Cassazione Civile, Sentenza n. 26958/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della decisione che aveva dichiarato prescritti i crediti retributivi relativi agli anni 2010-2011. Sostenevano che, alla luce delle pronunce di legittimità che hanno stabilito per i lavoratori subordinati il regime di decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto (Cass. n. 26246/2022 e successive), tale regime dovesse estendersi anche ai soci-lavoratori di cooperativa, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro. Contestavano inoltre la tesi della Corte d'appello secondo cui la posizione del socio-lavoratore sarebbe caratterizzata da una stabilità tale da escludere il "metus" e quindi l'applicazione del regime di decorrenza derivante dalla legge n. 92/2012, e chiedevano un'interpretazione costituzionalmente orientata per estendere la disciplina favorevole della prescrizione anche ai soci-lavoratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha rinviato la causa. La Corte ha ritenuto applicabile ai soci-lavoratori il medesimo regime di decorrenza della prescrizione previsto per i lavoratori subordinati (ossia decorrenza dalla cessazione del rapporto quando sussistono i presupposti del "metus" determinati dalla normativa innovata dalla legge n. 92/2012), avendo condiviso l'orientamento di legittimità più recente che estende tale criterio anche ai soci di cooperativa. La Corte ha inoltre chiarito che la possibilità, prevista dall'ordinamento, dell'intimazione di un mero licenziamento (senza contestuale esclusione dalla cooperativa) impedisce di assumere in via generale l'esistenza di una stabilità tale da escludere il "metus"; ha poi precisato che, quanto alla questione della responsabilità solidale del committente (art. 29 d.lgs. 276/2003), la decorrenza della prescrizione e la possibilità di far valere le pretese contro il committente non risultano ostacolate dall'art. 1310 c.c. nella specie. La Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio in sede di merito sul presupposto ora indicato e ha regolato le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1676 c.c.
Richiamato quale titolo in base al quale i soci-lavoratori hanno chiesto le somme non recuperate nei confronti del committente
art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
Disciplina della responsabilità solidale del committente; la Corte ha precisato che, quanto alla decorrenza della prescrizione, le pretese possono essere fatte valere nei confronti del committente nello stesso termine applicabile al datore di lavoro
art. 18, legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
modificato dalla legge n. 92/2012 e sostituito per i nuovi assunti dal d.lgs. n. 23/2015
La modifica ha inciso sulla tutela reintegratoria e sul regime di stabilità; la Corte ha utilizzato la disciplina derivante da questa riforma per valutare l'esistenza del "metus" e la decorrenza della prescrizione
artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c.
Norme sul decorso della prescrizione e sugli atti interruttivi/interventi che la influenzano; richiamate nella giurisprudenza che disciplina il dies a quo della prescrizione
art. 1310 c.c.
Disciplina sulla sospensione della prescrizione per il condebitore solidale; la Corte ha chiarito che, nella materia del termine di decorrenza (non della sospensione), l'art. 1310 non rileva direttamente e che, comunque, per le obbligazioni a interesse unisoggettivo la disciplina va interpretata differentemente
legge n. 142/2001
art. 1, comma 3; art. 2; art. 5, comma 2
Disciplina speciale del rapporto del socio-lavoratore di cooperativa: prevede un regime speciale e consente l'applicazione delle disposizioni ordinarie del lavoro solo se compatibili; regola la fase estintiva del rapporto (licenziamento vs esclusione) e non stabilisce una automatica coincidenza fra cessazione del rapporto di lavoro e cessazione del rapporto associativo
art. 441ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.149)
Norma processuale sulla materia dei licenziamenti del socio di cooperativa; conferma l'attenzione normativa al solo impugnativa del licenziamento e ribadisce che la cessazione del rapporto associativo non è necessaria in tutti i casi
Cass. Sez. Lav. n. 26246/2022
Pronuncia di riferimento che ha stabilito per i lavoratori subordinati che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto quando la riforma del 2012 ha inciso sulla certezza delle tutele; principio esteso ai soci-lavoratori dalla sentenza in oggetto
Cass. Sez. Un. n. 27436/2017
Ha analizzato la specificità del rapporto del socio-lavoratore, riconoscendo la possibilità del mero licenziamento (socio inerte) e la non automatica coincidenza fra cessazione del rapporto di lavoro e cessazione del rapporto associativo; fondamento per ritenere che non sussista una stabilità assoluta
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro del socio-lavoratore di cooperativa, la prescrizione delle pretese retributive può decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (e non necessariamente dal momento di maturazione del credito) quando sussistono i presupposti del "metus" riconducibili alla minore certezza delle tutele dopo la riforma del 2012: pertanto verificare sempre se ricorrono tali presupposti
- La presenza di un mero licenziamento (senza contestuale esclusione dalla cooperativa) è possibile e, se presente, rende concreta l'applicabilità della disciplina sulle tutele da licenziamento anche al socio; occorre quindi distinguere fattispecie in cui è stata intimata anche l'esclusione dalla compagine sociale da quelle in cui non lo è
- La disciplina speciale della legge 142/2001 comporta che le regole ordinarie sul lavoro si applicano ai soci-lavoratori solo se compatibili: non è automatica l'applicazione di tutele diverse senza un'analisi della compatibilità normativa e fattuale
- Quanto al committente responsabile solidale (art. 29 d.lgs. 276/2003), le pretese retributive possono essere fatte valere nei confronti del committente entro lo stesso termine di prescrizione applicabile al datore di lavoro; le questioni tecniche sulla sospensione per il condebitore vanno valutate con attenzione ma non impediscono l'azione contro il committente
- In casi analoghi è essenziale documentare tempestivamente atti interruttivi o impugnazioni (es. impugnazione del licenziamento) e verificare le date di maturazione dei crediti rispetto all'entrata in vigore delle modifiche normative rilevanti (es. legge n. 92/2012)
- Sul piano processuale, l'azione del socio per licenziamento segue regole specifiche (anche procedurali) e il giudice dovrà valutare separatamente gli aspetti relativi al rapporto di lavoro e, se rilevante, quelli relativi al rapporto associativo
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