Sentenza del 24/02/2017 n. 4778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto il diritto della società al rimborso IVA relativo all'anno 1999, ritenendo che la tardiva presentazione del modello VR, oltre il termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, comportasse la decadenza dal rimborso. La Corte, tuttavia, non ha esaminato i motivi di ricorso, rilevando d'ufficio che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 30 marzo 2000 e che, secondo la disciplina applicabile, si era estinta definitivamente dal 1 gennaio 2004. Poiché il diniego di rimborso era stato notificato l'8 marzo 2005 e il giudizio era stato promosso dalla società ormai estinta, il processo era stato instaurato da un soggetto privo di capacità e legittimazione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato che la causa non poteva essere proposta e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché l'azione era stata avviata dal liquidatore in nome della società già estinta, anziché dai soci quali successori della società. I motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate sono rimasti assorbiti. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per equità, considerata l'evoluzione della giurisprudenza sulla decorrenza degli effetti dell'estinzione societaria.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso
La questione della decadenza derivante dalla tardiva presentazione del modello VR non è stata esaminata, poiché la Corte ha definito il giudizio rilevando previamente il difetto di legittimazione processuale della società.
D.Lgs. n. 6/2003, art. 4, modificativo dell'art. 2495, comma 2, c.c.
La disposizione ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione dal Registro delle Imprese, ma non è stata considerata retroattiva. Per le società cancellate prima del 1 gennaio 2004, l'estinzione è stata fatta decorrere da tale data secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Art. 2495 c.c.
La cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società secondo la disciplina temporale applicabile; i rapporti non definiti non si estinguono necessariamente, ma possono trasferirsi ai soci successori.
Art. 110 c.p.c.
L'estinzione della società è assimilata alla morte della persona fisica ai fini processuali: i soci subentrano nella posizione processuale della società, in qualità di successori.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Quando la causa non poteva essere proposta per un difetto originario e insanabile di legittimazione processuale, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- Prima di esaminare il merito di una controversia promossa da una società, occorre verificare che la società fosse ancora esistente e dotata di capacità processuale al momento della proposizione della domanda.
- Per le società cancellate prima del 1 gennaio 2004, secondo il principio applicato dalla sentenza, l'estinzione ai fini processuali decorre dal 1 gennaio 2004; gli atti notificati o i giudizi instaurati successivamente devono quindi essere rivolti ai soci successori, non alla società estinta.
- Dopo l'estinzione della società, i soci possono subentrare nei rapporti sostanziali e processuali della società, secondo i limiti della responsabilità derivante dal tipo societario e da quanto eventualmente riscosso in liquidazione.
- Se il giudizio è stato originariamente promosso in nome della società ormai estinta, il vizio di legittimazione è originario e insanabile e può condurre alla cassazione senza rinvio, senza esame delle questioni di merito.
- La definizione del processo per carenza di legittimazione processuale non implica necessariamente una decisione sul diritto sostanziale controverso, come il diritto al rimborso IVA o la tempestività del modello VR.
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