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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20453/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 494, 497-bis e 498 c.p., in relazione all'art. 477 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge per concorso di norme, sostenendo che la sostituzione di persona sarebbe stata assorbita dal possesso di documenti di identità falsi. Il secondo motivo censurava la motivazione sul giudizio di responsabilità, ma riproponeva in sostanza questioni già esaminate in appello e introduceva anche un tema nuovo sulla grossolanità del falso. Il terzo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche. Il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 533, comma 2, c.p.p., lamentando l'assenza di una motivazione conforme al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che la sostituzione di persona non è assorbita dal reato di possesso di documenti di identificazione falsi, poiché i due reati tutelano condotte diverse e possono concorrere. Ha qualificato il secondo motivo come generico e, per la parte nuova sulla grossolanità del falso, inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e non illogica. Il quarto motivo è stato ritenuto non deducibile per mancanza di specifico motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato, poiché la lamentata violazione dell'art. 533 c.p.p. non rientra nel vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito dal possesso di documenti falsi quando la condotta di utilizzazione del documento costituisce fatto ulteriore e autonomo.

  • art. 497-bis c.p.

    Punisce il mero possesso o la fabbricazione di documenti di identità falsi, a prescindere dalla loro successiva utilizzazione.

  • art. 498 c.p.

    Risulta tra i reati per i quali la condanna era stata confermata in appello; la sentenza di legittimità non sviluppa specifiche questioni sul punto.

  • art. 477 c.p.

    Indicato come norma in relazione alla quale erano contestati i fatti; la decisione non affronta nel merito autonomamente la sua applicazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina inammissibilità quando non vi è correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute con specifico motivo di appello, salvo eccezioni tassative.

  • art. 533, comma 2, c.p.p.

    La doglianza sulla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata ritenuta non deducibile nei termini proposti e, comunque, non riconducibile al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il suo ambito riguarda l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità, decadenza o inutilizzabilità; non vi rientra la denunciata violazione dell'art. 533 c.p.p.

Massime di principio

  • Il reato di sostituzione di persona concorre con il possesso di documenti di identità falsi quando l'agente, oltre a detenere il documento, lo utilizza per porre in essere l'induzione in errore richiesta dall'art. 494 c.p., perché tale utilizzazione integra un fatto autonomo.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • Le questioni nuove, introdotte per la prima volta nel ricorso per cassazione, non sono deducibili se non nei limiti delle eccezioni espressamente previste.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
  • In cassazione non è consentito dedurre censure su questioni non devolute al giudice di appello con specifico motivo, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili prima.
  • La violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. non coincide, di per sé, con il vizio di inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di nullità, inammissibilità, decadenza o inutilizzabilità.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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