Cassazione Penale, Sentenza n. 20477/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania sostenendo: (i) violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. per mancata, contraddittoria e illogica motivazione sulla responsabilità per usura; (ii) omissione di valutazione della sentenza di assoluzione emessa nel separato procedimento (acquisita ex art. 238-bis c.p.p.) che, secondo i ricorrenti, avrebbe inciso sull'attendibilità della persona offesa; (iii) carenza di individuazione del tasso usurario e del termine di restituzione, con la conseguente esclusione della fattispecie di usura; (iv) indebita applicazione della circostanza aggravante dello stato di bisogno, contestata come non dimostrata e incompatibile con elementi obiettivi (versamenti sul conto corrente della vittima, attività lavorativa del figlio). Con motivi aggiunti i difensori reiteravano le stesse censure e ribadivano l'omessa valutazione della sentenza esterna ex art. 238-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi. In particolare: (i) l'assoluzione nel separato procedimento non travolge automaticamente la valutazione probatoria del giudice di merito quando i fatti rispetto a cui è intervenuta sono diversi; (ii) la Corte d'appello aveva valutato le dichiarazioni della persona offesa insieme ad elementi fattuali significativi (ritrovamento della vittima nell'abitazione del ricorrente, rinvenimento di 300 euro che, secondo la ricostruzione, costituivano parte della restituzione) e alla prova dei pagamenti già effettuati (1.100 euro più i 300 euro); tale quadro ha consentito di ritenere ricostruito un accordo con interessi usurari anche in assenza di un termine rigorosamente definito; (iii) lo stato di bisogno è stato adeguatamente motivato con riferimento alla condizione di cassa integrazione della vittima, considerata indice di necessità idonea a comprimere la libera determinazione contrattuale. Conseguentemente il rigetto del ricorso lascia impregiudicata la condanna inflitta in appello (pena ridotta a 2 anni di reclusione e €5.000 di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e))
richiamate dai ricorrenti come motivi di cassazione
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate, ritenendo la motivazione di merito complessivamente adeguata e priva di contraddizioni tali da consentire il sindacato di legittimità
art. 238-bis c.p.p.
riferimento all'acquisizione in udienza della sentenza di assoluzione del separato procedimento
La norma disciplina l'acquisizione e l'effetto probatorio delle sentenze emesse in procedimenti diversi; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione nel separato giudizio non fosse automaticamente rilevante per compromettere la valutazione probatoria nel caso in esame, quando i fatti risultano diversi e la prova della colpevolezza è sorretta da altri elementi
art. 173 disp. att. c.p.p.
menzionato in relazione alla ricostruzione sintetica dei motivi
Norma procedurale utilizzata per la sintesi e l'articolazione dei motivi di ricorso; non incide sul merito delle censure, ma sul modo in cui sono state presentate
Massime di principio
- Un'assoluzione emessa in un procedimento separato non travolge automaticamente una condanna se i fatti giudicati sono diversi: occorre dimostrare l'identità materiale e giuridica della vicenda per ottenere rilievo probatorio determinante
- La mancanza di un termine di restituzione espresso non esclude automaticamente il reato di usura: il giudice può desumere l'esistenza di un tasso e di un accordo usurario dalla modalità dei rimborsi, dalle rate già versate e da altri elementi concreti
- Le censure di vizio motivazionale (contraddittorietà, illogicità, insufficienza) richiedono la indicazione di specifiche incongruenze probatorie; la mera dissociazione dalle valutazioni del giudice di merito è insufficiente in sede di legittimità
- Lo stato di bisogno come circostanza aggravante può essere provato anche con elementi oggettivi (es. cassa integrazione, perdita di reddito, impossibilità di lavorare) che dimostrino una condizione di necessità idonea a comprimere la libertà contrattuale
- Documenti o sentenze acquisiti ex art. 238-bis c.p.p. devono essere valutati nel contesto del complesso probatorio: la loro presenza non produce automatismi, ma va valutata rispetto alla omogeneità fattuale con il procedimento impugnato
- In sede di cassazione il sindacato è limitato: il giudice di legittimità verifica la correttezza formale e la logicità della motivazione, non rifà l'apprezzamento delle prove se questo è supportato da elementi concreti e plausibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →