Sentenza del 28/12/2020 n. 161 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Giurisdizione Tributaria e legittimazione passiva INPS ai fini della domanda di rimborso SSN.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della competenza giurisdizionale e della legittimazione passiva in relazione a una domanda di rimborso di contributi per il SSN; in particolare se le controversie su contributi SSN rientrano nella giurisdizione tributaria e se l'INPS è il soggetto passivo per rimborsi relativi a contributi riscossi fino al 1997
La decisione
La sentenza ha ritenuto che le controversie aventi ad oggetto il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale rientrano nella giurisdizione tributaria e ha riconosciuto l'INPS come legittimato passivo, con riferimento ai contributi per i quali l'INPS era deputato ad accertamento e riscossione fino al 1997. Di conseguenza la domanda di rimborso può essere proposta davanti agli organi della giurisdizione tributaria nei confronti dell'INPS; la decisione è quindi favorevole sotto il profilo della competenza e della legittimazione passiva, senza che nel principio esaminato si pronunci sul merito del diritto al rimborso per ciascun contributo
Norme richiamate
Disciplina generale della giurisdizione tributaria
La giurisdizione tributaria è competente per le controversie aventi ad oggetto contributi riferibili al SSN; le commissioni tributarie sono il foro appropriato per tali liti
Normativa sul Servizio Sanitario Nazionale e disposizioni sul pregresso regime di riscossione
Fino al 1997 l'INPS era deputato agli accertamenti e alla riscossione dei contributi per il SSN; per il periodo in cui l'INPS ha svolto tali funzioni esso è legittimato passivo per le richieste di rimborso
Massime di principio
- Le controversie relative al contributo per il SSN devono essere proposte davanti alla giurisdizione tributaria (commissioni tributarie).
- Per i contributi relativi al periodo in cui l'INPS era incaricato di accertamento e riscossione (fino al 1997) l'INPS è il corretto soggetto passivo per le domande di rimborso.
- Per contributi riferiti a periodi successivi al trasferimento delle funzioni occorre individuare l'ente effettivamente titolare dell'accertamento/riscossione (e proporre l'azione contro tale ente).
- Il riconoscimento della competenza e della legittimazione passiva è decisione di natura processuale: apre la strada all'esame del merito, ma non equivale a un automatico riconoscimento del diritto al rimborso.
- Prima di agire è opportuno verificare attentamente il periodo di versamento, la documentazione probatoria e eventuali prescrizioni o decadenze rilevanti.
Testo integrale
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