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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13978/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti, inquadrate come "collaboratore amministrativo professionale esperto" (livelli Ds1 e Ds2), chiedevano il riconoscimento del meccanismo di "scavalco" previsto dal combinato disposto dell'art. 31 del CCNL 2002/2005 e dell'art. 12 del CCNL biennio economico 2000/2001, con conseguente attribuzione di due fasce economiche con decorrenza 1/2/2001, come era stato riconosciuto ad altri dipendenti con la stessa posizione

La decisione

Il ricorso è stato rinunciato dalle ricorrenti e la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. non pronunciando sul merito della domanda. È stato altresì disposto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, co. 1‑quater, d.P.R. n.115/2002; non è dunque stata pronunciata condanna alle spese essendovi l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

Norme richiamate

  • art. 31 CCNL Comparto sanità 2002/2005

    Norma invocata dalle ricorrenti come fonte del meccanismo di 'scavalco' per l'attribuzione di fasce economiche; la Corte d'appello aveva ritenuto tale meccanismo applicabile principalmente al personale sanitario e ai ruoli tecnici delle assistenti sociali, non al personale amministrativo

  • art. 12 CCNL biennio economico 2000/2001

    Collocato come 'Norma programmatica', demandava alla contrattazione integrativa la disciplina dell'utilizzo delle risorse e la priorità per l'acquisizione delle fasce al personale della categoria D non beneficiario della trasformazione dei profili (quindi la sua applicazione è stata interpretata come circoscritta a categorie specifiche e subordinata alla contrattazione integrativa)

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalle ricorrenti per il principio di parità di trattamento; la Corte territoriale ritenne però che tale principio non fosse invocabile per ottenere il meccanismo contestato quando la disciplina contrattuale e il contesto normativo ne limitano l'ambito di applicazione

  • art. 9 CCNL (richiamato nel provvedimento di merito)

    Richiamato rispetto alla 'trasformazione dei profili professionali': la priorità di attribuzione delle fasce era riferita al personale della categoria D già inquadrato alla data indicata e in relazione a specifici processi di riordino

  • art. 390 c.p.c.

    Norma processuale che disciplina la rinuncia alla impugnazione; la Corte ha rilevato la regolare formulazione della rinuncia da parte delle ricorrenti

  • art. 391 c.p.c.

    Stabilisce che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio in base a questa disposizione

  • art. 13, co. 1‑quater d.P.R. 30/05/2002 n.115 (introdotto dall'art. 1, co.17, L. 24/12/2012 n.228)

    Prevede l'obbligo, in alcuni casi, per il ricorrente non vittorioso di versare un'ulteriore somma pari al contributo unificato; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di estinzione per rinuncia e non di soccombenza, non ricorressero i presupposti per l'applicazione di tale sanzione

  • art. 23, co. 8‑bis D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176

    Disposizione procedurale che consente la decisione in camera di consiglio in mancanza di richiesta di discussione orale; il Collegio ha proceduto secondo tale disposizione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo senza decisione sul merito (art. 390 e 391 c.p.c.); ciò non equivale a una pronuncia favorevole o contraria sulla fondatezza della domanda
  • L'estinzione per rinuncia esclude generalmente l'applicazione di sanzioni pecuniarie speciali previste per il ricorrente soccombente (es. art.13 co.1‑quater DPR 115/2002), se non ricorrono i presupposti di soccombenza
  • Le norme contrattuali che prevedono meccanismi particolari (es. 'scavalco' per l'attribuzione di fasce) vanno interpretate nel loro contesto e spesso sono subordinate alla contrattazione integrativa: l'assenza di atti integrativi può impedire il riconoscimento automatico dei benefici
  • Il principio di parità di trattamento (art.45 d.lgs.165/2001) non garantisce sempre l'estensione di un vantaggio riconosciuto ad alcuni dipendenti se la disciplina contrattuale o normativa limita espressamente l'ambito di applicazione del beneficio
  • In casi simili, prima di impugnare è utile verificare se la contrattazione integrativa abbia effettivamente disciplinato l'applicazione della norma e se la posizione del ricorrente rientri nell'ambito soggettivo previsto dalla disciplina contrattuale

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