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Sentenza

Sentenza del 25/10/2016 n. 8200 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta di registro - Trust - Registrazione - Imposta fissa - Realizzazione programma disponente - Imposte proporzionali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La registrazione dell'atto istitutivo del trust comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. L'imposizione proporzionale viene differita al momento in cui il programma del trust sarà concretamente realizzato e si produrrà l'effettivo trasferimento patrimoniale al beneficiario, momento nel quale sarà possibile determinare il valore dell'attribuzione e verificare l'eventuale applicazione delle franchigie.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il momento impositivo e la misura dell'imposta di registro applicabile a un atto istitutivo di trust. Si sostiene che, al momento della registrazione dell'atto, non sia ancora realizzato alcun trasferimento definitivo di ricchezza a favore del beneficiario né sia determinabile con certezza il valore del patrimonio che gli spetterà. Pertanto, l'atto deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. Le imposte proporzionali saranno dovute successivamente, quando sarà attuato il programma predisposto dal disponente e si verificherà l'effettiva attribuzione dei beni o diritti al beneficiario. In tale momento potranno rilevare anche il grado di parentela e le eventuali franchigie applicabili.

Norme richiamate

  • Imposta di registro applicabile agli atti istitutivi di trust

    L'atto istitutivo del trust, quando non realizza ancora l'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario, sconta l'imposta di registro in misura fissa; l'imposta proporzionale è dovuta al momento dell'effettivo trasferimento patrimoniale.

  • Disciplina delle imposte proporzionali e delle franchigie in base al grado di parentela

    La base imponibile e l'eventuale franchigia devono essere valutate quando il beneficiario riceve concretamente il patrimonio, poiché solo allora sono conoscibili il valore effettivo dell'attribuzione e il rapporto di parentela con il disponente.

Massime di principio

  • Per un trust, occorre distinguere tra l'atto istitutivo, che può avere natura meramente programmatica, e il successivo atto o evento di attribuzione dei beni al beneficiario.
  • Se al momento della registrazione non si verifica un trasferimento definitivo e attuale di ricchezza, l'imposta di registro tende ad applicarsi in misura fissa, anziché proporzionale.
  • L'imposizione proporzionale diventa esigibile quando il programma del trust viene attuato e il beneficiario consegue effettivamente i beni o diritti.
  • La valutazione dell'eventuale franchigia e dell'aliquota dipende dal valore effettivamente attribuito e dal grado di parentela rilevante al momento dell'attribuzione.
  • La qualificazione concreta dell'atto e la struttura del trust restano decisive: se l'atto realizza già un trasferimento definitivo e immediato, possono trovare applicazione imposte proporzionali già in quella fase.

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