Circolare numero 161 del 7-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare, sulla base di un parere del Ministero del lavoro, chiarisce come determinare il trattamento spettante ai lavoratori portuali cancellati dai registri prima del 19 febbraio 1994 e ai loro superstiti. Viene precisato che il trattamento complessivo non può essere inferiore a quanto percepito alla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 1994 e che, per chi già godeva dell’integrazione pensionistica, il supplemento dal 1° marzo 1994 deve almeno uguagliare tale importo. Sono inoltre indicate le regole per i superstiti, con modifica delle istruzioni precedenti.
Chiarimenti sul trattamento di inabilità per lavoratori portuali cancellati e superstiti
Chiarimenti sul trattamento di inabilità per i lavoratori portuali cancellati e per i superstiti
La circolare fornisce ulteriori istruzioni, a seguito di un parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla determinazione del trattamento previsto dall’articolo 24, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Il tema riguarda i lavoratori portuali già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale prima dell’entrata in vigore della legge, nonché i loro superstiti, con l’obiettivo di assicurare continuità e corretta quantificazione della prestazione.
Premessa e finalità interpretativa
La circolare si pone in continuità con il messaggio n. 22579 del 24 febbraio 1995, che aveva già fornito prime disposizioni applicative. Le questioni sollevate dagli interessati sulla congruenza dei criteri di calcolo sono state sottoposte al Ministero del lavoro, il quale ha chiarito che il richiamo all’articolo 2 della legge n. 222 del 1984 serve a garantire un trattamento previdenziale comprensivo non solo della maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva per il periodo tra cancellazione dai registri e raggiungimento dell’età pensionabile, ma anche delle rivalutazioni maturate secondo le norme comuni.
Il Ministero ha inoltre precisato un principio di salvaguardia: il trattamento complessivo da erogare ai sensi dell’articolo 24, comma 4, non può essere inferiore all’importo percepito dagli interessati alla data di entrata in vigore della legge n. 84.
Lavoratori portuali titolari di prestazione di invalidità
Per i lavoratori portuali cancellati dai registri prima del 19 febbraio 1994, che a tale data percepivano già l’integrazione pensionistica prevista dal regolamento dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali, il supplemento da liquidare a decorrere dal 1° marzo 1994 deve essere almeno pari a tale integrazione alla data del 19 febbraio 1994.
Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 84, non percepivano l’integrazione pensionistica, resta ferma la disciplina già dettata dal messaggio n. 22579 del 24 febbraio 1995 per il calcolo del trattamento spettante.
La circolare precisa anche un aspetto operativo importante: ai lavoratori destinatari del supplemento deve essere comunicato che nel calcolo della prestazione non è stata considerata l’eventuale contribuzione relativa ad attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra la decorrenza della prestazione di invalidità e il primo giorno del mese successivo alla cancellazione dai registri. Tale contribuzione può essere invece utilizzata, su domanda, per la liquidazione di un supplemento secondo le regole ordinarie.
Superstiti dei lavoratori portuali
Per i superstiti dei lavoratori portuali cancellati dai registri e deceduti prima del 19 febbraio 1994, il diritto al trattamento previsto dall’articolo 24 è subordinato alla condizione che sulla pensione ai superstiti sia stata in godimento l’integrazione prevista dal regolamento per le Compagnie e Gruppi portuali. In questo senso, le istruzioni della circolare n. 302 del 17 novembre 1994 devono intendersi integrate.
Quanto alla determinazione del trattamento spettante al 1° marzo 1994, esso è composto da:
- l’importo a calcolo della pensione ai superstiti in pagamento al 1° marzo 1994;
- un supplemento pari all’importo dell’integrazione pensionistica percepita alla data del 19 febbraio 1994 in applicazione del regolamento richiamato.
Le istruzioni contenute nel punto 2 del messaggio n. 22579 del 24 febbraio 1995, per la parte relativa ai superstiti, devono quindi considerarsi modificate nei termini sopra indicati.
Punti principali
Premessa e chiarimento ministeriale
La circolare richiama il messaggio n. 22579 del 24 febbraio 1995 e segnala che i criteri di calcolo del trattamento di cui all’articolo 24, comma 4, della legge n. 84 del 1994 sono stati sottoposti al Ministero del lavoro. Il Ministero ha chiarito che la disposizione mira a garantire la continuità del trattamento previdenziale, comprensivo sia della maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva fino al raggiungimento dell’età pensionabile, sia delle rivalutazioni maturate secondo le norme comuni. Inoltre, il trattamento complessivo non può essere inferiore a quello percepito alla data di entrata in vigore della legge n. 84.
Lavoratori portuali titolari di prestazione di invalidità
Per i lavoratori portuali cancellati dai registri prima del 19 febbraio 1994 che, a tale data, percepivano l’integrazione pensionistica prevista dal regolamento per le Compagnie e Gruppi portuali, il supplemento da liquidare dal 1° marzo 1994 deve essere almeno pari a quella integrazione alla data del 19 febbraio 1994. Se invece alla data di entrata in vigore della legge n. 84 l’integrazione non era in godimento, il calcolo del trattamento resta disciplinato dalle istruzioni del messaggio n. 22579 del 24 febbraio 1995. Ai beneficiari va inoltre comunicato che nel calcolo del trattamento non è stata considerata l’eventuale contribuzione relativa ad attività svolta tra la decorrenza della prestazione di invalidità e il primo giorno del mese successivo alla cancellazione dai registri, contribuzione che può essere utilizzata, su domanda, per un supplemento secondo le norme comuni.
Superstiti dei lavoratori portuali
Per i superstiti di lavoratori portuali cancellati dai registri e deceduti prima del 19 febbraio 1994, il diritto al trattamento ex articolo 24 è subordinato al fatto che abbiano beneficiato della integrazione sulla pensione ai superstiti prevista dal regolamento per le Compagnie e Gruppi portuali. Le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 302 del 17 novembre 1994 si intendono integrate in questo senso. Il trattamento spettante al 1° marzo 1994 è composto dall’importo a calcolo della pensione ai superstiti in pagamento a quella data, maggiorato di un supplemento pari all’integrazione pensionistica percepita al 19 febbraio 1994 in applicazione del regolamento richiamato. Le istruzioni del punto 2 del messaggio n. 22579 del 24 febbraio 1995 risultano quindi modificate.
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