Cassazione Penale, Ordinanza n. 20415/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo, poiché esso si risolveva nella mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20/05/2024 deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., contestando in particolare l'individuazione/riconoscimento della propria persona come autore del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riproporre argomenti già dedotti in appello e già disattesi, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; perciò il motivo è stato ritenuto aspecifico e solo apparente, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È richiamato come parametro della censura di legittimità dedotta dal ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza non si traduce in un motivo specifico e confrontato con la decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato come ulteriore base del ricorso, ma la Corte ne esclude l'effettiva configurabilità per difetto di specificità e per mera riproposizione di questioni già esaminate in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Viene indicato come norma che impone l'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità; la Corte lo applica al motivo che non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve contenere una critica concreta e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre pedissequamente le stesse doglianze già dedotte in appello.
- La censura è inammissibile quando si risolve in una contestazione solo apparente, priva di effettivo confronto con le ragioni decisorie del giudice di merito.
- Il vizio relativo all'individuazione dell'imputato, se dedotto in cassazione, deve essere illustrato in modo autosufficiente e specifico, indicando perché la motivazione sul riconoscimento sarebbe illogica o giuridicamente errata; la mera reiterazione della tesi difensiva non è sufficiente.
- La mancanza di specificità del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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