Regolamento (UE) 2026/859
Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una nuova voce nell’allegato XVII del regolamento REACH per limitare il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli, sulla base del rischio non adeguatamente controllato per la salute umana. La misura si fonda sulle valutazioni dell’ECHA, dei comitati RAC e SEAC e della Commissione, e mira a ridurre l’esposizione di consumatori e utilizzatori professionali fuori dai siti industriali. Sono previste esclusioni settoriali e un’applicazione differita per alcune applicazioni nei veicoli a motore.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per vietare, con alcune esclusioni, l’immissione sul mercato e l’uso del 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli destinati a professionisti o al pubblico.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea, come testo rilevante ai fini del SEE, e modifica il regime REACH sulle restrizioni per le sostanze chimiche. Riguarda il 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) quando è presente come componente di articoli immessi sul mercato o usati da utilizzatori professionali o dal pubblico in generale in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso. Restano esclusi, nei limiti indicati dall’allegato, gli esplosivi definiti dalla direttiva 2014/28/UE, gli articoli per uso militare, alcune munizioni destinate a polizia e altre forze di sicurezza, i giocattoli, i dispositivi medici e gli articoli a contatto con i prodotti alimentari; inoltre la restrizione non si applica agli articoli immessi sul mercato prima dell’11 maggio 2027, né a specifiche applicazioni automotive fino all’11 maggio 2029.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per il 2,4-dinitrotoluene
Il regolamento modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo una restrizione specifica per il 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) come componente di articoli. La misura nasce dalla valutazione, da parte dell’ECHA e dei suoi comitati RAC e SEAC, del rischio non adeguatamente controllato derivante dall’esposizione a tale sostanza, classificata come cancerogena di categoria 1B e considerata sostanza cancerogena senza soglia.
Contesto e ratio della restrizione
Dai considerando emerge che il 2,4-DNT è già soggetto al regime di autorizzazione del REACH, ma gli obblighi di autorizzazione non si applicano agli articoli importati, con il risultato che articoli contenenti la sostanza possono essere presenti sul mercato dell’Unione. L’ECHA ha quindi valutato gli usi della sostanza in articoli e ha concluso che, per consumatori e utilizzatori professionali che operano fuori dai siti industriali, il rischio non è adeguatamente controllato. La Commissione ritiene pertanto necessaria una restrizione a livello unionale per evitare esposizioni da articoli contenenti 2,4-DNT.
Ambito della sostanza e degli articoli interessati
La nuova voce 83 dell’allegato XVII riguarda il 2,4-DNT identificato da numero CAS 121-14-2 e numero CE 204-450-0. Il divieto opera quando la sostanza è presente negli articoli in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso. La soglia è stata scelta per impedire l’aggiunta intenzionale della sostanza in articoli nell’Unione e per allineare il trattamento degli articoli importati a quello degli articoli originari dell’Unione.
Divieto generale e definizione di utilizzatore professionale
Dal 10 maggio 2027 è vietata l’immissione sul mercato o l’uso del 2,4-DNT come sostanza negli articoli destinati a utilizzatori professionali o al pubblico in generale, se la concentrazione è pari o superiore allo 0,1 % in peso. La norma definisce utilizzatore professionale come qualsiasi lavoratore o lavoratore autonomo che operi al di fuori dei siti industriali, chiarendo così che la restrizione mira in particolare agli impieghi professionali extra-industriali e agli usi consumer.
Esclusioni dall’ambito di applicazione
La voce 83 prevede una serie di esclusioni. Non si applica agli esplosivi ai sensi della direttiva 2014/28/UE, agli articoli per uso militare, alle munizioni destinate, secondo la normativa nazionale, a polizia o altre forze di sicurezza, ai giocattoli rientranti nel regolamento (UE) 2025/2509, ai dispositivi medici rientranti nel regolamento (UE) 2017/745 e agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004.
