Sentenza del 08/05/2015 n. 9834 - Comm. Trib. Prov. Roma
Processo Tributario - Ricorso - Procura - Legale rappresentante della società - Omessa indicazione delle generalità - Firma - Grafia illeggibile - Deduzione di nullità - Mancata risposta difensiva - Inammissibilità del ricorso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata indicazione delle generalità e della carica del legale rappresentante costituisce una nullità relativa. Poiché tale nullità è stata tempestivamente eccepita dalla destinataria dell'atto e il difensore non ha chiarito immediatamente l'identità del firmatario, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel ricorso e nella procura non erano indicate le generalità né la carica del rappresentante legale della società; inoltre, la firma apposta risultava illeggibile. La resistente ha dedotto l'incertezza sull'identità del sottoscrittore, rendendo opponibile la relativa nullità ai sensi dell'art. 157 c.p.c. Il difensore non ha fornito, con la prima risposta difensiva successiva all'eccezione, le precisazioni necessarie per identificare il sottoscrittore.
Norme richiamate
Art. 157 cod. proc. civ.
La nullità non può essere pronunciata d'ufficio se la legge dispone che debba essere pronunciata soltanto ad istanza di parte; tale istanza deve essere proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullità relativa derivante dall'incertezza sull'identità del sottoscrittore deve essere eccepita dal destinatario dell'atto nella prima difesa utile. Per evitare la declaratoria di nullità, il difensore deve fornire nella prima risposta difensiva le precisazioni idonee a identificare il firmatario della procura.
Massime di principio
- Negli atti processuali delle società devono essere indicati chiaramente nome, cognome e qualifica del legale rappresentante che conferisce la procura.
- Una firma illeggibile non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, ma può generare una nullità relativa se, insieme all'omessa indicazione dei dati identificativi, rende incerta l'identità del sottoscrittore.
- La nullità relativa deve essere eccepita tempestivamente dalla controparte nella prima difesa utile; in caso contrario, può verificarsi la sanatoria.
- Quando la nullità viene eccepita, il difensore deve identificare il sottoscrittore e specificarne la qualifica nella prima risposta difensiva. Una precisazione tardiva può non evitare l'inammissibilità del ricorso.
- Prima del deposito è opportuno verificare che procura e ricorso contengano dati identificativi completi e che la sottoscrizione sia chiaramente riconducibile al rappresentante legale.
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