Cassazione Penale, Sentenza n. 02403/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, detenuti in Albania in attesa di estradizione per esecuzione di ordine di carcerazione emesso in relazione a condanne per omicidio volontario e lesioni aggravate, impugnano le ordinanze della Corte d'assise d'appello di Napoli che avevano rigettato le istanze principali sull'efficacia esecutiva della sentenza e dichiarato inammissibili le istanze subordinate di "restituzione nel termine" per impugnare la sentenza contumaciale. La difesa deduce violazione dell'art. 175 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'art. 175, comma 2-bis (termine di 30 giorni dal momento della consegna in caso di estradizione) non impedisce di presentare preventivamente la richiesta di restituzione nel termine prima della consegna e, in subordine, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2-bis per violazione degli artt. 24, comma 2, 117 Cost. e 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato le ordinanze impugnate limitatamente alla declaratoria di inammissibilità delle istanze di restituzione nel termine, ritenendo erronea l'interpretazione della Corte napoletana secondo cui il termine di 30 giorni decorre necessariamente dalla consegna e che una richiesta proposta anteriormente alla consegna fosse inammissibile. La Cassazione ha affermato che per la persona che era in stato di custodia all'estero al momento della notifica l'ultimo termine utile per proporre l'istanza di restituzione nel termine è rappresentato dal trentesimo giorno dalla consegna allo Stato italiano, ma che la presentazione anticipata della domanda non è intempestiva e non deve essere dichiarata inammissibile. Ha quindi disposto il rinvio alla Corte d'assise d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 2-bis)
art. 175, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c, D.L. 21/2/2025, n. 17, conv. in L. 22/4/2005, n. 60
La Corte ha interpretato che, per la persona che al momento della notifica della sentenza si trovi in stato di custodia all'estero, il termine finale per proporre l'istanza di restituzione nel termine è il trentesimo giorno a partire dalla consegna allo Stato; tuttavia la presentazione anticipata della richiesta prima della consegna non è intempestiva né inammissibile
art. 6 CEDU (richiamato dalla difesa nella prospettazione di illegittimità costituzionale)
La questione costituzionale prospettata non è stata ritenuta necessaria dalla Corte, che ha risolto il dubbio interpretativo sul piano della corretta applicazione dell'art. 175 c.p.p.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Cobo; Sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014 (Lamcja); Sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012 (S.); Sez. 3, n. 23017 del 27/05/2020 (Ramirez); Sez. U, n. 11447 del 24/10/2024, Lacatus
La Corte ha richiamato costante giurisprudenza secondo cui la disciplina riconosce una garanzia aggiuntiva alla persona detenuta all'estero: il termine di 30 giorni dalla consegna è un termine finale speciale che si aggiunge al normale termine decorrente dalla conoscenza, e non impedisce di proporre istanza già prima della consegna
Massime di principio
- Per chi è destinatario di una sentenza contumaciale e si trova in stato di custodia all'estero al momento della notifica, il termine finale per chiedere la restituzione nel termine è il trentesimo giorno dalla consegna allo Stato italiano; tale termine è una garanzia aggiuntiva e non sostitutiva del termine ordinario dalla conoscenza della sentenza
- La richiesta di restituzione nel termine può essere proposta anche prima della consegna/estradizione: una domanda presentata anticipatamente non è, di per sé, intempestiva né inammissibile
- La dichiarazione di latitanza non esclude automaticamente l'assenza di colpa necessaria per ottenere la restituzione nel termine; il giudice deve valutare l'eventuale incolpevolezza in concreto
- Se il giudice dichiara l'istanza di restituzione inammissibile sulla base di una interpretazione restrittiva dell'art. 175 comma 2-bis (es. ritenendo che la domanda non possa essere proposta prima della consegna), la decisione può essere annullata in cassazione e il punto rinviato per nuovo esame
- In pratica, difesa e detenuto all'estero dovrebbero considerare la possibilità di presentare tempestivamente la domanda di restituzione nel termine anche prima della consegna per preservare il diritto di impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02272/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02274/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02275/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02278/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02279/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02280/2026 del 21/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →