Circolare numero 162 del 8-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione dell’art. 5 del D.L. n. 41/95, come modificato in sede di conversione, chiarendo che le Camere di Commercio trasmettono agli enti previdenziali, tramite la società consortile di informatica delle CCIAA, le iscrizioni, variazioni e cessazioni nel registro ditte. Viene confermata la competenza esclusiva dell’INPS sulla verifica dei requisiti costitutivi del rapporto previdenziale per gli esercenti attività commerciali e vengono dettate istruzioni per la gestione delle domande giacenti, per l’allineamento degli archivi e per la prima fase operativa. La circolare evidenzia inoltre gli effetti organizzativi e gestionali del nuovo sistema, sia nella fase transitoria sia a regime.
Modalità applicative dell’art. 5 del D.L. n. 41/95, convertito dalla legge n. 85/1995, in materia di comunicazione telematica tra Camere di Commercio, INPS e INAIL
Art. 5 del D.L. n. 41/95: comunicazioni camerali agli enti previdenziali
La circolare illustra le modalità applicative dell’art. 5 del D.L. n. 41/95, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 85/1995. L’obiettivo è definire un flusso operativo omogeneo tra Camere di Commercio, INPS e INAIL per la trasmissione dei dati del registro ditte, assicurando al tempo stesso la corretta gestione delle domande già pendenti e l’utilizzo integrato delle informazioni camerali negli archivi previdenziali.
Quadro normativo e coordinamento istituzionale
Dopo l’emanazione della norma, l’Istituto si è attivato con il Ministero dell’Industria e con Unioncamere per concordare soluzioni organizzative e informatiche idonee a rendere coerente l’applicazione della disposizione. Il Ministero ha poi emanato una circolare indirizzata alle Camere di Commercio per uniformare le attività delle strutture decentrate. La disciplina si innesta sul sistema di collegamento telematico già previsto dall’art. 3 del D.L. n. 103/91, convertito dalla legge n. 166/1991, e già attuato tramite convenzioni stipulate da Unioncamere con INAIL e INPS.
Trasmissione delle iscrizioni e contenuto minimo delle informazioni
La norma, nel testo definitivo, riguarda la comunicazione su supporto informatico agli enti previdenziali delle iscrizioni nei registri delle ditte, nonché delle modificazioni e cessazioni registrate nella banca dati gestita dalla società consortile di informatica delle Camere di Commercio. Per rendere più rapido ed efficace l’utilizzo del collegamento, gli enti previdenziali ricevono tutte le nuove iscrizioni intervenute dall’ultima acquisizione, valutando quali posizioni comportino l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le posizioni comunicate devono contenere almeno:
- i dati anagrafici;
- la data di inizio attività;
- il contenuto delle attività denunciate;
- il numero dei dipendenti, ove segnalato.
Per le imprese artigiane, i dati sono comunicati sulla base dell’annotazione nel registro ditte della presentazione delle domande o dichiarazioni di inizio attività presentate alle commissioni provinciali per l’artigianato, ai sensi dell’art. 5, comma secondo, della legge n. 443/1985.
Competenza dell’INPS e superamento della gestione ENEAC
La circolare ribadisce che il Ministero dell’Industria ha riconosciuto all’Istituto la competenza esclusiva sulla verifica dei requisiti costitutivi del rapporto previdenziale degli esercenti attività commerciali, in linea con l’indirizzo già assunto dalla Presidenza del Consiglio. Il nuovo testo dell’art. 5 rafforza tale impostazione, stabilendo che le Camere di Commercio ricevono esclusivamente domande di iscrizione al registro delle ditte e che gli enti previdenziali acquisiscono la notizia dei fatti rilevanti tramite il collegamento telematico.
Ne consegue che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto, e cioè dal 24 marzo 1995, le Camere di Commercio non gestiscono più alcuna attribuzione o attività connessa alle Commissioni ENEAC.
Domande giacenti e trasmissione della documentazione
Con riferimento alle domande giacenti già richiamate nella precedente circ. n. 3366/C del 9 marzo 1995, la circolare precisa che la relativa documentazione deve essere inviata dalle Camere di Commercio, in supporto cartaceo, alle competenti sedi INPS e INAIL. Ciò consente agli enti di desumere direttamente dai documenti le informazioni relative ai familiari coadiuvanti nelle imprese commerciali, evitando che tali dati debbano essere nuovamente richiesti agli interessati, in coerenza con il principio di semplificazione richiamato dall’art. 18, comma 3, della legge n. 241/1990.
Prima fase operativa e gestione delle pratiche già trasmesse
A seguito della circolare ministeriale, il Ministero dell’Industria ha definitivamente riconosciuto all’Istituto la competenza esclusiva in materia e le sedi devono procedere all’esame delle domande secondo le istruzioni già fornite per lo sportello polifunzionale e richiamate dalla circ. n. 110 del 20 aprile 1995.
