Cassazione Civile, Ordinanza n. 26989/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Una persona fisica aveva chiesto di accertare di non dovere alcunché, quale corrispettivo per consumi di energia elettrica relativi a un immobile sito in Roma, per un periodo anteriore a una certa data, sostenendo in subordine un diverso dies a quo. La società fornitrice aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di pagamento di oltre 44 mila euro, assumendo che il prelievo fosse avvenuto abusivamente e che, al momento dell’accertamento, nell’immobile fosse presente la sola attrice. Il tribunale aveva escluso la debenza in mancanza di prova che la fornitura fosse intestata all’attrice nel periodo dei consumi. In appello la società sosteneva che, anche se l’immobile era stato dato in locazione a terzi, la locatrice avrebbe dovuto rispondere dei consumi almeno per il periodo anteriore alla locazione e che la presenza della sola attrice nell’immobile e il pagamento di altre fatture confermassero la riferibilità dei consumi a lei. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia/omessa motivazione sulla richiesta di prova testimoniale formulata in appello e violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ricostruire il periodo di disponibilità dell’immobile e dei relativi consumi; 3) violazioni degli artt. 2697, 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito mal valutato le prove e l’onere della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di decisività della prova non ammessa e ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo implicito il giudizio di irrilevanza delle prove; ha dichiarato inammissibili anche gli altri due motivi perché, sotto veste di violazioni di legge, miravano in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato integralmente inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società fornitrice. Ha ritenuto che i motivi fossero, in sostanza, diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla prova testimoniale era carente quanto alla decisività del mezzo istruttorio e che non era configurabile un vizio di omessa pronuncia, poiché il rigetto nel merito implicava il giudizio di irrilevanza delle prove richieste. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
la trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione di merito implichi il rigetto delle richieste istruttorie per irrilevanza
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può essere prospettata per contestare in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 116 c.p.c.
la censura è inammissibile se non denuncia un vero errore di percezione della prova ma mira a una diversa lettura del materiale istruttorio
art. 2697 c.c.
la violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onus a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere usato per introdurre una richiesta di nuovo esame del fatto sotto forma di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la violazione del diritto alla prova è denunciabile solo quando il giudice applichi preclusioni o inammissibilità insussistenti, non quando eserciti il potere discrezionale di valutare la rilevanza della prova
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale sulle prove è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente dedotta come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, pur senza una specifica confutazione analitica, renda comunque evidente il rigetto implicito della richiesta istruttoria per ritenuta irrilevanza.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è sindacabile in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente la decisività dei capitoli di prova o se l’errore investa un reale profilo processuale, non una valutazione di merito sulla loro rilevanza.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice altera la regola di riparto dell’onere probatorio; non basta contestare l’esito della valutazione delle prove raccolte.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando si denunci una vera violazione delle regole legali di prova o un travisamento percettivo del contenuto oggettivo della prova; non quando si solleciti una diversa lettura del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito con una ricostruzione alternativa dei fatti, se la motivazione è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
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