Sentenza del 20/04/2016 n. 7890 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento relativo a Irpeg e Ilor per l’anno 1995 e valido l’appello dell’Ufficio. I nove motivi riguardavano, tra l’altro, la presunta nullità o incompletezza della notifica e dell’avviso di accertamento, l’invalidità dell’appello dell’Agenzia, vizi del processo verbale di constatazione, difetto di motivazione dell’accertamento, errata applicazione del principio di competenza nella deduzione dei costi e mancato esercizio dei poteri istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando congiuntamente tutti i motivi. La sentenza impugnata era stata depositata in un periodo in cui trovava applicazione l’art. 366-bis c.p.c.; pertanto, ogni motivo avrebbe dovuto contenere uno specifico quesito di diritto oppure, per le censure motivazionali, un chiaro momento di sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Poiché tali requisiti mancavano, la Corte non ha esaminato nel merito le contestazioni fiscali. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 60
Richiamati dal ricorrente in relazione alla validità, completezza e notificazione dell’avviso di accertamento; la Corte non ha esaminato tali questioni nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 156 c.p.c.
Richiamato sulla dedotta invalidità della notificazione; la relativa censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
La norma imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le censure giuridiche e di un momento di sintesi per quelle relative alla motivazione. La Corte ha ritenuto non rispettati tali requisiti.
Legge n. 69 del 2009, artt. 47 e 50
Richiamati per individuare il periodo transitorio di applicazione dell’art. 366-bis c.p.c.; la sentenza impugnata, depositata il 16 aprile 2009, rientrava nel periodo in cui tale requisito era ancora applicabile.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento; la questione non è stata decisa nel merito.
Art. 75 T.U.I.R.
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al principio di competenza; anche questa censura non è stata esaminata a causa dell’inammissibilità processuale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 23
Richiamati con riferimento ai poteri istruttori del giudice tributario e alle difese delle parti; la Corte non ha valutato la loro eventuale violazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è indispensabile: la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi, quando richiesti dalla disciplina applicabile, può comportare l’inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
- Le censure devono essere formulate in modo autosufficiente, specifico e collegato alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la semplice elencazione di violazioni normative o doglianze generiche non è sufficiente.
- Per i vizi di motivazione occorre indicare chiaramente il fatto controverso, il punto della motivazione omesso o contraddittorio e spiegare perché la motivazione non consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può non esaminare il merito delle contestazioni relative all’accertamento tributario, alla notifica, ai costi dedotti o alla motivazione dell’atto.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali.
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