La circolare attribuisce particolare importanza alla prima fase operativa, anche in relazione alla nuova procedura infra-annuale di emissione dei bollettini di versamento, che prevede un’ulteriore emissione nel mese di luglio. Tale innovazione consente:
- di evitare oneri aggiuntivi a carico degli assicurati per interessi compensativi dovuti a ritardi non imputabili agli stessi;
- di migliorare la tempestività della riscossione contributiva;
- di incidere positivamente sui flussi di cassa dell’Istituto.
Poiché la rapida definizione delle domande consente agli interessati di versare i contributi a partire dalla scadenza del 20 luglio 1995, i dirigenti sono invitati a:
- attivare un collegamento efficace con gli uffici camerali;
- concordare modalità operative che favoriscano la fluidità e la regolarità della trasmissione;
- predisporre gli interventi organizzativi necessari per acquisire e trasmettere al centro le domande definite entro il 10 giugno 1995.
Monitoraggio centrale e flusso informativo verso la Direzione
Per consentire alla sede centrale una valutazione complessiva del fenomeno, i Direttori regionali devono trasmettere entro il 15 giugno 1995, via fax al numero 06/59055488 e indirizzando la comunicazione alla Direzione Centrale P.C.P.P., il numero delle pratiche:
- trasmesse dalle Camere di Commercio alla data del 10 giugno 1995;
- definite e acquisite;
- definite e non acquisite.
La comunicazione deve essere distinta per ciascuna SAP del territorio.
Allineamento dell’archivio storico CERVED
A regime, la società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio renderà disponibili in tempo reale tutte le informazioni relative:
- alle nuove iscrizioni;
- alle variazioni;
- alle cessazioni di attività intervenute sull’archivio automatizzato del registro ditte;
- all’inizio attività;
- al numero dei dipendenti, se segnalato;
- all’attività economica svolta da ciascuna azienda.
La ricezione dei dati avverrà inizialmente tramite scambio di supporti magnetici a livello di strutture centrali e, successivamente, mediante collegamento telematico. Nella prima applicazione delle disposizioni, la società consortile trasmetterà le informazioni relative a tutti i soggetti iscritti nel registro ditte, circa 5 milioni di posizioni, evidenziando le aziende in attività e il numero degli addetti.
Il confronto automatico tra archivi di gestione sarà realizzato mediante procedure informatizzate che confronteranno i dati CERVED con quelli presenti negli archivi delle aziende, dei commercianti e degli artigiani, producendo evidenze utili alle SAP per l’esame delle anomalie. In esito ai riscontri sarà possibile aggiornare e allineare gli archivi interessati alle risultanze delle Camere di Commercio, consentendo alle sedi di definire amministrativamente tutte le situazioni di scostamento.
Effetti a regime dell’integrazione informativa
L’attivazione a regime del sistema consentirà di identificare in modo univoco persone fisiche e giuridiche che abbiano richiesto l’iscrizione, notificato variazioni o comunicato cancellazioni nel registro ditte. Ciò permetterà di acquisire rapidamente informazioni rilevanti sull’operatività delle aziende e di mantenere aggiornati gli archivi di sede anche in assenza di specifiche comunicazioni dell’interessato.
La circolare sottolinea che le informazioni provenienti dalle Camere di Commercio circa iscrizione, variazione di attività o cancellazione hanno efficacia anche presso l’INPS. Solo in casi particolari, da precisare successivamente, sarà necessario svolgere ulteriori fasi istruttorie.
Benefici gestionali, contributivi e di vigilanza
Il nuovo sistema consente un pieno utilizzo delle informazioni automatizzate ricevute, con conseguente semplificazione del lavoro amministrativo dell’operatore di sede e velocizzazione delle successive fasi operative. Gli effetti positivi riguardano in particolare:
- il controllo delle aziende che versano contributi con mod. DM;
- le posizioni dei lavoratori autonomi;
- il risparmio nella produzione di modulistica per aziende cessate;
- l’individuazione di ulteriori indicatori di rischio di evasione, utili alla programmazione dell’attività di vigilanza;
- l’aggiornamento delle liste delle scoperture contributive;
- il riscontro interno di congruità, che sarà effettuato costantemente mediante il confronto dei cumuli tra DM e O1/M.
Disposizioni finali e istruzioni successive
La circolare conclude precisando che, una volta definite le modalità tecniche operative, saranno emanate istruzioni più dettagliate per la trattazione delle diverse tipologie di informazioni e per le relative categorie di utenza. Si invita la società consortile di informatica delle Camere di Commercio ad assicurare l’attuazione di quanto disposto e Unioncamere a concludere con gli enti previdenziali gli accordi operativi necessari al raggiungimento delle finalità della normativa.
