Sentenza n. 16841/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Primo inquadramento della ricorrente nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, al livello stipendiale 13°, disposto con delibere ANAC n. 465/2022 e n. 417/2023 e relativi provvedimenti individuali
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il primo inquadramento adottato da ANAC in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, chiedendo di essere collocata al livello stipendiale corrispondente alla professionalità e all’anzianità effettivamente maturate, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, ricostruzione della carriera, differenze retributive, interessi e rivalutazione. Ha sostenuto che l’Autorità avrebbe applicato solo formalmente il criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato, mantenendo in sostanza il precedente sistema e attribuendo livelli aggiuntivi in modo automatico e uniforme, senza una valutazione individuale adeguata. Ha dedotto la mancata valorizzazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della professionalità, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, il difetto di istruttoria e la violazione della parità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera n. 417/2023 e il provvedimento individuale del 20 ottobre 2023 che avevano confermato e reso definitivo l’inquadramento. Ha inoltre chiesto il riconoscimento delle progressioni di carriera per il 2021. In udienza ha domandato il rinvio in attesa dell’esito di un distinto giudizio d’appello e di una procedura riguardante dipendenti assunti tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il differimento è ammesso solo in casi eccezionali, in presenza di una pregiudizialità effettiva; il giudizio pendente riguardava una diversa procedura e una diversa categoria di dipendenti, mentre la controversia poteva essere definita sulla base dell’orientamento consolidato. Il Collegio ha quindi ritenuto manifestamente infondato il ricorso e ha prescisso dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, pur rilevando la sostanziale identità con precedenti contenziosi della ricorrente. Ha rigettato le censure sull’asserita inosservanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, richiamando l’indirizzo formatosi sulle delibere ANAC n. 465/2022 e n. 417/2023 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3289/2024: l’ANAC ha legittimamente esercitato la propria autonomia regolamentare, utilizzando l’anzianità di servizio e i livelli posseduti come parametri oggettivi per valorizzare la professionalità, senza essere tenuta a replicare in dettaglio gli inquadramenti dell’AGCM. Ha inoltre respinto le censure di difetto di istruttoria e disparità di trattamento, ritenendo che l’Autorità avesse svolto un’istruttoria articolata, coinvolto le organizzazioni sindacali e applicato criteri e decorrenze uniformi secondo la posizione delle diverse categorie di dipendenti. Le allegazioni di pregiudizio professionale ed economico sono state considerate generiche e non supportate da prova specifica. Respinti anche i motivi aggiunti e le domande consequenziali di revisione dell’inquadramento e di pagamento delle differenze retributive. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è consentito eccezionalmente quando sia dimostrato un effettivo rapporto di pregiudizialità con un giudizio parallelo; non basta la pendenza di una controversia distinta.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
La sentenza richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione di una decisione precedente su questioni sostanzialmente identiche e la assume come fondamento della decisione, non ravvisando ragioni per discostarsene.
art. 32 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC
è stato mantenuto il livello stipendiale aggiuntivo attribuito, in deroga all’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico, al personale non dirigente in servizio alla data del 1° gennaio 2018 nel sistema di progressioni 2020, in virtù delle specifiche contenute nell’Accordo economico del 15 gennaio 2019
La decisione richiama l’art. 32 nel descrivere il sistema di progressioni economiche e le deroghe applicate nei casi previsti dagli accordi; non ravvisa in tale disciplina una ragione per riconoscere alla ricorrente un diverso inquadramento o le progressioni rivendicate.
Massime di principio
- Nell’attuare una pronuncia che impone di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità amministrativa indipendente può esercitare la propria autonomia regolamentare individuando parametri oggettivi, quali l’anzianità di servizio e il livello di inquadramento posseduto, purché idonei a differenziare le posizioni e a considerare la professionalità maturata; non è tenuta a riprodurre in dettaglio il sistema adottato da un’altra autorità.
- La censura di difetto di istruttoria in materia di primo inquadramento non è fondata quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria articolata sulle diverse professionalità, coinvolto le organizzazioni sindacali e reso comprensibili le ragioni dei criteri generali adottati.
- Le allegazioni di penalizzazione professionale o di danno economico derivante dall’inquadramento devono essere specifiche e supportate da elementi probatori; deduzioni generiche e assertive non dimostrano l’illegittimità del criterio adottato né il pregiudizio individuale.
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede una pregiudizialità effettiva del giudizio parallelo; non è sufficiente che sia pendente un diverso giudizio o un procedimento amministrativo riguardante una categoria differente di dipendenti, se la causa può essere definita sulla base di un orientamento consolidato.
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