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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14958/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia validamente proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., rilevando la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnazione era stata proposta nell'interesse dell'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Modena che aveva definito il procedimento con una pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., in relazione a un reato punibile con pena alternativa. La Corte di appello di Bologna ha poi riqualificato l'atto come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Successivamente il difensore, munito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputata. Il ricorso è quindi venuto meno per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la decisione impugnata era una sentenza assolutoria/proscioglimento per particolare tenuità del fatto

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    la rinuncia validamente espressa dall'imputata determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se validamente espressa dalla parte legittimata tramite difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il giudizio di impugnazione è definito dalla rinuncia della parte ricorrente, la Corte non entra nel merito delle censure originariamente proposte.
  • L'inammissibilità del ricorso per rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti applicati dalla decisione.
  • Il proscioglimento ex art. 131-bis c.p. può essere oggetto di impugnazione, ma la successiva rinuncia rende improcedibile la coltivazione del gravame sul piano sostanziale

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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