Punti principali
Contesto normativo e finalità della disciplina
A seguito dell’emanazione della norma, l’Istituto si è coordinato con Ministero dell’Industria e Unioncamere per definire soluzioni operative coerenti con il dettato normativo e idonee a valorizzare i dati degli archivi camerali. Il Ministero ha emanato una circolare applicativa per uniformare l’attività delle Camere di Commercio. La disciplina riguarda la comunicazione informatica agli enti previdenziali delle iscrizioni nei registri ditte e si inserisce nel sistema di scambio dati già previsto dall’art. 3 del D.L. n. 103/91, attuato tramite convenzioni con INPS e INAIL.
Domande giacenti e competenza dell’INPS
Le Camere di Commercio devono trasmettere alle sedi dell’Istituto copia delle domande giacenti presso le Commissioni provinciali ENEAC, in attesa della piena definizione dell’assetto informatico. È ribadita la competenza esclusiva dell’INPS sulla sussistenza dei requisiti costitutivi del rapporto previdenziale degli esercenti attività commerciali, competenza già riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio e confermata dall’art. 5. Le sedi devono esaminare le domande secondo le istruzioni già fornite con la circ. n. 110 del 20 aprile 1995 sullo sportello polifunzionale.
Scadenze operative per la gestione della prima fase
La rapida definizione delle domande è essenziale per consentire agli interessati di versare i contributi a partire dalla scadenza del 20 luglio 1995. I dirigenti sono invitati a concordare con gli uffici camerali modalità operative che assicurino fluidità e regolarità della trasmissione delle domande e a porre in essere gli interventi organizzativi necessari per acquisire e trasmettere al centro le domande definite entro il 10 giugno 1995. I Direttori regionali devono inoltre comunicare entro il 15 giugno 1995, via fax alla Direzione Centrale P.C.P.P., il numero delle pratiche trasmesse, definite e acquisite, e definite e non acquisite, distintamente per ogni SAP.
Nuovo flusso telematico dei dati camerali
A regime, la società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio rende disponibili in tempo reale le informazioni sulle nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni del registro ditte, oltre ai dati su inizio attività, numero dei dipendenti se segnalato e attività economica svolta. Nella fase iniziale lo scambio avviene tramite supporti magnetici tra strutture centrali, mentre a regime avverrà per via telematica. Nella prima applicazione saranno trasmesse le informazioni relative a tutti i soggetti iscritti nel registro ditte, circa 5 milioni, con evidenza delle aziende attive e del numero degli addetti.
Allineamento degli archivi e riscontro automatico
Il confronto tra archivi di gestione sarà effettuato con procedure automatizzate che mettono a raffronto i dati CERVED con quelli presenti negli archivi delle aziende, dei commercianti e degli artigiani. Le SAP riceveranno le evidenze necessarie per esaminare le anomalie riscontrate e procedere all’aggiornamento e all’allineamento degli archivi interessati. Le sedi potranno così definire amministrativamente tutte le situazioni di scostamento emerse dai riscontri automatici.
Effetti del sistema a regime
Il sistema consentirà di identificare univocamente persone fisiche e giuridiche che richiedono iscrizione, modificano o cessano l’attività nel registro ditte, permettendo all’Istituto di conoscere rapidamente fatti rilevanti per l’operatività delle aziende e di mantenere aggiornati gli archivi anche in assenza di specifiche comunicazioni degli interessati. Le informazioni camerali avranno efficacia anche presso l’INPS, senza necessità di ulteriori fasi istruttorie se non in casi particolari successivamente specificati.
Impatto su contribuzione, vigilanza e controlli
L’aggiornamento tempestivo degli archivi produce effetti positivi sul controllo delle aziende che versano contributi con mod. DM e sui soggetti del lavoro autonomo. La procedura consente risparmi nella modulistica per aziende cessate, fornisce un ulteriore indicatore di rischio di evasione utile alla programmazione della vigilanza e migliora le liste delle scoperture contributive. Rafforza inoltre il riscontro interno di congruità mediante il confronto costante dei cumuli tra DM e O1/M.
Istruzioni successive e ruolo degli enti coinvolti
La circolare precisa che ulteriori istruzioni più dettagliate saranno fornite una volta definite le modalità tecniche operative. Si invita la società consortile di informatica delle Camere di commercio ad assicurare l’attuazione delle disposizioni e Unioncamere a raggiungere con gli enti previdenziali i necessari accordi operativi. Nell’allegato viene richiamato il testo applicativo del Ministero, con specificazione della trasmissione telematica delle iscrizioni, variazioni e cessazioni, nonché del trattamento delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate.
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