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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36398/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado di responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della propria identificazione quale autore del reato; con il secondo ha contestato l’eccessività della pena. La Corte ha dichiarato il primo motivo privo di specificità, perché riproponeva censure già vagliate e disattese, e comunque manifestamente infondato: le doglianze sollecitavano una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione. La Corte d’appello aveva motivato sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzando i riscontri costituiti dalle dichiarazioni di un testimone oculare e dalle immagini della fuga del rapinatore registrate da una telecamera. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la pena, di poco superiore al minimo edittale, era giustificata dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa e dalle modalità particolarmente violente della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo sulla prova dell’identificazione è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, poiché mirava a ottenere una nuova comparazione del materiale probatorio; la responsabilità era stata motivata sulla base delle dichiarazioni attendibili della persona offesa, corroborate da un testimone oculare e da immagini video. È stato rigettato nel merito anche il motivo sulla pena, la cui determinazione, prossima al minimo edittale, risultava adeguatamente motivata con riferimento al danno e alla violenza della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applichino alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola di corroborazione prevista dall’art. 192, comma 3, c.p.p. e possono da sole fondare la responsabilità, purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.

  • art. 133 c.p.

    potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere

    Quando la pena non supera di gran lunga la misura media edittale, la motivazione sulla sua quantificazione può essere sintetica e può richiamare la gravità del reato o la capacità a delinquere; nel caso concreto, la pena prossima al minimo era comunque motivata con specifico riferimento al danno e alla violenza della condotta.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fondamento della responsabilità penale, senza applicazione della regola di corroborazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p.; è però necessaria una motivazione adeguata sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova comparazione delle prove o una diversa valutazione in fatto dell’attendibilità, della credibilità e della forza dimostrativa dei singoli elementi.
  • Se la pena non è di gran lunga superiore alla misura media edittale, la motivazione sulla sua quantificazione può essere sintetica; la gravità del reato o la capacità a delinquere possono essere richiamate per dar conto dell’applicazione dei criteri dell’art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieRapinaProveImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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