fascicoli. L’allegato introdotto dettaglia i dati trattabili per indagati, imputati, condannati, vittime, segnalanti e persone collegate.
Modifica il regolamento (UE) 2017/1939 integrando l’allegato relativo alle categorie di interessati e alle categorie di dati personali operativi trattabili nell’indice del sistema automatico di gestione dei fascicoli della Procura europea (EPPO).
Ambito di applicazione
Si applica alla Procura europea (EPPO) e, in particolare, al trattamento dei dati personali operativi contenuti nell’indice del sistema automatico di gestione dei fascicoli. Riguarda le categorie di persone i cui dati possono essere trattati nell’indice: indagati o imputati, condannati, segnalanti o vittime di reati di competenza EPPO e persone in contatto o collegate agli indagati/imputati. Definisce inoltre le categorie di dati trattabili per ciascuna categoria di interessati, nel rispetto dei limiti di necessità e proporzionalità indicati per segnalanti, vittime e persone collegate. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2017/1939 sulle categorie di dati personali operativi trattabili dalla Procura europea
Il regolamento delegato (UE) 2020/2153 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’istituzione della Procura europea (EPPO), completandolo con un allegato che precisa le categorie di interessati e di dati personali operativi trattabili nell’indice del sistema automatico di gestione dei fascicoli. L’obiettivo, espressamente richiamato nei considerando, è limitare il trattamento ai dati necessari per identificare i casi e stabilire collegamenti tra fascicoli.
Contesto e finalità
La EPPO è stata istituita per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i loro complici. Poiché l’indice del sistema di gestione fascicoli contiene dati personali operativi, il regolamento chiarisce quali dati possono essere trattati, in coerenza con l’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. Il gruppo di esperti previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, è stato consultato l’8 maggio 2020 e il Garante europeo della protezione dei dati ha reso parere il 31 luglio 2020.
Inserimento dell’allegato nel regolamento (UE) 2017/1939
L’articolo 1 dispone l’inserimento, come allegato al regolamento (UE) 2017/1939, del testo che elenca le categorie di interessati e i relativi dati personali operativi. Si tratta dunque di un aggiornamento puntuale della disciplina esistente, senza riscrivere il regolamento di base.
Categorie di interessati i cui dati possono essere trattati
L’allegato distingue quattro categorie di interessati:
- persone indagate o imputate in procedimenti penali dell’EPPO;
- persone condannate in seguito a un procedimento penale dell’EPPO;
- persone fisiche che hanno segnalato reati di competenza dell’EPPO o ne sono vittime;
- persone in contatto o collegate a persone indagate o imputate.
Dati personali operativi trattabili per indagati, imputati e condannati
Per le persone indagate, imputate e condannate l’allegato ammette un set ampio di dati, tra cui:
- generalità e alias;
- data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso;
- residenza, professione e luogo di soggiorno;
- codici di previdenza sociale e di identificazione, patente, documenti d’identità, dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
- descrizione e natura dei fatti contestati, data di commissione e qualificazione penale;
- informazioni su persone giuridiche collegate oggetto di indagine EPPO;
- sospetto di appartenenza a organizzazione criminale;
- dettagli di conti bancari o presso altri istituti finanziari;
- numeri di telefono, SIM, e-mail, indirizzi IP, account e nomi utente usati su piattaforme online;
- dati di immatricolazione dei veicoli;
- attività identificabili possedute o utilizzate dalla persona, incluse criptoattività e immobili.
Dati trattabili per segnalanti e vittime
Per i soggetti che hanno segnalato reati o ne sono vittime, il trattamento nell’indice è espressamente limitato a quanto necessario e proporzionato per svolgere i compiti di indagine e azione penale della EPPO. Sono elencati dati anagrafici e identificativi di base, oltre ai dati relativi ai reati coinvolti o segnalati, inclusi descrizione, natura, data di commissione e qualificazione penale.
Dati trattabili per persone in contatto o collegate
Anche per le persone in contatto o collegate agli indagati o imputati il trattamento è circoscritto a quanto necessario e proporzionato ai compiti investigativi e repressivi dell’EPPO. Le categorie ammesse comprendono dati anagrafici, di residenza e professionali, nonché codici, documenti di identificazione e dati del passaporto.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 21 dicembre 2020. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dei trattati.
Disposizioni principali
Inserimento dell’allegato nel regolamento (UE) 2017/1939
L’articolo 1 aggiunge, quale allegato al regolamento (UE) 2017/1939, il testo contenente le categorie di interessati e le categorie di dati personali operativi di cui all’articolo 49, paragrafo 3.
Ambito soggettivo delle categorie di interessati
L’allegato individua le persone i cui dati personali operativi possono essere trattati nell’indice: persone indagate o imputate in procedimenti penali EPPO; persone condannate in seguito a un procedimento penale EPPO; persone fisiche che hanno segnalato reati di competenza EPPO o ne sono vittime; persone in contatto o collegate alle persone indagate o imputate.
Dati trattabili per indagati, imputati e condannati
Per tali soggetti possono essere trattati dati identificativi e anagrafici (nome, cognome, alias, nascita, cittadinanza, sesso, residenza, professione, soggiorno), codici e documenti identificativi (previdenza sociale, identificazione, patente, carta d’identità, passaporto, numero doganale e fiscale), dati sui fatti contestati e sulla qualificazione giuridica, informazioni su persone giuridiche collegate, sospetto di appartenenza a organizzazioni criminali, dati bancari, contatti telefonici e digitali, dati dei veicoli e informazioni su criptoattività e immobili.
Dati trattabili per segnalanti e vittime
Per le persone che hanno segnalato reati di competenza EPPO o ne sono vittime possono essere trattati, in modo limitato a quanto necessario e proporzionato per le attività di indagine e azione penale, dati identificativi/anagrafici, codici e documenti identificativi e dati relativi ai reati coinvolti o segnalati, compresa la descrizione, la natura, la data e la qualificazione penale.
Dati trattabili per persone in contatto o collegate
Per le persone in contatto o collegate agli indagati o imputati possono essere trattati, sempre nei limiti di necessità e proporzionalità rispetto ai compiti dell’EPPO, dati identificativi/anagrafici e documenti di identificazione o passaporto.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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