Ordinanza n. 2048/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza dirigenziale del Settore Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco n. 135 del 16 aprile 2026, avente a oggetto “immediata cessazione degli effetti prodotti dalla SCIA 10373931210-21122023-0945”; b) se e per quanto occorra, della nota del Settore Urbanistica, Protezione civile e Assetto del territorio/Servizio Edilizia privata - Condono del Comune di Torre del Greco prot. n. 20220 dell’8 aprile 2025 e dell’accluso parere urbanistico-edilizio, di contenuto ignoto, con il quale la suddetta SCIA è stata ritenuta “inammissibile”; c) se e per quanto occorra, della proposta di non accoglimento della riferita SCIA formulata dal Servizio Edilizia Privata, di estremi e contenuto ignoti; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; quanto ai motivi aggiunti: e) dell’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 200 del 5 giugno 2026, emessa dal Comune di Torre del Greco - Settore Ambiente, Demanio, Infrastrutture informatiche, Urbanistica, Protezione civile, ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui dispone la rimozione delle opere indicate ai paragrafi, 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 in quanto in difformità dalla SCIA n. 4000/2024 e successiva integrazione prot. n. 42495/2024, ovvero sine titulo, ovvero ricomprese nell’ambito dell’impianto sportivo e realizzate dalla società ricorrente e/o dalla società proprietaria dell’impianto; f) dell’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 201 del 5 giugno 2026, emessa dal Comune di Torre del Greco - Settore Ambiente, Demanio, Infrastrutture informatiche, Urbanistica, Protezione civile ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001, nella parte in cui dispone la rimozione delle opere indicate al paragrafo 19, in quanto in difformità dalla SCIA n. 4000/2024 e successiva integrazione prot. n. 42495/2024; g) se e per quanto occorra, della Relazione tecnica prot. n. 22243 del 17 aprile 2025, relativa al sopralluogo effettuato presso l’impianto sportivo, richiamata nelle predette ordinanze; h) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di cessazione degli effetti di una SCIA e, con motivi aggiunti, ordinanze di demolizione di opere ritenute difformi dalla SCIA o realizzate sine titulo
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto sportivo)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’immediata cessazione degli effetti prodotti da una SCIA, nonché gli atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato due successive ordinanze di demolizione adottate ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, relative a opere individuate come difformi dalla SCIA e dalla relativa integrazione, ovvero prive di titolo edilizio, alcune delle quali ricondotte all’impianto sportivo. La domanda cautelare era fondata sulla deduzione di vizi di proporzionalità e difetto di istruttoria, con particolare riferimento alla corretta individuazione e definizione delle difformità contestate. Alla camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di non insistere per la tutela cautelare riguardo agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, mantenendo l’interesse cautelare esclusivamente rispetto alle ordinanze di demolizione impugnate con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare limitatamente ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, sospendendone l’efficacia. Il Collegio ha ritenuto che le questioni controverse necessitassero di essere esaminate nella più congrua sede di merito e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha disposto la sospensione per consentire la decisione di merito re adhuc integra. Non è stata svolta una definizione anticipata della legittimità degli atti né una specifica valutazione analitica dei singoli vizi. La trattazione del merito è stata fissata per il 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Norma indicata quale base giuridica delle ordinanze comunali di demolizione impugnate.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato sospendendo l’efficacia delle ordinanze di demolizione.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda plurimi atti e il ricorrente dichiara di non insistere per la tutela rispetto ad alcuni di essi, il giudice deve limitare la pronuncia cautelare agli atti per i quali permane l’interesse cautelare.
- Se le questioni relative alla corretta individuazione e definizione di difformità edilizie richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare l’esame compiuto alla sede di merito e, nel bilanciamento degli interessi, sospendere l’efficacia degli atti repressivi per preservare l’integrità della situazione controversa fino alla decisione definitiva.
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