Sentenza del 04/06/2018 n. 2523 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sanzioni tributarie - Termine di prescrizione - Cinque anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione stabilisce, in via generale, che il termine ordinario per la riscossione delle sanzioni tributarie è quinquennale. L'intervento di una sentenza giudiziale comporta l'applicazione del termine decennale. Dal testo non risultano indicati né l'esito concreto del giudizio né le parti processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile al diritto dell'Amministrazione finanziaria di riscuotere sanzioni tributarie. Il principio affermato è che, in assenza di una sentenza giudiziale, tale diritto si prescrive in cinque anni. Se invece il credito sanzionatorio è stato accertato da una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione diventa decennale.
Norme richiamate
Normativa sulle sanzioni tributarie e sulla prescrizione
Il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni, salvo il caso di intervento di sentenza giudiziale, ove in tal caso il termine diviene decennale.
Il diritto dell'Amministrazione a riscuotere una sanzione tributaria si prescrive ordinariamente in cinque anni. Quando il credito è stato riconosciuto con una sentenza giudiziale passata in giudicato, opera il termine ordinario decennale previsto per i diritti accertati giudizialmente.
Massime di principio
- Per le sanzioni tributarie occorre distinguere tra prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione e prescrizione decennale conseguente a una sentenza giudiziale definitiva.
- La presenza di una sentenza passata in giudicato può modificare il termine applicabile, estendendolo da cinque a dieci anni.
- Per verificare se la riscossione sia prescritta è necessario individuare la data di definitività dell'obbligazione e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
- Il principio riguarda il diritto alla riscossione della sanzione e non implica automaticamente che ogni atto notificato oltre cinque anni sia illegittimo, poiché devono essere valutati eventuali atti interruttivi o una precedente sentenza.
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