Precisazioni su esplosivi, articoli pirotecnici e munizioni
Il regolamento specifica che dall’esclusione per gli esplosivi sono comunque fuori gli articoli pirotecnici definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE, nonché le munizioni. In questo modo la restrizione non viene neutralizzata per categorie di prodotti che, pur avendo natura esplosiva o simile, sono ritenute esposte al rischio di presenza del 2,4-DNT e quindi meritevoli di inclusione nel divieto generale, salvo l’esenzione specifica per taluni usi militari.
Regime speciale per il settore automobilistico
Per alcune applicazioni nei veicoli a motore la restrizione è differita all’11 maggio 2029. Il differimento riguarda i microgeneratori di gas per pretensionatori delle cinture di sicurezza e gli attuatori del cofano, nonché i pezzi di ricambio, se immessi sul mercato per l’uso o utilizzati nei veicoli a motore ai sensi dell’articolo 3, punto 16, del regolamento (UE) 2018/858. Inoltre il divieto non si applica ai veicoli a motore immessi sul mercato tra l’11 maggio 2027 e l’11 maggio 2029, purché contengano 2,4-DNT solo nelle applicazioni automotive indicate.
Articoli immessi sul mercato prima della data di applicazione
La restrizione non si applica al 2,4-DNT contenuto in articoli immessi sul mercato dell’Unione prima dell’11 maggio 2027. Si tratta di una clausola pensata per evitare richiami non necessari e facilitare l’applicazione pratica della misura, includendo di fatto il trattamento di articoli già presenti sul mercato, come quelli di seconda mano.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di modifica del REACH, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento della nuova voce 83 nell’allegato XVII REACH
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è integrato con una nuova voce relativa al 2,4-dinitrotoluene (n. CAS 121-14-2; n. CE 204-450-0), con effetti restrittivi sull’immissione sul mercato e sull’uso come sostanza negli articoli.
Divieto generale dal 10 maggio 2027
Dopo il 10 maggio 2027 è vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza negli articoli destinati a utilizzatori professionali o al pubblico in generale, quando la concentrazione di 2,4-DNT è pari o superiore allo 0,1 % in peso.
Definizione di utilizzatore professionale
Ai fini della voce 83, per utilizzatore professionale si intende qualsiasi lavoratore o lavoratore autonomo che operi al di fuori dei siti industriali.
Esenzioni generali dal divieto
La restrizione non si applica agli esplosivi definiti dall’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/28/UE, agli articoli per uso militare, alle munizioni destinate alla polizia o ad altre forze di sicurezza secondo la legislazione nazionale, ai giocattoli rientranti nel regolamento (UE) 2025/2509, ai dispositivi rientranti nel regolamento (UE) 2017/745 e agli articoli a contatto con alimenti rientranti nel regolamento (CE) n. 1935/2004.
Chiarimento sulle esclusioni per esplosivi
Non rientrano nell’esclusione per esplosivi gli articoli pirotecnici definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE, né le munizioni.
Applicazione differita per alcune applicazioni automotive
La restrizione si applica dall’11 maggio 2029 all’immissione sul mercato e all’uso del 2,4-DNT nelle applicazioni relative a microgeneratori di gas per pretensionatori delle cinture di sicurezza e attuatori del cofano, nonché ai pezzi di ricambio, quando tali applicazioni siano immesse sul mercato per l’uso o utilizzate nei veicoli a motore definiti dall’articolo 3, punto 16, del regolamento (UE) 2018/858.
Esenzione per taluni veicoli immessi sul mercato tra il 2027 e il 2029
Il divieto non si applica ai veicoli a motore che siano stati immessi sul mercato tra l’11 maggio 2027 e l’11 maggio 2029 e che contengano 2,4-DNT solo nelle applicazioni di cui al paragrafo 5 della voce 83.
Esenzione per articoli già immessi sul mercato
Il divieto non si applica al 2,4-DNT contenuto in articoli immessi sul mercato dell’Unione prima dell’11 maggio 2027.
Entrata in vigore del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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