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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7912 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva versato l'ICI per l'anno 2005 applicando l'aliquota agevolata del 4%, sostenendo che l'immobile costituisse la sua dimora abituale, benché la residenza anagrafica fosse registrata in un altro Comune, presso l'abitazione della moglie. Il Comune aveva invece richiesto la maggiore imposta calcolata con l'aliquota ordinaria del 7%, ritenendo insufficiente la sola dimora abituale in assenza della residenza anagrafica nel Comune dell'immobile. Le commissioni tributarie avevano respinto il ricorso e l'appello del contribuente. In cassazione, il contribuente aveva inizialmente proposto quattro motivi, ma successivamente ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio a causa della rinuncia al ricorso presentata dopo la fissazione dell'udienza e la relativa comunicazione alle parti. La Corte ha precisato che, in tale fase processuale, l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stata adottata una decisione definitiva sul merito dell'agevolazione ICI. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, poiché il Comune non si era costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2

    La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere l'applicabilità dell'aliquota agevolata all'immobile adibito a dimora abituale, nonostante la diversa residenza anagrafica. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il ricorso è stato oggetto di rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 377

    Disciplina la fissazione dell'udienza e la relativa comunicazione alle parti. Poiché la rinuncia è intervenuta dopo tali adempimenti, il procedimento di trattazione era già iniziato.

  • Codice di procedura civile, art. 391, comma 1

    La Corte ha chiarito che la disposizione, relativa alla dichiarazione di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso, non si applica quando la rinuncia interviene dopo la fissazione dell'udienza pubblica o camerale e la comunicazione alle parti. In tale situazione l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione dopo la fissazione dell'udienza e la comunicazione alle parti, il processo viene dichiarato estinto con sentenza.
  • L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione favorevole o sfavorevole sul merito della controversia: la questione sostanziale rimane priva di una pronuncia definitiva della Corte di cassazione.
  • La rinuncia al ricorso può determinare la chiusura del giudizio senza esame dei motivi proposti e senza formazione di un principio di diritto sulla questione fiscale controversa.
  • In materia di agevolazioni fiscali sugli immobili, la sussistenza dei requisiti deve essere valutata sulla base della specifica disciplina applicabile e delle relative condizioni; tuttavia, questa sentenza non stabilisce se la sola dimora abituale, in assenza di residenza anagrafica, fosse sufficiente per ottenere l'agevolazione ICI.
  • La mancata costituzione della parte resistente può comportare l'assenza di una pronuncia sulle spese processuali, come avvenuto nel caso esaminato.

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