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Sentenza

Sentenza del 28/12/2020 n. 161 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Giurisdizione Tributaria e legittimazione passiva INPS ai fini della domanda di rimborso SSN.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione della competenza giurisdizionale e della legittimazione passiva in relazione a una domanda di rimborso di contributi per il SSN; in particolare se le controversie su contributi SSN rientrano nella giurisdizione tributaria e se l'INPS è il soggetto passivo per rimborsi relativi a contributi riscossi fino al 1997

La decisione

La sentenza ha ritenuto che le controversie aventi ad oggetto il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale rientrano nella giurisdizione tributaria e ha riconosciuto l'INPS come legittimato passivo, con riferimento ai contributi per i quali l'INPS era deputato ad accertamento e riscossione fino al 1997. Di conseguenza la domanda di rimborso può essere proposta davanti agli organi della giurisdizione tributaria nei confronti dell'INPS; la decisione è quindi favorevole sotto il profilo della competenza e della legittimazione passiva, senza che nel principio esaminato si pronunci sul merito del diritto al rimborso per ciascun contributo

Norme richiamate

  • Disciplina generale della giurisdizione tributaria

    La giurisdizione tributaria è competente per le controversie aventi ad oggetto contributi riferibili al SSN; le commissioni tributarie sono il foro appropriato per tali liti

  • Normativa sul Servizio Sanitario Nazionale e disposizioni sul pregresso regime di riscossione

    Fino al 1997 l'INPS era deputato agli accertamenti e alla riscossione dei contributi per il SSN; per il periodo in cui l'INPS ha svolto tali funzioni esso è legittimato passivo per le richieste di rimborso

Massime di principio

  • Le controversie relative al contributo per il SSN devono essere proposte davanti alla giurisdizione tributaria (commissioni tributarie).
  • Per i contributi relativi al periodo in cui l'INPS era incaricato di accertamento e riscossione (fino al 1997) l'INPS è il corretto soggetto passivo per le domande di rimborso.
  • Per contributi riferiti a periodi successivi al trasferimento delle funzioni occorre individuare l'ente effettivamente titolare dell'accertamento/riscossione (e proporre l'azione contro tale ente).
  • Il riconoscimento della competenza e della legittimazione passiva è decisione di natura processuale: apre la strada all'esame del merito, ma non equivale a un automatico riconoscimento del diritto al rimborso.
  • Prima di agire è opportuno verificare attentamente il periodo di versamento, la documentazione probatoria e eventuali prescrizioni o decadenze rilevanti.

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