Regolamento (UE) 2026/885
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/885 del Consiglio, del 21 aprile 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive già previsto dal regolamento (UE) 2024/2642, aggiungendo due persone giuridiche ritenute coinvolte in attività di propaganda, manipolazione informativa e ingerenza attribuibili alla Federazione russa. Le nuove iscrizioni riguardano Euromore e Pravfond, con motivazioni dettagliate nell’allegato. Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione.
Inserimento di due persone giuridiche nell’elenco di soggetti sottoposti a misure restrittive per attività destabilizzanti della Russia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia, incidendo sull’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642. L’effetto concreto è l’estensione dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a restrizioni, mediante l’inclusione di due persone giuridiche: Euromore e The Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Pravfond). Si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non contiene esclusioni ulteriori.
Inserimento di due soggetti nell’elenco delle misure restrittive per attività destabilizzanti della Russia
Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2024/2642, adottato per contrastare le attività destabilizzanti della Russia. In base ai considerando, il Consiglio richiama la gravità del contesto, le conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2025 contro gli attacchi ibridi e la prosecuzione di attività malevole russe contro l’Unione, gli Stati membri, organizzazioni internazionali e paesi terzi.
Base giuridica e finalità dell’atto
L’atto è adottato dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2642. La finalità è l’aggiornamento dell’elenco dei destinatari delle misure restrittive, mediante l’inclusione di ulteriori persone giuridiche ritenute coinvolte in attività di sostegno, agevolazione o partecipazione a politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza dell’Unione o di un paese terzo.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento quadro. Le nuove iscrizioni sono inserite nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi" e producono l’effetto di sottoporre i soggetti elencati al pertinente regime restrittivo dell’Unione.
Euromore
Euromore, indicata anche come Euroview o Euroview Media, con indirizzo a Bruxelles e specifici siti web riportati nell’allegato, viene descritta come una piattaforma mediatica che opera nell’architettura informativa pro-Cremlino. Secondo la motivazione, essa amplifica, ricicla e legittima narrazioni e disinformazione russe dirette al pubblico europeo, mette in discussione la legittimità delle istituzioni europee e giustifica la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. La piattaforma ospita inoltre contributi di soggetti noti per la diffusione di narrazioni cospirative e di disinformazione, consentendo loro di mantenere visibilità e di proseguire attività di influenza. Il Consiglio conclude che Euromore sostiene e agevola azioni o politiche attribuibili al governo russo, anche tramite manipolazione delle informazioni e ingerenze.
Pravfond
The Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Pravfond), con sede a Mosca e dati identificativi specificati nell’allegato, è qualificata come strumento centrale della strategia di influenza straniera e propaganda della Federazione russa. Il testo sottolinea che la fondazione è stata fondata e finanziata dallo Stato russo ed è pienamente integrata nell’architettura del "potere di persuasione" del Cremlino. Le attività attribuite alla fondazione comprendono la diffusione di prodotti giuridici e analitici utilizzati per rafforzare narrazioni del Cremlino, la canalizzazione di fondi verso attori legati alle reti pro-Cremlino e la partecipazione a politiche attribuibili al governo russo mediante pianificazione, direzione e implicazione diretta o indiretta nell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di due nuove voci nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi".
Nuove iscrizioni: Euromore
Euromore, alias Euroview e Euroview Media, con sede a Brussels e siti web indicati nell’allegato, è inserita nell’elenco in quanto piattaforma mediatica operante nell’architettura informativa pro-Cremlino, accusata di amplificare e legittimare narrazioni e disinformazione russe, di mettere in discussione la legittimità delle istituzioni europee e di sostenere o agevolare azioni o politiche attribuibili al governo russo mediante manipolazione delle informazioni e ingerenze.
Nuova iscrizione: Pravfond
The Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Pravfond), con sede e dati di registrazione a Mosca, è inserita nell’elenco perché considerata uno strumento fondamentale della strategia di influenza straniera e propaganda della Federazione russa, finanziato e integrato nello Stato russo, responsabile di sostenere e agevolare azioni o politiche attribuibili al governo russo attraverso pianificazione, direzione e manipolazione delle informazioni e ingerenze.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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