Cassazione Civile, Sentenza n. 13767/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della contribuzione figurativa per periodo di aspettativa sindacale non retribuita (art. 31 legge 20 maggio 1970 n.300) anche per lavoratori stagionali, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.564/1996; in particolare la ricorrente Menapace, lavoratrice stagionale, chiedeva l'accredito della contribuzione anche per i periodi successivi al 2012 e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013, negata dall'INPS per mancato accredito figurativo nei sei mesi precedenti
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 3 d.lgs. n.564/1996 che prescrive, per l'accreditamento della contribuzione figurativa, il superamento del periodo di prova e l'effettività della prestazione per un periodo non inferiore a sei mesi. I contratti stagionali vanno valutati singolarmente e non possono essere sommati anno per anno per raggiungere la soglia semestrale. La tutela prevista dall'art.31 legge n.300/1970 resta distinta dall'ambito assicurativo-previdenziale disciplinato dall'art.3 del d.lgs. 564/1996; non sussistono profili di incostituzionalità né rilevanza da deferire alla Corte di Giustizia. Le spese sono compensate con applicazione delle previsioni processuali sul contributo unificato a carico del ricorrente
Norme richiamate
d.lgs. n.564/1996, art. 3
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ... i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita ... sono efficaci ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ... se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi"
La Corte interpreta l'art.3 come norma meramente previdenziale che introduce due condizioni oggettive per l'accredito figurativo: (1) superamento del periodo di prova e (2) effettività della prestazione per un periodo non inferiore a sei mesi. Tali condizioni devono essere verificate per ciascun singolo rapporto/contratto; non è ammessa l'aggregazione di contratti stagionali distinti per raggiungere la soglia semestrale. La clausola "senza pregiudizio per le situazioni in atto" riguarda solo i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore
Legge 20 maggio 1970 n.300, art. 31
art. 31 (disciplinante l'aspettativa per cariche sindacali)
Riconosce il diritto all'aspettativa sindacale; tuttavia l'idoneità dell'aspettativa a produrre contribuzione figurativa è regolata separatamente dall'art.3 del d.lgs. 564/1996 e soggetta alle condizioni ivi previste
Costituzione, art. 3
non presente nel testo della sentenza come norma applicativa, oggetto di censura dai ricorrenti
La Corte ha ritenuto infondate le dedotte violazioni del principio di uguaglianza pronunciate dai ricorrenti: la normativa contestata realizza un bilanciamento tra interessi contrapposti e non configura discriminazione ingiustificata nei confronti dei lavoratori stagionali
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 4
clausola 4 (divieto di discriminazioni non giustificate tra lavoratori a termine e indeterminato)
I ricorrenti hanno invocato la clausola per denunciare disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la questione non necessitante rinvio alla Corte di Giustizia e che la disciplina nazionale qui esaminata non contrasti con i principi dell'Accordo quadro
d.lgs. n.368/2001 e legge n.78/2014
riferimenti normativi allo sviluppo della disciplina dei contratti a termine
Citati per spiegare l'ampliamento della durata e dei presupposti dei contratti a termine nel tempo; tuttavia ciò non modifica la necessità di verificare la condizione semestrale per ogni singolo contratto stagionale ai fini dell'accredito figurativo
Massime di principio
- Per ottenere contribuzione figurativa durante un'aspettativa sindacale non retribuita occorre che il rapporto di lavoro - e dunque il singolo contratto - abbia comportato almeno sei mesi di effettiva prestazione e il periodo di prova sia superato; la norma è applicata valutando ogni contratto separatamente
- I contratti stagionali non possono essere sommati automaticamente, anno per anno, per raggiungere la soglia semestrale richiesta dall'art.3 d.lgs. 564/1996: ogni riassunzione richiede nuovo provvedimento di aspettativa e verifica delle condizioni previste
- Incoerenze o precedenti accrediti da parte dell'INPS non determinano automaticamente il diritto perpetuo all'accredito figurativo per periodi successivi; per far valere una pretesa basata su affidamento è necessario provare una situazione di affidamento effettivo e, tipicamente, una transazione o atto amministrativo vincolante
- La mancata contribuzione figurativa può incidere sul diritto ad ammortizzatori sociali (es. indennità di disoccupazione) che richiedono specifici requisiti contributivi nei mesi precedenti
- Se si vuole garantire il diritto alla contribuzione figurativa per rappresentanti sindacali provenienti da rapporti stagionali, opzioni praticabili sono: ottenere un singolo contratto della durata richiesta (>=6 mesi), valutare altre forme di inquadramento con contribuzione garantita dall'organizzazione sindacale, o contestare amministrativamente/giudizialmente atti specifici dell'INPS con prove solide di affidamento o illegittimità dell'atto revocatorio
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