Circolare numero 25 del 07-06-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 30 maggio 1995, n. 203 in materia di condono previdenziale per le imprese dello spettacolo, chiarendo termini, rateazioni e interessi applicabili. Precisa inoltre quando il pagamento delle rate sostituisce la liberatoria degli enti previdenziali ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, e mette a disposizione tre fac-simili di dichiarazione per gli uffici. Viene anche esclusa la possibilità di richiedere tale dichiarazione sostitutiva in caso di regolarizzazioni agevolate diverse da quelle previste per lo spettacolo.
Condono previdenziale e liberatoria per imprese dello spettacolo ex art. 9 L. 203/1995
Condono previdenziale e liberatoria per le imprese dello spettacolo
La circolare chiarisce l'applicazione della legge 30 maggio 1995, n. 203 alle imprese dello spettacolo, con particolare riguardo al condono previdenziale, alla rateazione dei debiti contributivi e alla documentazione sostitutiva della liberatoria necessaria per la liquidazione delle sovvenzioni. Vengono inoltre allegati tre fac-simili di dichiarazione destinati agli uffici competenti.
Quadro normativo di riferimento
La legge 30 maggio 1995, n. 203, di conversione del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, conferma la validità degli atti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di una serie di precedenti decreti-legge richiamati in premessa. La circolare si concentra in particolare sull'art. 9 della legge, che disciplina il condono previdenziale e gli effetti del pagamento delle rate ai fini delle sovvenzioni.
Condono previdenziale per i datori di lavoro dello spettacolo
L'art. 9, comma 1, ribadisce che l'agevolazione prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla L. 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi scaduti al 31 agosto 1994.
La regolarizzazione è subordinata al versamento dei contributi o premi e/o della relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995 e può essere effettuata, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di eguale importo:
- prima rata entro il 31 marzo 1995;
- seconda rata entro il 31 maggio 1995;
- terza rata entro il 31 luglio 1995;
- quarta rata entro il 30 settembre 1995;
- quinta rata entro il 30 novembre 1995.
Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell'8% annuo per il periodo di differimento.
Mancata riapertura dei termini del precedente condono
La circolare precisa che non è stata disposta alcuna riapertura né alcuno slittamento dei termini del condono previsto dai decreti-legge precedenti. Per tali profili si rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 5 del 19 gennaio 1995.
Proroga del termine per la seconda rata del condono previdenziale del 1993
La legge di conversione modifica l'art. 9, comma 2, del D.L. 97/1995, disponendo che il termine del 30 novembre 1993, relativo al pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 e successive modificazioni, è fissato per le attività dello spettacolo al 30 giugno 1995.
La circolare precisa inoltre che, per questa rata, la maggiorazione degli interessi dell'8% per il periodo di differimento deve essere calcolata dall'1 novembre 1993 al 30 giugno 1995.
Effetti del pagamento sulle sovvenzioni e sostituzione della liberatoria
L'art. 9 prevede che, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento di determinate rate del condono sostituisca la liberatoria da rilasciarsi dagli enti previdenziali.
In particolare:
- il pagamento delle prime due rate del condono di cui al comma 1, con scadenza 31 marzo 1995 e 31 maggio 1995, sostituisce la liberatoria;
- il pagamento della prima rata del condono di cui al comma 2, con scadenza 30 settembre 1993 oppure 30 ottobre 1993 ai sensi del D.L. 380/1993, ha il medesimo effetto;
- in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata complessivamente dovuta sostituisce la liberatoria ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.
La circolare chiarisce che per "seconda rata" deve intendersi quella prevista dal piano di rateazione concordato e concesso dall'ente, non gli acconti eventualmente versati prima dell'accoglimento dell'istanza o in attesa della deliberazione.
Dichiarazioni sostitutive e fac-simili allegati
Per l'attuazione delle norme sono predisposti tre fac-simili di dichiarazione, allegati come A, B e C, da rilasciarsi dagli uffici su richiesta delle imprese interessate. I modelli sono riferiti rispettivamente:
- alla dichiarazione ex art. 9, comma 3, per il caso di pagamento della prima rata del condono di cui al comma 2;
- alla dichiarazione ex art. 9, comma 3, per il caso di pagamento delle prime due rate del condono di cui al comma 1;
- alla dichiarazione ex art. 9, comma 4, per il caso di inadempienza contributiva e rateazione concordata.
Le formule riportano anche la segnalazione delle eventuali pendenze contributive residue a favore dell'ente, al fine di consentire le iniziative di tutela del credito e la comunicazione dell'eventuale concessione erogata.
Limiti di utilizzo della dichiarazione sostitutiva
La circolare conclude precisando che la dichiarazione sostitutiva della liberatoria è stata prevista esclusivamente per il condono previdenziale delle imprese dello spettacolo. Di conseguenza, non può essere richiesta da imprese dello spettacolo che abbiano presentato domanda di regolarizzazione agevolata ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724 o del D.L. 7 aprile 1995, n. 105.
Punti principali
Condono previdenziale: soggetti e termini
L'agevolazione prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 6/1993 si applica ai datori di lavoro dello spettacolo ancora debitori per contributi o premi omessi o tardivi relativi a periodi scaduti al 31 agosto 1994, purché versino somme dovute e/o maggiorazione entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire anche in cinque rate bimestrali di pari importo, con scadenze 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 1995, con interessi dell'8% annuo sulle rate successive alla prima.
Nessuna riapertura dei termini del condono precedente
La circolare precisa che non è stata disposta alcuna riapertura o proroga dei termini del condono previsto dai precedenti decreti-legge richiamati in premessa. Per tali aspetti si rinvia quindi alla circolare n. 5 del 19 gennaio 1995.
Seconda rata del precedente condono e nuovo termine
La legge 203/1995 modifica l'art. 9, comma 2, del D.L. 97/1995, fissando per le attività dello spettacolo al 30 giugno 1995 il termine originariamente previsto al 30 novembre 1993 per il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al D.L. 155/1993. Per tale rata la maggiorazione degli interessi dell'8% va calcolata per il periodo dall'1 novembre 1993 al 30 giugno 1995.
Liberatoria sostitutiva per la liquidazione delle sovvenzioni
Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1, nonché della prima rata del condono di cui al comma 2, vale come sostitutivo della liberatoria rilasciata dagli enti previdenziali. Analogamente, in caso di rateizzazione concordata con gli enti, il pagamento della seconda rata del piano di rateazione sostituisce la liberatoria ai fini della liquidazione delle sovvenzioni; per seconda rata si intende quella del piano concordato e non gli acconti versati prima dell'accoglimento dell'istanza.
Fac-simili di dichiarazione e limiti applicativi
Per l'attuazione delle norme sono stati predisposti tre fac-simili di dichiarazione, da rilasciarsi dagli uffici su richiesta delle imprese interessate. La circolare chiarisce però che la dichiarazione sostitutiva della liberatoria è prevista solo per il condono previdenziale delle imprese dello spettacolo e non può essere richiesta da imprese dello spettacolo che abbiano presentato domanda di regolarizzazione agevolata ai sensi della L. 724/1994 o del D.L. 105/1995.
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