Cassazione Civile, Sentenza n. 26962/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Ispettorato territoriale del lavoro aveva irrogato, tramite distinte ordinanze ingiunzioni, sanzioni a Ryanair DAC e a due suoi dirigenti per omissione delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego e all'INAIL e per mancata consegna di documenti obbligatori ai dipendenti per il periodo 2005-settembre 2009. La Corte d'appello aveva riformato in parte la sentenza di primo grado, annullando un'ordinanza nei confronti di Ryanair e rigettando l'appello incidentale dell'Ispettorato circa l'altra. L'Ispettorato ha impugnato in Cassazione sostenendo che, ai fini dell'individuazione della legge applicabile, dovesse farsi riferimento anche, o analogicamente, al Regolamento CE n.1408/71 (e al successivo n.883/2004) e al criterio del "lavoratore occupato prevalentemente" per far prevalere la normativa italiana rispetto alla legge contrattuale irlandese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ispettorato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto applicabile la legge irlandese ai rapporti di lavoro (contratti conclusi a Dublino, sede della società in Irlanda, prestazioni in aeromobili registrati in Irlanda, disciplina contributiva e fiscale irlandese) e che le violazioni contestate erano sanzioni amministrative tese al monitoraggio del mercato del lavoro, non rientranti nella materia della "sicurezza sociale" disciplinata dai regolamenti CE n.1408/71 e n.883/2004. Pertanto i regolamenti di sicurezza sociale non erano utilizzabili (neanche per analogia) per determinare la legge applicabile alle fattispecie sanzionatorie qui contestate. La Corte ha compensato le spese di lite e disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 883/2004
Il regolamento disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE e si applica alle prestazioni di carattere previdenziale/sociale (malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, superstiti, infortunio, disoccupazione, ecc.). La Corte ha rilevato che le sanzioni amministrative contestate non rientrano in tale ambito materiale e pertanto il regolamento non è pertinente per individuare la legge applicabile alle condotte sanzionate.
Regolamento CEE n. 1408/71
Regolamento storico di coordinamento della sicurezza sociale cui il ricorrente aveva fatto riferimento; la Corte ha escluso la possibilità di utilizzarlo (anche analogicamente) per richiamare il criterio del "lavoratore occupato prevalentemente" ai fini dell'applicazione della normativa sanzionatoria italiana.
Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
Richiamato come parte della disciplina internazionale sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; la Corte d'appello ha fatto riferimento a norme di conflitto di diritto contrattuale per ritenere applicabile la legge scelta dalle parti (irlandese) ai contratti di lavoro.
Regolamento (CE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)
Richiamato tra le norme internazionali pertinenti in materia di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni; la Corte d'appello lo ha citato nel novero delle regole internazionali applicabili ai rapporti di lavoro transnazionali.
Regolamento del Consiglio 22.12.2000 n. 44 (Bruxelles I)
Menziionato come normativa rilevante in materia di competenza giurisdizionale (rimandata poi a Bruxelles I bis).
Convenzione sulla legge applicabile (Roma) 19.6.1980
Citata tra le regole di diritto internazionale privato in tema di scelta della legge applicabile ai contratti.
Regolamento (CE) n. 987/2009
Richiamato nel motivo di ricorso dall'Ispettorato; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che le disposizioni di coordinamento della sicurezza sociale potessero essere estese alla materia sanzionatoria amministrativa in esame.
Regolamento (UE) n. 465/2012
Richiamato tra le norme comunitarie; non utilizzabile per inglobare le sanzioni amministrative nell'ambito della sicurezza sociale.
Decreto legislativo n. 181/2000
Norma nazionale richiamata nel ricorso; la Corte ha ritenuto prevalente l'analisi di carattere internazionale e comunitario che ha escluso l'applicazione della normativa italiana alla materia sanzionatoria in questione.
Legge n. 689/1981
Richiamata in relazione alla qualificazione delle violazioni come illeciti amministrativi; la Corte ha sottolineato che le fattispecie sono violazioni amministrative sanzionate ai sensi di tale normativa, non obbligazioni contributive.
Massime di principio
- Quando le violazioni contestate consistono in obblighi amministrativi finalizzati al monitoraggio del mercato del lavoro (comunicazioni obbligatorie, notifiche agli enti), tali fattispecie sono generalmente qualificabili come sanzioni amministrative e non rientrano nella materia della "sicurezza sociale" regolata dai regolamenti CE n.1408/71 o n.883/2004.
- I regolamenti europei sulla sicurezza sociale (1408/71, 883/2004 e relativi) non sono utilizzabili, neanche per analogia, per determinare la legge applicabile a sanzioni amministrative che non incidono direttamente su prestazioni previdenziali o contributive.
- Per stabilire la legge applicabile ai contratti di lavoro transnazionali si devono applicare le regole di diritto internazionale privato / conflitto di leggi (es. Roma I) e tener conto degli elementi di collegamento concreti: luogo di conclusione del contratto, sede dell’impresa, luogo principale di svolgimento della prestazione, scelta della legge dalle parti, regime contributivo e fiscale.
- In giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione l’oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio (l’esercizio del potere sanzionatorio), non il rapporto sostanziale sottostante; pertanto la qualificazione della fattispecie come sanzione amministrativa o materia diversa è centrale per delimitare il quadro normativo applicabile.
- Se un'amministrazione intende far valere l'applicazione della normativa nazionale a rapporti di lavoro regolati da legge straniera, è necessario dimostrare un nesso giuridico diretto con gli istituti di sicurezza sociale (omissione contributiva reale, diritto a prestazioni sociali) piuttosto che limitarsi a richiamare finalità pubbliche generiche come il "monitoraggio del mercato del lavoro".
- Per le imprese con carattere transnazionale (es. compagnie aeree) la prova di elementi quali sede contrattuale, registro aeromobile, residenza fiscale e assoggettamento contributivo in un altro Stato sono fattori decisivi per l'applicazione della legge straniera.
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