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Sentenza

Sentenza del 28/12/2020 n. 3180 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IVA per gli anni 2012-2014 che contestavano la detrazione IVA in quanto le fatture emesse dalla societa L. sarebbero riferite a prestazioni rese, di fatto, da un soggetto diverso (il sig. K.), configurando operazioni soggettivamente inesistenti; contestata inoltre la validita' formale degli atti (sottoscrizione), la carenza di prove circa l'inesistenza soggettiva e la mancata motivazione delle sanzioni irrogate nella misura massima.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha accolto l'appello della M. S. S.p.A., riformando la sentenza di primo grado. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia fornito elementi concreti, gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare la fittizieta' della societa' L. né la conoscenza o conoscibilita' da parte della contribuente che l'operazione si inserisse in una frode IVA. Di conseguenza l'impugnazione degli avvisi e delle sanzioni e' stata accolta; l'Ufficio e' stato condannato a pagare 1.000 euro di spese di giudizio oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.lgs. 471/1997, art. 6, comma 9-bis3

    art. 6, comma 9-bis3 D.lgs 471/1997

    Norma richiamata dall'Ufficio per l'irrogazione della sanzione nella misura massima prevista per l'annotazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • d.P.R. 633/1972, art. 19

    art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'appellante in ordine alla disciplina della detrazione IVA e alle condizioni di esercizio del diritto alla detrazione.

  • Codice Civile, art. 2727

    Riferimento all'onere della prova e alla possibilita' per l'Amministrazione di avvalersi di presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.

  • Giurisprudenza comunitaria e di legittimità

    Corte di Giustizia UE (es. C-277/14; altre pronunce C-159/14, C-123/14, C-18/13) e Cassazione (es. n. 13844/2020 e altre)

    Principio consolidato che l'Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; tutelata la buona fede del soggetto passivo.

Massime di principio

  • L'onere di provare che una fattura si riferisce a un'operazione soggettivamente inesistente grava sull'Amministrazione finanziaria; non e' sufficiente dimostrare solo l'inidoneita' operativa del cedente.
  • La prova puo' essere fornita anche per presunzioni, ma tali presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e riferirsi sia alla fittizieta' del fornitore sia alla conoscenza o conoscibilita' del cessionario.
  • La mera anomalia formale (es. contratto privo di data certa, firma solo di una parte, mancanza di dipendenti nella sede del fornitore, rimborsi pagati a una persona fisica) non e' automaticamente sufficiente a dimostrare la conoscenza della frode da parte del compratore.
  • Il contribuente e' tenuto a esercitare la diligenza media dell'operatore economico; se l'Amministrazione prova gli indizi, grava poi sul contribuente l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele ragionevoli e la diligenza massima per non essere coinvolto nella frode.
  • In presenza di elementi sospetti o di 'red flags' (pagamenti su conti non riconducibili alla societa' fornitrice, assenza di struttura operativa, incongruenze contrattuali, intermediari non chiariti), il committente deve acquisire documentazione aggiuntiva per dimostrare la buona fede (verifiche societarie, certificazione partita IVA, contratti completi, pagamenti su conto intestato alla societa').
  • Le sanzioni nella misura massima richiedono adeguata motivazione e, ai fini della conferma, la prova degli elementi che giustifichino l'aggravamento (es. ripetizione dell'illecito in piu' annualita').
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione che dimostri l'assenza di elementi di anomalia al momento dell'operazione: corrispondenza commerciale, attestazioni di prestazione, pagamenti su conti societari, visure e referenze.
  • In sintesi, se l'Amministrazione non dimostra con elementi oggettivi e concordanti la fittizieta' e la conoscenza/possibile conoscenza della frode, il diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto e le sanzioni annullate.

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