Cassazione Penale, Sentenza n. 22613/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impiego del ricorso avverso il decreto del 23/10/2023 con cui il Procuratore Aggiunto disponeva l'esecuzione della confisca di aree già oggetto di sentenza penale irrevocabile (tribunale di Lecce n.257/2012) per abusi edilizi e lottizzazione abusiva, la demolizione delle opere e l'acquisizione al patrimonio del Comune di Gallipoli. Il ricorrente (in proprio e quale rappresentante della ICM) ha dedotto la nullità/abnormità dell'atto, sostenendo che la competenza esecutiva della confisca sarebbe della cancelleria del giudice che l'ha disposta, che gli artt. 568 e 679 c.p.p. escluderebbero l'iniziativa del pubblico ministero per la confisca, che la confisca era già operata a favore del Comune e quindi nulla dovrebbe più essere eseguito. Inoltre ha dedotto l'esistenza di atti di trasferimento/preliminare (ICM -> Meridiem srl) e di possesso da parte di Meridiem, nonché contenzioso civile in corso sul possesso/rilascio, sostenendo che l'atto impugnato confligge con statuizioni civili e inciderebbe sui diritti di terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e assenza di interesse all'impugnazione. Ha osservato che dalle sentenze allegate il Marrella era stato condannato in qualità di rappresentante della Praia del Sud SPA e non della ICM, senza che fosse dimostrata la titolarità della ICM sui terreni confiscati né l'interesse reale della stessa al rimedio richiesto. Inoltre, anche ammettendo la titolarità della ICM, il vantaggio pratico dell'impugnazione sarebbe spettato alla Meridiem (presunto possessore), non al ricorrente; pertanto mancava l'interesse soggettivo richiesto dall'art. 568 c.p.p. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (determinato in via equitativa).
Norme richiamate
DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) art. 44 lett. c)
Norma richiamata quale titolo del reato di abuso edilizio per il quale è intervenuta la condanna e la conseguente confisca delle aree
D.lgs. 42/2004 art. 181
Norma richiamata quale titolo di illecito (tutelato) nella sentenza di condanna che ha portato alla confisca dei beni
Codice di procedura penale art. 568
Richiamato in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione: la Corte ha ribadito che l'interesse deve essere collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e idoneo a produrre un vantaggio pratico per il ricorrente
Codice di procedura penale art. 679
Citato dal ricorrente per sostenere che la confisca non rientrerebbe nelle misure eseguibili d'iniziativa del pubblico ministero; la Corte non ha però ritenuto fondata la deduzione ai fini dell'ammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale art. 616
Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e, in via equitativa, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità non colpevole
Sezioni Unite, sentenza n.29529/2009
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'interesse all'impugnazione deve riguardare gli effetti diretti del provvedimento impugnato e deve poter realizzare una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante
Corte Costituzionale, sentenza n.186/2000
Richiamata in ordine al regime sanzionatorio accessorio (Cassa delle Ammende) e alla valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento esecutivo penale (es. decreto di esecuzione della confisca) è necessario dimostrare una legittimazione e un interesse concreto e diretto: se l'annullamento non procura un vantaggio pratico all'impugnante, il ricorso è inammissibile
- La titolarità formale dei beni e la qualità in cui si agisce (proprio o quale rappresentante di una società diversa) sono elementi essenziali: chi non prova di essere titolare o di avere interesse sostanziale rischia di non avere legittimazione ad impugnare
- La confisca penale e l'acquisizione al patrimonio pubblico non sono automaticamente sospese dal pendere di controversie tra privati; i profili di possesso tra privati devono essere valutati nei rispettivi rami processuali e non sempre bloccano l'esecuzione penale
- L'esistenza di atti traslativi o di contratti preliminari e relative trascrizioni può essere rilevante, ma non supplisce all'assenza di legittimazione del soggetto che propone il gravame; l'effetto pratico dell'impugnazione sulla titolarità/possesso è decisivo
- L'inammissibilità comporta rischi economici: condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle Ammende se la causa di inammissibilità non è stata determinata da colpa grave del ricorrente
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