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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00213/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti del Comune di Palermo assegnati al servizio CO.I.ME. e assunti con contratto di diritto privato con applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, chiedevano le differenze retributive maturate dal 1 agosto 2015 in poi. Sostenevano che gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali del 2010 e del 2014, oltre al contratto integrativo provinciale, dovessero essere riconosciuti anche dopo il blocco della contrattazione pubblica disposto dall'art. 9 del d.l. 78/2010, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 che aveva dichiarato illegittima la sospensione della contrattazione collettiva. Con il primo motivo denunciavano la violazione dell'art. 9, comma 4, d.l. 78/2010, dell'art. 16 d.l. 98/2011 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il blocco non si applicasse ai rinnovi del CCNL edilizia o comunque non potesse incidere su aumenti già fissati nel 2010 e non eccedenti il limite del 3,2%. Con il secondo motivo, subordinato, deducevano la violazione dell'art. 9, comma 17, d.l. 78/2010, dell'art. 16 d.l. 98/2011, dell'art. 3 Cost. e delle stesse fonti collettive, affermando che dopo la sentenza n. 178/2015 dovevano essere pagati gli aumenti contrattuali decorrenti dall'agosto 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il blocco del trattamento economico previsto dall'art. 9, comma 1, d.l. 78/2010 si applichi anche ai rapporti di lavoro di diritto privato facenti capo ad amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, ma che la disciplina del comma 17, e i successivi interventi normativi di proroga e modifica, riguardi invece solo la contrattazione collettiva di diritto pubblico disciplinata dal d.lgs. 165/2001. Poiché i rapporti dei lavoratori CO.I.ME. erano regolati da un contratto di lavoro privato e dal CCNL edilizia, il blocco della contrattazione pubblica non impediva il riallineamento retributivo né il riconoscimento degli aumenti maturati dopo il 2015. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione anche delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    il trattamento economico complessivo ... non può superare ... il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010

    la disposizione di contenimento della spesa si applica anche ai rapporti di diritto privato facenti capo a enti inseriti nel conto consolidato della pubblica amministrazione, ma solo per il periodo 2011-2013, poi prorogato.

  • art. 9, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    rinnovi contrattuali del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni

    la previsione invocata dai ricorrenti viene letta come riferita al solo blocco dei rinnovi del personale pubblico, non ai rinnovi del CCNL di diritto privato.

  • art. 9, comma 17, D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali ... del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    la norma concerne esclusivamente la contrattazione collettiva di diritto pubblico disciplinata dal d.lgs. 165/2001 e non si estende ai rapporti privatistici del Comune di Palermo.

  • art. 16, comma 1, lett. b) e c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98

    proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici

    la proroga riguarda le limitazioni economiche del personale pubblico e non muta l'ambito soggettivo della disciplina.

  • art. 1, commi 452 e 453, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    per gli anni 2015-2018 ...; si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 ... per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica

    la legge conferma che il blocco delle componenti economiche attiene alla contrattazione pubblica.

  • art. 1, comma 254, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014 e 2015"

    l'estensione temporale del blocco si riferisce ancora alla contrattazione pubblica.

  • art. 1, comma 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196

    serve a individuare le amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato mediante i criteri ISTAT.

  • art. 47 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    è il riferimento normativo della contrattazione collettiva di diritto pubblico, distinta da quella privatistica.

  • art. 2, comma 35, L. 22 dicembre 2008, n. 203

    In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale

    la disciplina dell'indennità di vacanza contrattuale conferma che il blocco è costruito per la contrattazione dei comparti pubblici.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dai ricorrenti in chiave ermeneutica, ma la Corte privilegia il dato letterale e sistematico delle norme sul blocco contrattuale.

  • art. 3 Cost.

    invocato dai ricorrenti, ma non è il parametro decisivo della soluzione accolta.

  • sentenza Corte cost. n. 178/2015

    la declaratoria di illegittimità del blocco della contrattazione pubblica non consente un recupero automatico della disciplina economica nei rapporti privatistici, ma riguarda la ripresa della dialettica contrattuale pubblica.

Massime di principio

  • Il blocco degli incrementi economici previsto dalla normativa di contenimento della spesa pubblica può operare anche nei confronti di rapporti di lavoro di diritto privato instaurati da enti inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, quando la norma rinvia a tale nozione ampia di amministrazione pubblica.
  • Le disposizioni che sospendono o limitano le procedure contrattuali e negoziali e che regolano l'indennità di vacanza contrattuale devono essere interpretate restrittivamente quanto all'ambito soggettivo: esse riguardano la contrattazione collettiva di diritto pubblico disciplinata dal d.lgs. 165/2001, non i contratti collettivi di settore privato applicati da enti pubblici in regime privatistico.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione pubblica non comporta, di per sé, il travolgimento delle regole dei rapporti di diritto privato né impedisce il riconoscimento degli aumenti contrattuali maturati secondo il CCNL privatistico applicato al rapporto.
  • Quando il rapporto è regolato da un contratto collettivo privatistico, gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali non sono neutralizzati dalle norme sul blocco della contrattazione pubblica, salvo che una disposizione li colpisca espressamente con riferimento anche a tali rapporti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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